Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 25532/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiarasi la inammissibilità dekl ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 16 febbraio 2022, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, ai sensi dell'art. 666, 667, comma 4, cod. proc. pen., dichiarava, con procedura de plano, inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza n. del 7/10/2003 emessa nei confronti del ricorrente dalla medesima Corte; titolo divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.

La Corte motivava la delibata inammissibilità in quanto, non avendo l'istante indicato la data in cui era venuto a conoscenza del provvedimento irrevocabile o della pendenza del procedimento, né potendo aliunde evincersi tale indicazione, non era stata messa in condizioni di apprezzare la tempestività della istanza, nel rispetto dei termini di decadenza indicati al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. pen..

1. Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione il condannato, deducendo, a ministero del difensore, le violazioni della legge processuale e di motivazione di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.1 violazione della legge processuale (art. 127, 175 cod. proc. pen.), per avere la Corte deciso de plano, senza fissare udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen..

1.2. vizio esiziale di motivazione, per manifesta illogicità, avendo la Corte deciso de plano senza neppure acquisire il fascicolo processuale relativo alla sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, omettendo così di accedere agli atti al fine di verificare la ritualità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa il 7 ottobre 2003;

2. Il ricorso è inammissibile, come pure richiesto dal P.g. con le conclusioni scritte trasmesse in data 12 maggio 2022, giacché manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti.

2.1. Quanto al primo motivo, il condannato si è doluto di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nella quale sarebbe stata poi decisa la sua richiesta di restituzione nei termini.

La Corte di appello di Catania - la cui competenza funzionale poteva ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., in quanto investita quale giudice dell'esecuzione, della questione sul titolo - ha correttamente deciso su quella richiesta de plano, senza fissazione della camera di consiglio partecipata, facendo buon governo dell'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte per il quale, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme: procedura de plano che si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo, nell'art. 175 cod. proc. pen., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14991 del 11/4/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418; Sez. 6, n. 18240 del 16/4/2013, Rv. 255139; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Rv. 263176).

2.2. Quanto al secondo motivo, va osservato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che ha l'onere di allegare le ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia e di indicare altresì il "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato (così, tra le tante, Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515; Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159).

Di tale regula iuris la Corte di Catania ha fatto corretta applicazione, evidenziando come il ricorrente, lungi dal fornire elementi concreti dai quali poter desumere che egli non aveva avuto alcuna conoscenza del giudizio di secondo grado svoltosi dinanzi a quella Corte, si è limitato a dedurre una nullità delle notificazioni non accompagnata da alcuna allegazione, né per vero, il ricorrente si è preoccupato di indicare alla Corte adita la data nella quale il condannato era venuto a conoscenza del provvedimento emesso a suo carico e del previo procedimento.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare in ragione della causa che ha determinato l'esito, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiarasi la inammissibilità dekl ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 16 febbraio 2022, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, ai sensi dell'art. 666, 667, comma 4, cod. proc. pen., dichiarava, con procedura de plano, inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza n. del 7/10/2003 emessa nei confronti del ricorrente dalla medesima Corte; titolo divenuto irrevocabile per mancata impugnazione. La Corte motivava la delibata inammissibilità in quanto, non avendo l'istante indicato la data in cui era venuto a conoscenza del provvedimento irrevocabile o della pendenza del procedimento, né potendo aliunde evincersi tale indicazione, non era stata messa in condizioni di apprezzare la tempestività della istanza, nel rispetto dei termini di decadenza indicati al comma 1 dell'art. 175 cod. proc. pen.. 1. Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione il condannato, deducendo, a ministero del difensore, le violazioni della legge processuale e di motivazione di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.1 violazione della legge processuale (art. 127, 175 cod. proc. pen.), per avere la Corte deciso de plano, senza fissare udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.. 1.2. vizio esiziale di motivazione, per manifesta illogicità, avendo la Corte deciso de plano senza neppure acquisire il fascicolo processuale relativo alla sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, omettendo così di accedere agli atti al fine di verificare la ritualità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa il 7 ottobre 2003; 2. Il ricorso è inammissibile, come pure richiesto dal P.g. con le conclusioni scritte trasmesse in data 12 maggio 2022, giacché manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti. 2.1. Quanto al primo motivo, il condannato si è doluto di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nella quale sarebbe stata poi decisa la sua richiesta di restituzione nei termini. La Corte di appello di Catania - la cui competenza funzionale poteva ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., in quanto investita quale giudice dell'esecuzione, della questione sul titolo - ha correttamente deciso su quella richiesta de plano, senza fissazione della camera di consiglio partecipata, facendo buon governo dell'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte per il quale, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme: procedura de plano che si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo, nell'art. 175 cod. proc. pen., comma 4, alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/4/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418; Sez. 6, n. 18240 del 16/4/2013, Rv. 255139; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Rv. 263176). 2.2. Quanto al secondo motivo, va osservato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che ha l'onere di allegare le ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia e di indicare altresì il "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato (così, tra le tante, Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515; Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159). Di tale regula iuris la Corte di Catania ha fatto corretta applicazione, evidenziando come il ricorrente, lungi dal fornire elementi concreti dai quali poter desumere che egli non aveva avuto alcuna conoscenza del giudizio di secondo grado svoltosi dinanzi a quella Corte, si è limitato a dedurre una nullità delle notificazioni non accompagnata da alcuna allegazione, né per vero, il ricorrente si è preoccupato di indicare alla Corte adita la data nella quale il condannato era venuto a conoscenza del provvedimento emesso a suo carico e del previo procedimento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare in ragione della causa che ha determinato l'esito, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugn
Sentenza Cassazione n. 25532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris