CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20411/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 3 aprile 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di provvisionale, confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di 50.000 euro a titolo di provvisionale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato sufficienti ragioni a sostegno della decisione di subordinare la pena sospesa (si veda, in particolare, pag. 4 sulla congruità della somma stabilita, considerato il danno totale di 460.000 euro e il mancato risarcimento da parte dell'imputato, nonostante avesse reso dichiarazioni in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve essere disposto iigavore della parte civile, dal momento che le sue conclusioni sono state depositate tardivamente rispetto al termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'de