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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24285/2026

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to ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4433/2022depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/20261. [OSCURATO:PERSONA]Agostino conveniva innanzi al Giudice di Pace di Marano diNapoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento integrale dei dannimateriali subiti dal proprio motociclo Yamaha, in conseguenza delsinistro stradale del 26 maggio 2016, alle ore 15.20 circa in Cimitile edascritto alla esclusiva responsabilità dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] ed assicurato per la r.c. auto dalla Unipols.p.a.; chiedeva inoltre la condanna in solido delle parti convenute alrimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e delle speseprocessuali.Si costituiva, resistendo, la sola compagnia assicuratrice.In corso di causa il giudice di pace disponeva consulenza tecnicad’ufficio ai fini dell’accertamento e della quantificazione dei dannilamentati.

L’attore si avvaleva dell’assistenza di un consulente tecnico diparte, corrispondendogli il compenso pari ad euro 156,00, di cuichiedeva espressamente il rimborso nelle proprie rassegnate conclusioni,a tal fine producendo la relativa fattura quietanzata.2.

Con sentenza n. 6430/2020 il Giudice di Pace di Marano di Napoliaccoglieva parzialmente la domanda e per l’effetto: -) accertaval’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione delsinistro;-) condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, infavore dell’attore, della somma di euro 2.031,96, oltre interessi erivalutazione monetaria; -) poneva definitivamente a carico dellacompagnia assicuratrice le spese della consulenza tecnica d’ufficio,liquidate in euro 400,00; -) condannava i convenuti al pagamento dellespese processuali, liquidate in euro 225,00 per esborsi ed euro 1.205,00per compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione infavore del difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario.3.

Il giudice di pace, tuttavia: -) non liquidava l’importo dovuto perNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026IVA, pari ad euro 447,03, sul costo delle riparazioni, pur indicata dalconsulente tecnico d’ufficio quale componente del danno patrimoniale darisarcire; -) non disponeva il rimborso delle spese sostenute per ilconsulente tecnico di parte, pari ad euro 156,00, nonostante la ritualeproduzione della relativa fattura quietanzata e la specifica domandaformulata dall’attore; -) non riconosceva i pur richiesti compensi relativiall’attività stragiudiziale svolta anteriormente all’instaurazione delgiudizio, né quelli concernenti la espletata procedura di negoziazioneassistita.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agostino proponeva appello, cuiresisteva la compagnia assicurativa Unipol.5.

Con sentenza n. 4433/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice di appello, rigettava il gravame, ed in particolare: -)dichiarava inammissibile il primo motivo di appello, concernente ilmancato riconoscimento dell'IVA sul costo delle riparazioni, osservandoche l'appellante si era limitato a censurare l'omessa liquidazione di talevoce, senza tuttavia contestare specificamente né il ricorso allaliquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., néle ragioni dell'eventuale discostamento del primo giudice dalle risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio; -) dichiarava inammissibile il secondomotivo di appello, relativo al mancato rimborso delle spese diconsulenza tecnica di parte, ritenendo che tale esborso potesse reputarsiassorbito e compreso nell'importo complessivamente liquidato dalGiudice di Pace a titolo di spese vive, pari ad euro 225,00, senzanecessità di una specifica indicazione analitica delle singole voci, edaltresì rilevando che l'appellante non aveva formulato alcuna censurapuntuale in ordine all'insufficienza della liquidazione complessivamenteoperata per gli esborsi processuali; -) rigettava nel merito il terzo ed ilquarto motivo di appello, concernenti, rispettivamente, il mancatoriconoscimento dei compensi per l'attività stragiudiziale e per laNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026procedura di negoziazione assistita, affermando che l'attività svolta nellafase antecedente al giudizio, in quanto funzionalmente connessa estrumentale all'esercizio dell'azione risarcitoria, non fosse suscettibile diautonoma liquidazione rispetto alle spese del giudizio, anche rilevandoche l'appellante non aveva fornito prova né degli specifici esborsiautonomamente sostenuti, né dell'autonoma consistenza e rilevanzadell'attività professionale espletata nella fase stragiudiziale e nell'ambitodella procedura di negoziazione assistita.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agostino propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Restano intimate sia la compagnia assicurativa Unipol sia GiuseppinaSantoriello.7.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello concernentela quantificazione del danno patrimoniale, sebbene l’appellante avessepuntualmente dedotto che il Giudice di Pace aveva liquidato il soloimponibile, pari ad euro 2.031,96, senza includere l’IVA di euro 447,03,seppure indicata dal consulente tecnico d’ufficio quale componente delcosto di ripristino del veicolo.Lamenta che il giudice di appello ha errato nell’emettere declaratoriadi inammissibilità, dato che ha omesso di considerare che il motivo digravame individuava invece con chiarezza l’errore imputato allasentenza di primo grado e le ragioni della richiesta riforma.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte,Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012,impone che l'atto di appello individui in modo chiaro le questioni e i capidella decisione investiti dall'impugnazione, nonché le ragioni di dissensorispetto alla pronuncia gravata, mediante una parte argomentativaidonea a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice diprimo grado.

Deve, tuttavia, escludersi, in considerazione dellaperdurante natura dell'appello quale revisio prioris instantiae, chel'impugnazione debba essere formulata secondo schemi sacramentali ocontenere un progetto alternativo di decisione (v.

Cass., Sez.

Un., n.27199 del 2017).Orbene, dal contenuto del motivo di impugnazione, riprodotto nelricorso nel rispetto del principio di specificità ex art. 366, n. 6. c.p.c.,emerge che l'appellante aveva individuato in modo preciso tanto lastatuizione censurata quanto le ragioni della riforma invocata.

Inparticolare, egli aveva dedotto che il giudice di pace, pur in presenzadelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, aveva liquidato ildanno in misura esattamente corrispondente all'importo imponibile delleriparazioni, omettendo di considerare anche l’IVA.

Sussisteva, pertanto,una compiuta individuazione del capo della sentenza oggetto di censurae delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della doglianza,sicché nell’affermare che il motivo di appello si sarebbe risolto in unagenerica contestazione concernente il mancato riconoscimento dell'IVA enel dichiararlo conseguentemente inammissibile, la sentenza impugnataè incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., comeinterpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte.1.3.

Né può condividersi l’ulteriore argomento del giudice di appello,secondo cui la decisione di primo grado avrebbe proceduto a unaliquidazione equitativa del danno patrimoniale.

In realtà, il giudice dipace ha omesso di liquidare l’IVA, seppure quantificata nella consulenzaNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026tecnica d’ufficio, senza esplicitare le ragioni di tale esclusione.1.4.

Va altresì rilevato che, nel confermare la decisione di prime curesul rilievo, puramente assertivo e generico, per cui essa sarebbecorrettamente pervenuta ad una liquidazione equitativa del dannopatrimoniale, il giudice di appello si è invece pronunciato in contrastocon il principio per cui “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionaleconferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non èsuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazionedella decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà,indicando il processo logico e valutativo seguito” (v.

Cass., n.24070/2017; Cass., n. 22272/2018) e che “la liquidazione equitativa,anche nella sua forma cd.

«pura», consiste in un giudizio di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nelcaso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di caratterediscrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, delpeso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidenteil percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire ilsindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità delrisarcimento” (v.

Cass., n. 18795/2021).

E neppure il giudice di appelloha mostrato di tener conto che in tema di liquidazione del dannopatrimoniale, “il risarcimento si estende, in linea di principio, anche aglioneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazionedeterminata in base alle spese da affrontare per riparare un benestrumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva,anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente taleestensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbiadiritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”(v.

Cass., n. 22580/2022; Cass., n. 1668/2010).2.

Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., assumendo l’erroneitàNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile ilmotivo di appello con il quale era stata censurata la decisione di primogrado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle spese di consulenza tecnica diparte, pari ad euro 156,00, e comprovate mediante produzione dellarelativa fattura quietanzata.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Dall’esame del motivo di appello, ritualmente riprodotto nelricorso per cassazione nel rispetto dei principi di specificità eautosufficienza, emerge infatti che l’appellante aveva individuato conchiarezza il capo della decisione oggetto di censura, denunciandol’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di consulenzatecnica di parte e indicando puntualmente gli elementi di fatto edocumentali posti a fondamento della pretesa.Risultavano, pertanto, soddisfatti i requisiti prescritti dall’art. 342c.p.c., secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questaCorte, non potendosi ravvisare alcuna carenza nella formulazione delmotivo tale da giustificarne la declaratoria di inammissibilità.

Spetteràdunque al giudice del rinvio esaminare nel merito il motivo di appello evalutarne la fondatezza3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 20 del d.lgs. n. 209 del2005 e dell’art. 24 Cost., in relazione al mancato riconoscimento dellespese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita.Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzoe il quarto motivo di appello, confermando il mancato riconoscimentodelle somme richieste a titolo di compenso professionale per l’attivitàdifensiva svolta anteriormente all’introduzione del giudizio.

Inparticolare, lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamenteescluso la liquidazione: -) dei compensi relativi all’attività di assistenzaNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026legale stragiudiziale prestata nella fase antecedente al giudizio, dadeterminarsi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, Tabella 25, nell’importo dieuro 1.215,00 ovvero, in via subordinata, di euro 608,00, oltre rimborsospese generali e accessori di legge; -) dei compensi spettanti per la fasedi attivazione della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi aisensi della Tabella 25-bis del medesimo d.m. n. 55 del 2014, introdottadal D.M. n. 37 del 2018, nell’importo di euro 270,00, oltre accessori dilegge.3.1.

Il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.3.2.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in lineagenerale, “le spese sostenute per la consulenza professionalestragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costosostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con laconseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'eserciziostragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneridi domanda, allegazione e prova” (Cass., Sez.

Un., n. 16990/2017;Cass. n. 22241 del 2025).Nondimeno, il giudice di appello ha solo in astratto richiamato isuddetti principi, ma non ne ha fatto concreta applicazione nel casoconcreto, poiché ha omesso di considerare che la controversia traeorigine da un sinistro stradale e ricade, pertanto, nell'ambito dellematerie per le quali il previo esperimento della procedura dinegoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità delladomanda giudiziale.In tale contesto, l'attività professionale svolta dal difensore perl'attivazione e la gestione della procedura non può essere qualificatacome attività meramente eventuale o facoltativa, bensì quale attivitàimposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso allatutela giurisdizionale.Né può trascurarsi che il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, recanteNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente ladeterminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per laprofessione forense, ha espressamente previsto una specificaremunerazione dell'attività difensiva prestata nell'ambito dellanegoziazione assistita.

L'art. 5 del citato decreto, rubricato “Disciplinadei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura dinegoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per igiudizi innanzi al Consiglio di Stato”, dispone infatti al comma primoche: “1.

All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis.

L'attivitàsvolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura dinegoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numericidi cui alla allegata tabella", ed al comma terzo che: “3.

Dopo la tabellan. 25 allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.55, è aggiunta la tabella n. 25-bis, «Procedimento di mediazione e nellaprocedura di negoziazione assistita», allegata come tabella B al presentedecreto”.La previsione di una autonoma tabella parametrica per lanegoziazione assistita conferma, sul piano sistematico, che il legislatoresecondario ha attribuito rilievo ed autonomia professionale all'attivitàdifensiva svolta in tale sede, prevedendone espressamente laremunerazione.3.3.

Ne consegue che l’impugnata sentenza ha errato nel negare ilristoro dei relativi costi senza confrontarsi con la natura obbligatoriadella procedura di negoziazione assistita e con la specifica disciplinadettata dal d.m. n. 37 del 2018.

Al riguardo, occorre distinguere tra leipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano liberamenteessere scrutinata secondo i principi generali in materia di dannoemergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruitàNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’attività svolta, e quelle in cui tali procedure costituiscano, perespressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domandagiudiziale.In quest’ultimo caso, nel quale ricade la fattispecie in esame,concernente una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione deiveicoli, l’attività professionale prestata dal difensore nell’ambito dellanegoziazione assistita non può essere qualificata come attivitàmeramente eventuale o facoltativa, giacchè in subiecta materia lanegoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare lacondizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell’azionerisarcitoria.Pertanto, una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedurasecondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito avrebbe dovutoprocedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri dellaTabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m.n. 37 del 2018.4.

In conclusione, tutti e tre i motivi, e dunque l’intero ricorso, vannoaccolti.5.

L’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di NapoliNord, in persona di diverso Magistrato, per nuovo esame, in applicazionedei principi di diritto indicati in motivazione.6.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 luglio 2026.Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4433/2022depositata il 21/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/20261. [OSCURATO:PERSONA]Agostino conveniva innanzi al Giudice di Pace di Marano diNapoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento integrale dei dannimateriali subiti dal proprio motociclo Yamaha, in conseguenza delsinistro stradale del 26 maggio 2016, alle ore 15.20 circa in Cimitile edascritto alla esclusiva responsabilità dell’autocarro [OSCURATO:PERSONA] di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] ed assicurato per la r.c. auto dalla Unipols.p.a.; chiedeva inoltre la condanna in solido delle parti convenute alrimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e delle speseprocessuali.Si costituiva, resistendo, la sola compagnia assicuratrice.In corso di causa il giudice di pace disponeva consulenza tecnicad’ufficio ai fini dell’accertamento e della quantificazione dei dannilamentati. L’attore si avvaleva dell’assistenza di un consulente tecnico diparte, corrispondendogli il compenso pari ad euro 156,00, di cuichiedeva espressamente il rimborso nelle proprie rassegnate conclusioni,a tal fine producendo la relativa fattura quietanzata.2. Con sentenza n. 6430/2020 il Giudice di Pace di Marano di Napoliaccoglieva parzialmente la domanda e per l’effetto: -) accertaval’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione delsinistro;-) condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, infavore dell’attore, della somma di euro 2.031,96, oltre interessi erivalutazione monetaria; -) poneva definitivamente a carico dellacompagnia assicuratrice le spese della consulenza tecnica d’ufficio,liquidate in euro 400,00; -) condannava i convenuti al pagamento dellespese processuali, liquidate in euro 225,00 per esborsi ed euro 1.205,00per compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione infavore del difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario.3. Il giudice di pace, tuttavia: -) non liquidava l’importo dovuto perNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026IVA, pari ad euro 447,03, sul costo delle riparazioni, pur indicata dalconsulente tecnico d’ufficio quale componente del danno patrimoniale darisarcire; -) non disponeva il rimborso delle spese sostenute per ilconsulente tecnico di parte, pari ad euro 156,00, nonostante la ritualeproduzione della relativa fattura quietanzata e la specifica domandaformulata dall’attore; -) non riconosceva i pur richiesti compensi relativiall’attività stragiudiziale svolta anteriormente all’instaurazione delgiudizio, né quelli concernenti la espletata procedura di negoziazioneassistita.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agostino proponeva appello, cuiresisteva la compagnia assicurativa Unipol.5. Con sentenza n. 4433/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice di appello, rigettava il gravame, ed in particolare: -)dichiarava inammissibile il primo motivo di appello, concernente ilmancato riconoscimento dell'IVA sul costo delle riparazioni, osservandoche l'appellante si era limitato a censurare l'omessa liquidazione di talevoce, senza tuttavia contestare specificamente né il ricorso allaliquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., néle ragioni dell'eventuale discostamento del primo giudice dalle risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio; -) dichiarava inammissibile il secondomotivo di appello, relativo al mancato rimborso delle spese diconsulenza tecnica di parte, ritenendo che tale esborso potesse reputarsiassorbito e compreso nell'importo complessivamente liquidato dalGiudice di Pace a titolo di spese vive, pari ad euro 225,00, senzanecessità di una specifica indicazione analitica delle singole voci, edaltresì rilevando che l'appellante non aveva formulato alcuna censurapuntuale in ordine all'insufficienza della liquidazione complessivamenteoperata per gli esborsi processuali; -) rigettava nel merito il terzo ed ilquarto motivo di appello, concernenti, rispettivamente, il mancatoriconoscimento dei compensi per l'attività stragiudiziale e per laNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026procedura di negoziazione assistita, affermando che l'attività svolta nellafase antecedente al giudizio, in quanto funzionalmente connessa estrumentale all'esercizio dell'azione risarcitoria, non fosse suscettibile diautonoma liquidazione rispetto alle spese del giudizio, anche rilevandoche l'appellante non aveva fornito prova né degli specifici esborsiautonomamente sostenuti, né dell'autonoma consistenza e rilevanzadell'attività professionale espletata nella fase stragiudiziale e nell'ambitodella procedura di negoziazione assistita.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Agostino propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Restano intimate sia la compagnia assicurativa Unipol sia GiuseppinaSantoriello.7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello concernentela quantificazione del danno patrimoniale, sebbene l’appellante avessepuntualmente dedotto che il Giudice di Pace aveva liquidato il soloimponibile, pari ad euro 2.031,96, senza includere l’IVA di euro 447,03,seppure indicata dal consulente tecnico d’ufficio quale componente delcosto di ripristino del veicolo.Lamenta che il giudice di appello ha errato nell’emettere declaratoriadi inammissibilità, dato che ha omesso di considerare che il motivo digravame individuava invece con chiarezza l’errore imputato allasentenza di primo grado e le ragioni della richiesta riforma.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte,Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l.n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012,impone che l'atto di appello individui in modo chiaro le questioni e i capidella decisione investiti dall'impugnazione, nonché le ragioni di dissensorispetto alla pronuncia gravata, mediante una parte argomentativaidonea a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice diprimo grado. Deve, tuttavia, escludersi, in considerazione dellaperdurante natura dell'appello quale revisio prioris instantiae, chel'impugnazione debba essere formulata secondo schemi sacramentali ocontenere un progetto alternativo di decisione (v. Cass., Sez. Un., n.27199 del 2017).Orbene, dal contenuto del motivo di impugnazione, riprodotto nelricorso nel rispetto del principio di specificità ex art. 366, n. 6. c.p.c.,emerge che l'appellante aveva individuato in modo preciso tanto lastatuizione censurata quanto le ragioni della riforma invocata. Inparticolare, egli aveva dedotto che il giudice di pace, pur in presenzadelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, aveva liquidato ildanno in misura esattamente corrispondente all'importo imponibile delleriparazioni, omettendo di considerare anche l’IVA. Sussisteva, pertanto,una compiuta individuazione del capo della sentenza oggetto di censurae delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della doglianza,sicché nell’affermare che il motivo di appello si sarebbe risolto in unagenerica contestazione concernente il mancato riconoscimento dell'IVA enel dichiararlo conseguentemente inammissibile, la sentenza impugnataè incorsa nella violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., comeinterpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte.1.3. Né può condividersi l’ulteriore argomento del giudice di appello,secondo cui la decisione di primo grado avrebbe proceduto a unaliquidazione equitativa del danno patrimoniale. In realtà, il giudice dipace ha omesso di liquidare l’IVA, seppure quantificata nella consulenzaNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026tecnica d’ufficio, senza esplicitare le ragioni di tale esclusione.1.4. Va altresì rilevato che, nel confermare la decisione di prime curesul rilievo, puramente assertivo e generico, per cui essa sarebbecorrettamente pervenuta ad una liquidazione equitativa del dannopatrimoniale, il giudice di appello si è invece pronunciato in contrastocon il principio per cui “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionaleconferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non èsuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazionedella decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà,indicando il processo logico e valutativo seguito” (v. Cass., n.24070/2017; Cass., n. 22272/2018) e che “la liquidazione equitativa,anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudentecontemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nelcaso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di caratterediscrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, delpeso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidenteil percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire ilsindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità delrisarcimento” (v. Cass., n. 18795/2021). E neppure il giudice di appelloha mostrato di tener conto che in tema di liquidazione del dannopatrimoniale, “il risarcimento si estende, in linea di principio, anche aglioneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazionedeterminata in base alle spese da affrontare per riparare un benestrumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva,anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente taleestensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbiadiritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”(v. Cass., n. 22580/2022; Cass., n. 1668/2010).2. Con il secondo motivo il ricorrente nuovamente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., assumendo l’erroneitàNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile ilmotivo di appello con il quale era stata censurata la decisione di primogrado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle spese di consulenza tecnica diparte, pari ad euro 156,00, e comprovate mediante produzione dellarelativa fattura quietanzata.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Dall’esame del motivo di appello, ritualmente riprodotto nelricorso per cassazione nel rispetto dei principi di specificità eautosufficienza, emerge infatti che l’appellante aveva individuato conchiarezza il capo della decisione oggetto di censura, denunciandol’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di consulenzatecnica di parte e indicando puntualmente gli elementi di fatto edocumentali posti a fondamento della pretesa.Risultavano, pertanto, soddisfatti i requisiti prescritti dall’art. 342c.p.c., secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questaCorte, non potendosi ravvisare alcuna carenza nella formulazione delmotivo tale da giustificarne la declaratoria di inammissibilità. Spetteràdunque al giudice del rinvio esaminare nel merito il motivo di appello evalutarne la fondatezza3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 20 del d.lgs. n. 209 del2005 e dell’art. 24 Cost., in relazione al mancato riconoscimento dellespese di assistenza stragiudiziale e di negoziazione assistita.Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzoe il quarto motivo di appello, confermando il mancato riconoscimentodelle somme richieste a titolo di compenso professionale per l’attivitàdifensiva svolta anteriormente all’introduzione del giudizio. Inparticolare, lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamenteescluso la liquidazione: -) dei compensi relativi all’attività di assistenzaNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026legale stragiudiziale prestata nella fase antecedente al giudizio, dadeterminarsi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, Tabella 25, nell’importo dieuro 1.215,00 ovvero, in via subordinata, di euro 608,00, oltre rimborsospese generali e accessori di legge; -) dei compensi spettanti per la fasedi attivazione della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi aisensi della Tabella 25-bis del medesimo d.m. n. 55 del 2014, introdottadal D.M. n. 37 del 2018, nell’importo di euro 270,00, oltre accessori dilegge.3.1. Il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.3.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in lineagenerale, “le spese sostenute per la consulenza professionalestragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costosostenuto per l'attività svolta nella fase precontenziosa, con laconseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'eserciziostragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneridi domanda, allegazione e prova” (Cass., Sez. Un., n. 16990/2017;Cass. n. 22241 del 2025).Nondimeno, il giudice di appello ha solo in astratto richiamato isuddetti principi, ma non ne ha fatto concreta applicazione nel casoconcreto, poiché ha omesso di considerare che la controversia traeorigine da un sinistro stradale e ricade, pertanto, nell'ambito dellematerie per le quali il previo esperimento della procedura dinegoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità delladomanda giudiziale.In tale contesto, l'attività professionale svolta dal difensore perl'attivazione e la gestione della procedura non può essere qualificatacome attività meramente eventuale o facoltativa, bensì quale attivitàimposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso allatutela giurisdizionale.Né può trascurarsi che il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, recanteNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente ladeterminazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per laprofessione forense, ha espressamente previsto una specificaremunerazione dell'attività difensiva prestata nell'ambito dellanegoziazione assistita. L'art. 5 del citato decreto, rubricato “Disciplinadei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura dinegoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per igiudizi innanzi al Consiglio di Stato”, dispone infatti al comma primoche: “1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'attivitàsvolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura dinegoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numericidi cui alla allegata tabella", ed al comma terzo che: “3. Dopo la tabellan. 25 allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.55, è aggiunta la tabella n. 25-bis, «Procedimento di mediazione e nellaprocedura di negoziazione assistita», allegata come tabella B al presentedecreto”.La previsione di una autonoma tabella parametrica per lanegoziazione assistita conferma, sul piano sistematico, che il legislatoresecondario ha attribuito rilievo ed autonomia professionale all'attivitàdifensiva svolta in tale sede, prevedendone espressamente laremunerazione.3.3. Ne consegue che l’impugnata sentenza ha errato nel negare ilristoro dei relativi costi senza confrontarsi con la natura obbligatoriadella procedura di negoziazione assistita e con la specifica disciplinadettata dal d.m. n. 37 del 2018. Al riguardo, occorre distinguere tra leipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano liberamenteessere scrutinata secondo i principi generali in materia di dannoemergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruitàNumero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026dell’attività svolta, e quelle in cui tali procedure costituiscano, perespressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domandagiudiziale.In quest’ultimo caso, nel quale ricade la fattispecie in esame,concernente una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione deiveicoli, l’attività professionale prestata dal difensore nell’ambito dellanegoziazione assistita non può essere qualificata come attivitàmeramente eventuale o facoltativa, giacchè in subiecta materia lanegoziazione assistita va obbligatoriamente esperita per realizzare lacondizione di procedibilità ai fini del successivo esercizio dell’azionerisarcitoria.Pertanto, una volta accertato l’effettivo svolgimento della procedurasecondo quanto previsto dalla legge, il giudice di merito avrebbe dovutoprocedere alla liquidazione del compenso secondo i parametri dellaTabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m.n. 37 del 2018.4. In conclusione, tutti e tre i motivi, e dunque l’intero ricorso, vannoaccolti.5. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di NapoliNord, in persona di diverso Magistrato, per nuovo esame, in applicazionedei principi di diritto indicati in motivazione.6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in persona di diverso Magistrato, anche per provvedere sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 luglio 2026.Numero registro generale 4898/2023Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 24285/2026Data pubblicazione 31/07/2026Il PresidenteLINA RUBINO