CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 09886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 24/06/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 23/06/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 6 L. 401/89, per aver violato in data 25/03/2014, il provvedimento del Questore di Messina del 19/10/2009 con il quale gli era vietato l'accesso a manifestazioni sportive per la durata di anni cinque e gli era imposto l'obbligo di presentazione agli Uffici del Commissariato di P.S. di Palermo in occasione degli incontri di calcio della squadra del Palermo; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. Considerato che il ricorso è inammissibile per la sua genericità e la sua manifesta infondatezza. Il motivo proposto si presenta indeterminato, non specificando quali capi o punti della decisione sono oggetto di contestazione, generico, non contenendo alcun elemento a sostegno delle relative doglianze, nonché aspecifico, essendo privo di qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest'ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità" (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181); che la decisione impugnata, ha fornito adeguata e coerente motivazione riguardo agli elementi costitutivi del reato contestato al Randazzo, per come emersi dall'istruttoria, confermando in risposta ad analogo motivo di appello il giudizio di colpevolezza già espresso dal Tribunale di primo grado; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbra