Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 6/2025

ECLI:EU:C:2025:983
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0323 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli da 4 a 6 e 14 – Condizioni per la protezione del disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un terzo – Libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello – Concetto di “utilizzatore informato” – Influenza delle caratteristiche legate alle tendenze della moda» Nella causa C‑323/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), con decisione del 13 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA], S.L.

contro

[OSCURATO:PERSONA], S.L.,

[OSCURATO:PERSONA], S.L.,

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], S.L., da J.E. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e P. [OSCURATO:PERSONA], procurador; – per la Commissione europea, da A. [OSCURATO:PERSONA] e P. Němečková, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ), letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la [OSCURATO:PERSONA], S.L. alla [OSCURATO:PERSONA], S.L. e alla [OSCURATO:PERSONA], S.L. in merito, da un lato, ad un’azione per contraffazione di disegni o modelli comunitari registrati e non registrati vertente su diversi modelli di calzature e, dall’altro, a una domanda riconvenzionale di nullità di tali disegni o modelli.

Contesto normativo 3 Il regolamento n. 6/2002 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU 2024, L 2822, pag. 1).

Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce del regolamento n. 6/2002, nella sua versione iniziale. 4 I considerando 7, 14 e 19 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue: «(7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. (…) (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. (…) (19) Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli». 5 Nell’ambito delle definizioni in esso contenute, l’articolo 3 di tale regolamento definisce la nozione di «disegno o modello» come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». 6 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale». 7 Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Novità»: «1.

Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». 8 L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Carattere individuale», dispone quanto segue: «1.

Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello». 9 L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Diritto al disegno o modello comunitario», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 [OSCURATO:PERSONA] è una società titolare di vari disegni o modelli comunitari di calzature.

I suoi disegni o modelli si basano sui cataloghi delle aziende di import-export cinesi, che consentono di personalizzare, secondo elenchi predeterminati, i diversi componenti della calzatura, quali il colore, il materiale nonché la posizione di fibbie, di lacci e di altri elementi decorativi. 11 Il 10 dicembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), giudice del rinvio, con un’azione per contraffazione di diversi disegni o modelli comunitari registrati e non registrati, aventi ad oggetto differenti modelli di calzature, contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 12 Il 12 aprile 2022 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una domanda riconvenzionale di nullità di tali disegni o modelli.

Queste ultime sostengono che i disegni o modelli di cui trattasi non sono stati oggetto di alcuna innovazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a commercializzare prodotti proposti dalle aziende di import-export cinesi.

Esse ritengono che detti disegni o modelli non soddisfino i requisiti relativi alla novità e al carattere individuale, quali richiesti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002. 13 Il 24 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale domanda riconvenzionale. 14 Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che le caratteristiche dell’aspetto dei modelli commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, per la maggior parte, predeterminate dai modelli proposti dai suoi fornitori, le aziende di import-export cinesi, cosicché le modifiche apportate a tali modelli sarebbero soltanto specifiche e accessorie.

Inoltre, le modifiche di cui trattasi sarebbero esse stesse proposte dalle aziende di import-export a partire da componenti che figurano nei loro cataloghi. 15 Di conseguenza, tale giudice si chiede a quali condizioni un disegno o modello, che risulterebbe da un processo creativo di tale tipo, possa beneficiare della protezione conferita dal regolamento n. 6/2002 ai disegni o modelli comunitari.

In altri termini, si chiede se, ai fini di tale protezione, il disegno o modello debba provenire da una vera e propria attività creativa risultante da uno sforzo intellettuale particolare del suo titolare. 16 Il giudice del rinvio precisa poi che la [OSCURATO:PERSONA] opera in un settore in cui il prezzo e il volume svolgono un ruolo importante, per cui il margine di manovra degli autori sarebbe limitato.

Infatti, dal momento che qualsiasi modifica o personalizzazione apportata ai disegni o modelli figuranti nei cataloghi dei fornitori aumenta i costi, una società come la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incentivata ad effettuare modifiche sostanziali rispetto ai modelli di calzature di base presentati in tali cataloghi. 17 Infine, esso sottolinea che i disegni o modelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] seguirebbero le tendenze note della moda, il che consentirebbe, in assenza di investimenti nell’innovazione, che essi siano commercializzati in grande quantità e a basso prezzo nel mercato dell’Unione europea. 18 Tale giudice si chiede quindi se le tendenze della moda possano essere considerate come limitative anche della libertà dell’autore, di modo che lievi differenze tra, da un lato, uno o più disegni o modelli anteriori e, dall’altro, il disegno o modello di cui trattasi potrebbero essere sufficienti per dare a quest’ultimo un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato e presentare così un carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. 19 In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, affinché un [disegno o modello] rientri nell’ambito del regime di protezione di cui al [regolamento n. 6/2002], sia necessario che vi sia un’autentica attività [creativa], in modo che il [disegno o modello] sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo [autore]. [I]n tal senso, se possa considerarsi autentica attività [creativa] la combinazione di componenti sulla base di modelli [esistenti] [qualora le] caratteristiche dell’aspetto [degli stessi siano] per la maggior parte predeterminate [dai fornitori], con la conseguenza che le modifiche di determinati elementi devono essere considerate specifiche ed accessorie. 2) Alla luce di quanto precede, se si possa ritenere che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto o di una sua parte derivanti dalla personalizzazione dei [disegni o modelli] proposti da [fornitori] cinesi, conformemente ai cataloghi di [detti fornitori], presentino un [“carattere individuale”] ai sensi dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002], qualora l’attività del titolare del [disegno o modello] si limiti a commercializzare nello [Spazio economico europeo (SEE)] tali [disegni o modelli] senza modifiche o con modifiche specifiche di componenti (come suole, borchie, lacci, fibbie...) e le caratteristiche dell’aspetto siano predeterminate per la maggior parte [dai fornitori].

Se, a tali fini, sia rilevante il fatto che [anche] i componenti siano (…) proposti [dai fornitori nei loro cataloghi]. 3) Se l’articolo 14 [del regolamento n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che può essere considerato [“autore”] del [disegno o modello il soggetto] che, sulla base di un [disegno o modello anteriore] proposto da [fornitori] conformemente a un catalogo, si è limitato a personalizzare tale [disegno o modello anteriore] modificando componenti (…) proposti [dal fornitore, senza averli realizzati].

Se, in tal senso, sia necessario dare prova di un determinato grado di personalizzazione al fine di dimostrare che la forma finale si discosta significativamente dal [disegno o modello originale] per poter rivendicare la titolarità. 4) [Se, f]atto salvo quanto precede, in un caso come quello di specie, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle calzature progettate a partire da campionari [dei fornitori] e, nella misura in cui [l’“attività creativa”] si limita alla selezione di [disegni o modelli esistenti da] un campionario e, se del caso, alla variazione di alcuni dei [loro] componenti (…), il tutto secondo le tendenze della moda, si [debba] ritenere che tali tendenze della moda: a) limitino la libertà dell’autore in modo tale che piccole differenze tra il [disegno o modello] registrato (o non registrato) e il [disegno o modello anteriore] possano essere sufficienti a dare un’impressione generale diversa o, al contrario, b) [riducano il] carattere individuale del [disegno o modello] registrato (o non registrato) in modo tale che tali elementi o componenti [derivanti da tendenze note della moda] abbiano un’importanza minore nell’impressione generale [suscitata] nell’utilizzatore informato (…) al momento del confronto con un altro [disegno o modello anteriore]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla terza questione 20 In via preliminare occorre sottolineare che, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio ha preso in considerazione, nell’ambito della terza questione, solo l’articolo 14 del regolamento n. 6/2002, una simile circostanza non impedisce tuttavia che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possono essere utili per la decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia o meno fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 , e del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24 , EU:C:2024:649 , punto 38 e giurisprudenza citata). 21 In proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sulla portata delle condizioni di protezione di un disegno o modello, quali previste all’articolo 4 del regolamento n. 6/2002.

Più precisamente, intende ottenere chiarimenti sulla condizione relativa alla novità, di cui all’articolo 5 di tale regolamento, e su quella relativa al carattere individuale, prevista all’articolo 6 di detto regolamento.

In tale contesto, detto giudice si chiede, in particolare, se il riconoscimento della qualità di «autore», ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento, richieda di dimostrare un certo grado di personalizzazione che consenta di stabilire che l’aspetto finale del disegno o modello differisce in modo significativo dal disegno o modello anteriore figurante nel catalogo dell’azienda di import-export. 22 Date tali circostanze, occorre considerare che, con le questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 6/2002 e, in particolare, gli articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che, per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello è il risultato da un minimo margine di creazione. 23 Si deve ricordare, in via preliminare, che, in conformità dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

Ne consegue che, nell’ambito del sistema previsto da detto regolamento, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 30 e giurisprudenza citata). 24 In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, letto alla luce del considerando 19 del medesimo, la protezione di un disegno o modello comunitario è assicurata solo se esso è nuovo e possiede un carattere individuale. 25 In proposito occorre ricordare che, per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla novità, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello sia considerato nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta o, per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 26 Per quanto concerne la seconda condizione, vertente sul carattere individuale di un disegno o modello, dal considerando 14 di tale regolamento risulta che, per valutare tale carattere, si deve stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisca o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello.

Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che si consideri che un disegno o modello soddisfi tale condizione se l’impressione generale che esso suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

Nell’accertare tale carattere, l’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento precisa che occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. 27 In proposito, la Corte ha dichiarato che, a seconda del margine di libertà di cui dispone un autore per sviluppare l’aspetto di un prodotto, tenuto conto dei vincoli tecnici che gravano su quest’ultimo, è necessario un livello di differenziazione più o meno significativo per affermare che il disegno o modello produce un’impressione generale differente nell’utilizzatore informato.

Pertanto, qualora la libertà dell’autore sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell’aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto o di tale parte di prodotto, la presenza di piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, LEGO (Concetto di utilizzatore informato di un disegno o modello), C‑211/24 , EU:C:2025:648 , punto 52 ]. 28 Facendo riferimento al margine di libertà dell’autore all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il legislatore dell’Unione ha inteso tener conto di tale margine di libertà nel realizzare il disegno o modello al fine di valutare l’impressione generale suscitata da tale disegno o modello, in quanto detto margine di libertà può essere limitato da vincoli tecnici o regolamentari.

Per contro, tale legislatore non ha richiesto che, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, sia dimostrato, per beneficiare della protezione conferita dagli articoli da 4 a 6 di tale regolamento, che detto disegno o modello sia il risultato da un minimo margine di creazione. 29 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, la protezione di un disegno o modello differisce al riguardo da quella delle «opere», ai sensi della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ).

Infatti, mentre il concetto di «opera» implica l’esistenza di un oggetto originale che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, la protezione dei disegni e modelli mira, dal canto suo, a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17 , EU:C:2019:721 , punti 29 , 30 e 50 ). 30 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, le due condizioni ricordate al punto 24 della presente sentenza implicano unicamente la realizzazione di un confronto tra, da un lato, l’insieme dei disegni o modelli esistenti e, dall’altro, il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione a titolo di disegno o modello comunitario, in quanto il regime dei disegni e modelli comunitari si basa sull’impressione generale suscitata dal prodotto su un utilizzatore informato e non su un grado minimo di creazione da parte dell’autore. 31 Ne consegue che dagli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002 non si evince che siano richieste altre condizioni aggiuntive per la protezione conferita da tale regolamento, come quella relativa alla dimostrazione di un grado minimo di creazione. 32 In secondo luogo, occorre rilevare che il fatto che l’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento precisi che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’«autore» o al suo avente causa non può essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione abbia inteso introdurre una condizione aggiuntiva attinente alla dimostrazione di un grado minimo di creazione, per poter beneficiare della protezione prevista agli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il termine «autore» di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del regolamento n. 6/2002 è rilevante solo per determinare la persona o l’entità alla quale sarà conferita la protezione del disegno o modello comunitario. 33 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 6/2002 e, in particolare, i suoi articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che, per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello non è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello sia il risultato di un minimo margine di creazione.

Sulle questioni seconda e quarta 34 Con le questioni seconda e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore possa, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di detto articolo

6. 35 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, dall’altro lato, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che le tendenze della moda possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale ai sensi di detto articolo 6, o se, al contrario, le caratteristiche di un disegno o modello risultanti da tali tendenze possano avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce sull’utilizzatore informato. 36 Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione del carattere individuale del disegno o modello comunitario, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che la Corte ha statuito che tale articolo deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su un tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati individualmente (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 46 e giurisprudenza citata). 37 La Corte ha quindi rilevato che la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 47 ). 38 Ne consegue che un disegno o modello comunitario può essere composto da diversi disegni o modelli anteriori, qualora, considerati singolarmente, il disegno o modello che ne risulta non produca nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale prodotta da tali disegni o modelli anteriori.

Ciò è altresì confermato dal fatto che il beneficio della protezione conferita dal regolamento n. 6/2002 a un disegno o modello comunitario non richiede, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, che il titolare o l’autore di tale disegno o modello dimostri, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che quest’ultimo sia il risultato di un minimo margine di creazione. 39 Di conseguenza, il fatto che, come nel procedimento principale, i disegni o modelli di cui trattasi presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate dai modelli proposti, nei cataloghi dei fornitori, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tali fornitori non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. 40 In secondo luogo, si pone la questione se, in un contesto del genere, le tendenze della moda possano influenzare il margine di libertà dell’autore in modo tale che piccole differenze tra, da un lato, uno o più disegni o modelli anteriori e, dall’altro, il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori, o se, al contrario, gli elementi risultanti da tali tendenze possano avere un’importanza minore nell’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato. 41 Come risulta dal punto 27 della presente sentenza, qualora la libertà dell’autore sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell’aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto o di tale parte di prodotto, la presenza di piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, LEGO (Nozione di utilizzatore informato di un disegno o modello), C‑211/24 , EU:C:2025:648 , punto 52 ]. 42 In proposito occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che le caratteristiche connesse alle tendenze della moda differiscono da quelle connesse alla funzione tecnica del prodotto o alle prescrizioni normative applicabili, in quanto queste ultime sono al contempo inevitabili e permanenti o durevoli. 43 Infatti, è nella natura stessa della moda che quest’ultima non perduri ed evolva, proprio in base alle innovazioni sia visive che tecnologiche.

Inoltre, le tendenze della moda non possono essere considerate inevitabili nel senso che predetermino inevitabilmente le caratteristiche di un prodotto e che un autore non abbia la libertà di innovare per discostarsene. 44 Peraltro, tendenze del genere non possono essere considerate un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che gli consente di scoprire nuove forme, nuove tendenze o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza esistente. 45 Pertanto, si deve ritenere che le tendenze della moda non limitino il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dai primi. 46 Date tali circostanze, occorre ancora stabilire se gli elementi di un disegno o modello, risultanti dalle tendenze della moda, possano influenzare la percezione che ne ha un utilizzatore informato, nel senso che, data la sua conoscenza del settore interessato, tale utilizzatore sia consapevole del fatto che questi elementi si ritrovano generalmente nei disegni o modelli di tale settore, per cui vi presterebbe meno attenzione. 47 In proposito, la Corte ha già dichiarato che il concetto di «utilizzatore informato», che non è definito nel regolamento n. 6/2002, può essere inteso nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 21 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑361/15 P e C‑405/15 P , EU:C:2017:720 , punto 124 e giurisprudenza citata). 48 Inoltre, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza del 21 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑361/15 P e C‑405/15 P , EU:C:2017:720 , punto 125 e giurisprudenza citata). 49 Nel caso di specie, la circostanza che le differenze tra i disegni o modelli contestati e i disegni o modelli anteriori si basino sulle tendenze della moda non può, in linea di principio, rendere l’utilizzatore informato meno attento.

Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, è proprio a causa della sua ampia conoscenza del settore considerato che un tale utilizzatore ha un livello di attenzione relativamente elevato. 50 È vero che il fatto che taluni elementi siano onnipresenti nel mercato considerato, nel senso che derivano da tendenze ampiamente adottate o che numerosi fornitori propongono elementi identici, può influire sulla percezione estetica di un disegno o modello, o addirittura influenzare il successo commerciale del prodotto nel quale quest’ultimo sia incorporato. 51 Tuttavia, una considerazione del genere è irrilevante nell’ambito dell’esame del carattere individuale di un disegno o modello, che consiste nel determinare se l’impressione generale suscitata da quest’ultimo si distingua da quella suscitata dai disegni o modelli divulgati anteriormente, indipendentemente da qualsiasi considerazione estetica o commerciale. 52 Ne consegue che le caratteristiche di un disegno o modello che risultano dalle tendenze della moda non possono, di per sé, rivestire un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce sull’utilizzatore informato. 53 Di conseguenza, per stabilire se i disegni o modelli di cui trattasi nel procedimento principale presentino un «carattere individuale», ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, spetta al giudice del rinvio valutare se le differenze esistenti tra tali disegni o modelli e i disegni o modelli anteriori siano sufficientemente significative da produrre, sull’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa, o se, al contrario, esse riguardino solo dettagli insignificanti. 54 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di tale articolo

6. Dall’altro lato, le tendenze della moda non possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello controverso possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale.

Le caratteristiche di un disegno o modello che risultano da simili tendenze non possono avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce su un tale utilizzatore.

Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e, in particolare, i suoi articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che: per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello non è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello sia il risultato di un minimo margine di creazione. 2) L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che: da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di detto articolo

6. Dall’altro lato, le tendenze della moda non possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello controverso possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale.

Le caratteristiche di un disegno o modello che risultano da simili tendenze non possono avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce su un tale utilizzatore.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0323 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 dicembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni o modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli da 4 a 6 e 14 – Condizioni per la protezione del disegno o modello – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un terzo – Libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello – Concetto di “utilizzatore informato” – Influenza delle caratteristiche legate alle tendenze della moda» Nella causa C‑323/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), con decisione del 13 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], S.L. contro [OSCURATO:PERSONA], S.L., [OSCURATO:PERSONA], S.L., LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], S.L., da J.E. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e P. [OSCURATO:PERSONA], procurador; – per la Commissione europea, da A. [OSCURATO:PERSONA] e P. Němečková, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ), letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la [OSCURATO:PERSONA], S.L. alla [OSCURATO:PERSONA], S.L. e alla [OSCURATO:PERSONA], S.L. in merito, da un lato, ad un’azione per contraffazione di disegni o modelli comunitari registrati e non registrati vertente su diversi modelli di calzature e, dall’altro, a una domanda riconvenzionale di nullità di tali disegni o modelli. Contesto normativo 3 Il regolamento n. 6/2002 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU 2024, L 2822, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce del regolamento n. 6/2002, nella sua versione iniziale. 4 I considerando 7, 14 e 19 del regolamento n. 6/2002 enunciano quanto segue: «(7) Una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. (…) (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. (…) (19) Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli». 5 Nell’ambito delle definizioni in esso contenute, l’articolo 3 di tale regolamento definisce la nozione di «disegno o modello» come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». 6 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale». 7 Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Novità»: «1.   Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 2.   Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti». 8 L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Carattere individuale», dispone quanto segue: «1.   Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 2.   Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello». 9 L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Diritto al disegno o modello comunitario», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 [OSCURATO:PERSONA] è una società titolare di vari disegni o modelli comunitari di calzature. I suoi disegni o modelli si basano sui cataloghi delle aziende di import-export cinesi, che consentono di personalizzare, secondo elenchi predeterminati, i diversi componenti della calzatura, quali il colore, il materiale nonché la posizione di fibbie, di lacci e di altri elementi decorativi. 11 Il 10 dicembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), giudice del rinvio, con un’azione per contraffazione di diversi disegni o modelli comunitari registrati e non registrati, aventi ad oggetto differenti modelli di calzature, contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 12 Il 12 aprile 2022 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una domanda riconvenzionale di nullità di tali disegni o modelli. Queste ultime sostengono che i disegni o modelli di cui trattasi non sono stati oggetto di alcuna innovazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a commercializzare prodotti proposti dalle aziende di import-export cinesi. Esse ritengono che detti disegni o modelli non soddisfino i requisiti relativi alla novità e al carattere individuale, quali richiesti rispettivamente agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002. 13 Il 24 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale domanda riconvenzionale. 14 Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che le caratteristiche dell’aspetto dei modelli commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, per la maggior parte, predeterminate dai modelli proposti dai suoi fornitori, le aziende di import-export cinesi, cosicché le modifiche apportate a tali modelli sarebbero soltanto specifiche e accessorie. Inoltre, le modifiche di cui trattasi sarebbero esse stesse proposte dalle aziende di import-export a partire da componenti che figurano nei loro cataloghi. 15 Di conseguenza, tale giudice si chiede a quali condizioni un disegno o modello, che risulterebbe da un processo creativo di tale tipo, possa beneficiare della protezione conferita dal regolamento n. 6/2002 ai disegni o modelli comunitari. In altri termini, si chiede se, ai fini di tale protezione, il disegno o modello debba provenire da una vera e propria attività creativa risultante da uno sforzo intellettuale particolare del suo titolare. 16 Il giudice del rinvio precisa poi che la [OSCURATO:PERSONA] opera in un settore in cui il prezzo e il volume svolgono un ruolo importante, per cui il margine di manovra degli autori sarebbe limitato. Infatti, dal momento che qualsiasi modifica o personalizzazione apportata ai disegni o modelli figuranti nei cataloghi dei fornitori aumenta i costi, una società come la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incentivata ad effettuare modifiche sostanziali rispetto ai modelli di calzature di base presentati in tali cataloghi. 17 Infine, esso sottolinea che i disegni o modelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] seguirebbero le tendenze note della moda, il che consentirebbe, in assenza di investimenti nell’innovazione, che essi siano commercializzati in grande quantità e a basso prezzo nel mercato dell’Unione europea. 18 Tale giudice si chiede quindi se le tendenze della moda possano essere considerate come limitative anche della libertà dell’autore, di modo che lievi differenze tra, da un lato, uno o più disegni o modelli anteriori e, dall’altro, il disegno o modello di cui trattasi potrebbero essere sufficienti per dare a quest’ultimo un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato e presentare così un carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. 19 In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, affinché un [disegno o modello] rientri nell’ambito del regime di protezione di cui al [regolamento n. 6/2002], sia necessario che vi sia un’autentica attività [creativa], in modo che il [disegno o modello] sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo [autore]. [I]n tal senso, se possa considerarsi autentica attività [creativa] la combinazione di componenti sulla base di modelli [esistenti] [qualora le] caratteristiche dell’aspetto [degli stessi siano] per la maggior parte predeterminate [dai fornitori], con la conseguenza che le modifiche di determinati elementi devono essere considerate specifiche ed accessorie. 2) Alla luce di quanto precede, se si possa ritenere che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto o di una sua parte derivanti dalla personalizzazione dei [disegni o modelli] proposti da [fornitori] cinesi, conformemente ai cataloghi di [detti fornitori], presentino un [“carattere individuale”] ai sensi dell’articolo 6 del [regolamento n. 6/2002], qualora l’attività del titolare del [disegno o modello] si limiti a commercializzare nello [Spazio economico europeo (SEE)] tali [disegni o modelli] senza modifiche o con modifiche specifiche di componenti (come suole, borchie, lacci, fibbie...) e le caratteristiche dell’aspetto siano predeterminate per la maggior parte [dai fornitori]. Se, a tali fini, sia rilevante il fatto che [anche] i componenti siano (…) proposti [dai fornitori nei loro cataloghi]. 3) Se l’articolo 14 [del regolamento n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che può essere considerato [“autore”] del [disegno o modello il soggetto] che, sulla base di un [disegno o modello anteriore] proposto da [fornitori] conformemente a un catalogo, si è limitato a personalizzare tale [disegno o modello anteriore] modificando componenti (…) proposti [dal fornitore, senza averli realizzati]. Se, in tal senso, sia necessario dare prova di un determinato grado di personalizzazione al fine di dimostrare che la forma finale si discosta significativamente dal [disegno o modello originale] per poter rivendicare la titolarità. 4) [Se, f]atto salvo quanto precede, in un caso come quello di specie, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle calzature progettate a partire da campionari [dei fornitori] e, nella misura in cui [l’“attività creativa”] si limita alla selezione di [disegni o modelli esistenti da] un campionario e, se del caso, alla variazione di alcuni dei [loro] componenti (…), il tutto secondo le tendenze della moda, si [debba] ritenere che tali tendenze della moda: a) limitino la libertà dell’autore in modo tale che piccole differenze tra il [disegno o modello] registrato (o non registrato) e il [disegno o modello anteriore] possano essere sufficienti a dare un’impressione generale diversa o, al contrario, b) [riducano il] carattere individuale del [disegno o modello] registrato (o non registrato) in modo tale che tali elementi o componenti [derivanti da tendenze note della moda] abbiano un’importanza minore nell’impressione generale [suscitata] nell’utilizzatore informato (…) al momento del confronto con un altro [disegno o modello anteriore]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla terza questione 20 In via preliminare occorre sottolineare che, anche se, sul piano formale, il giudice del rinvio ha preso in considerazione, nell’ambito della terza questione, solo l’articolo 14 del regolamento n. 6/2002, una simile circostanza non impedisce tuttavia che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possono essere utili per la decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia o meno fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 26 , e del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24 , EU:C:2024:649 , punto 38 e giurisprudenza citata). 21 In proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sulla portata delle condizioni di protezione di un disegno o modello, quali previste all’articolo 4 del regolamento n. 6/2002. Più precisamente, intende ottenere chiarimenti sulla condizione relativa alla novità, di cui all’articolo 5 di tale regolamento, e su quella relativa al carattere individuale, prevista all’articolo 6 di detto regolamento. In tale contesto, detto giudice si chiede, in particolare, se il riconoscimento della qualità di «autore», ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento, richieda di dimostrare un certo grado di personalizzazione che consenta di stabilire che l’aspetto finale del disegno o modello differisce in modo significativo dal disegno o modello anteriore figurante nel catalogo dell’azienda di import-export. 22 Date tali circostanze, occorre considerare che, con le questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 6/2002 e, in particolare, gli articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che, per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello è il risultato da un minimo margine di creazione. 23 Si deve ricordare, in via preliminare, che, in conformità dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Ne consegue che, nell’ambito del sistema previsto da detto regolamento, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 30 e giurisprudenza citata). 24 In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, letto alla luce del considerando 19 del medesimo, la protezione di un disegno o modello comunitario è assicurata solo se esso è nuovo e possiede un carattere individuale. 25 In proposito occorre ricordare che, per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla novità, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello sia considerato nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta o, per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 26 Per quanto concerne la seconda condizione, vertente sul carattere individuale di un disegno o modello, dal considerando 14 di tale regolamento risulta che, per valutare tale carattere, si deve stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisca o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che si consideri che un disegno o modello soddisfi tale condizione se l’impressione generale che esso suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. Nell’accertare tale carattere, l’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento precisa che occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. 27 In proposito, la Corte ha dichiarato che, a seconda del margine di libertà di cui dispone un autore per sviluppare l’aspetto di un prodotto, tenuto conto dei vincoli tecnici che gravano su quest’ultimo, è necessario un livello di differenziazione più o meno significativo per affermare che il disegno o modello produce un’impressione generale differente nell’utilizzatore informato. Pertanto, qualora la libertà dell’autore sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell’aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto o di tale parte di prodotto, la presenza di piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, LEGO (Concetto di utilizzatore informato di un disegno o modello), C‑211/24 , EU:C:2025:648 , punto 52 ]. 28 Facendo riferimento al margine di libertà dell’autore all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il legislatore dell’Unione ha inteso tener conto di tale margine di libertà nel realizzare il disegno o modello al fine di valutare l’impressione generale suscitata da tale disegno o modello, in quanto detto margine di libertà può essere limitato da vincoli tecnici o regolamentari. Per contro, tale legislatore non ha richiesto che, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, sia dimostrato, per beneficiare della protezione conferita dagli articoli da 4 a 6 di tale regolamento, che detto disegno o modello sia il risultato da un minimo margine di creazione. 29 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 23 delle sue conclusioni, la protezione di un disegno o modello differisce al riguardo da quella delle «opere», ai sensi della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ). Infatti, mentre il concetto di «opera» implica l’esistenza di un oggetto originale che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, la protezione dei disegni e modelli mira, dal canto suo, a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17 , EU:C:2019:721 , punti 29 , 30 e 50 ). 30 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, le due condizioni ricordate al punto 24 della presente sentenza implicano unicamente la realizzazione di un confronto tra, da un lato, l’insieme dei disegni o modelli esistenti e, dall’altro, il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione a titolo di disegno o modello comunitario, in quanto il regime dei disegni e modelli comunitari si basa sull’impressione generale suscitata dal prodotto su un utilizzatore informato e non su un grado minimo di creazione da parte dell’autore. 31 Ne consegue che dagli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002 non si evince che siano richieste altre condizioni aggiuntive per la protezione conferita da tale regolamento, come quella relativa alla dimostrazione di un grado minimo di creazione. 32 In secondo luogo, occorre rilevare che il fatto che l’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento precisi che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’«autore» o al suo avente causa non può essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione abbia inteso introdurre una condizione aggiuntiva attinente alla dimostrazione di un grado minimo di creazione, per poter beneficiare della protezione prevista agli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il termine «autore» di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del regolamento n. 6/2002 è rilevante solo per determinare la persona o l’entità alla quale sarà conferita la protezione del disegno o modello comunitario. 33 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento n. 6/2002 e, in particolare, i suoi articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che, per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello non è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello sia il risultato di un minimo margine di creazione. Sulle questioni seconda e quarta 34 Con le questioni seconda e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore possa, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di detto articolo 6. 35 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, dall’altro lato, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che le tendenze della moda possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale ai sensi di detto articolo 6, o se, al contrario, le caratteristiche di un disegno o modello risultanti da tali tendenze possano avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce sull’utilizzatore informato. 36 Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione del carattere individuale del disegno o modello comunitario, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che la Corte ha statuito che tale articolo deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su un tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati individualmente (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 46 e giurisprudenza citata). 37 La Corte ha quindi rilevato che la nozione di «carattere individuale», ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, disciplina non già i rapporti tra il disegno o modello di un prodotto e i disegni o modelli delle parti che lo compongono, bensì il rapporto tra tali disegni o modelli e altri disegni o modelli anteriori (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , punto 47 ). 38 Ne consegue che un disegno o modello comunitario può essere composto da diversi disegni o modelli anteriori, qualora, considerati singolarmente, il disegno o modello che ne risulta non produca nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale prodotta da tali disegni o modelli anteriori. Ciò è altresì confermato dal fatto che il beneficio della protezione conferita dal regolamento n. 6/2002 a un disegno o modello comunitario non richiede, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, che il titolare o l’autore di tale disegno o modello dimostri, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che quest’ultimo sia il risultato di un minimo margine di creazione. 39 Di conseguenza, il fatto che, come nel procedimento principale, i disegni o modelli di cui trattasi presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate dai modelli proposti, nei cataloghi dei fornitori, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tali fornitori non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. 40 In secondo luogo, si pone la questione se, in un contesto del genere, le tendenze della moda possano influenzare il margine di libertà dell’autore in modo tale che piccole differenze tra, da un lato, uno o più disegni o modelli anteriori e, dall’altro, il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori, o se, al contrario, gli elementi risultanti da tali tendenze possano avere un’importanza minore nell’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato. 41 Come risulta dal punto 27 della presente sentenza, qualora la libertà dell’autore sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell’aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla funzione tecnica di tale prodotto o di tale parte di prodotto, la presenza di piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, LEGO (Nozione di utilizzatore informato di un disegno o modello), C‑211/24 , EU:C:2025:648 , punto 52 ]. 42 In proposito occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che le caratteristiche connesse alle tendenze della moda differiscono da quelle connesse alla funzione tecnica del prodotto o alle prescrizioni normative applicabili, in quanto queste ultime sono al contempo inevitabili e permanenti o durevoli. 43 Infatti, è nella natura stessa della moda che quest’ultima non perduri ed evolva, proprio in base alle innovazioni sia visive che tecnologiche. Inoltre, le tendenze della moda non possono essere considerate inevitabili nel senso che predetermino inevitabilmente le caratteristiche di un prodotto e che un autore non abbia la libertà di innovare per discostarsene. 44 Peraltro, tendenze del genere non possono essere considerate un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che gli consente di scoprire nuove forme, nuove tendenze o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza esistente. 45 Pertanto, si deve ritenere che le tendenze della moda non limitino il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello di cui trattasi possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dai primi. 46 Date tali circostanze, occorre ancora stabilire se gli elementi di un disegno o modello, risultanti dalle tendenze della moda, possano influenzare la percezione che ne ha un utilizzatore informato, nel senso che, data la sua conoscenza del settore interessato, tale utilizzatore sia consapevole del fatto che questi elementi si ritrovano generalmente nei disegni o modelli di tale settore, per cui vi presterebbe meno attenzione. 47 In proposito, la Corte ha già dichiarato che il concetto di «utilizzatore informato», che non è definito nel regolamento n. 6/2002, può essere inteso nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 21 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑361/15 P e C‑405/15 P , EU:C:2017:720 , punto 124 e giurisprudenza citata). 48 Inoltre, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza del 21 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑361/15 P e C‑405/15 P , EU:C:2017:720 , punto 125 e giurisprudenza citata). 49 Nel caso di specie, la circostanza che le differenze tra i disegni o modelli contestati e i disegni o modelli anteriori si basino sulle tendenze della moda non può, in linea di principio, rendere l’utilizzatore informato meno attento. Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, è proprio a causa della sua ampia conoscenza del settore considerato che un tale utilizzatore ha un livello di attenzione relativamente elevato. 50 È vero che il fatto che taluni elementi siano onnipresenti nel mercato considerato, nel senso che derivano da tendenze ampiamente adottate o che numerosi fornitori propongono elementi identici, può influire sulla percezione estetica di un disegno o modello, o addirittura influenzare il successo commerciale del prodotto nel quale quest’ultimo sia incorporato. 51 Tuttavia, una considerazione del genere è irrilevante nell’ambito dell’esame del carattere individuale di un disegno o modello, che consiste nel determinare se l’impressione generale suscitata da quest’ultimo si distingua da quella suscitata dai disegni o modelli divulgati anteriormente, indipendentemente da qualsiasi considerazione estetica o commerciale. 52 Ne consegue che le caratteristiche di un disegno o modello che risultano dalle tendenze della moda non possono, di per sé, rivestire un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce sull’utilizzatore informato. 53 Di conseguenza, per stabilire se i disegni o modelli di cui trattasi nel procedimento principale presentino un «carattere individuale», ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, spetta al giudice del rinvio valutare se le differenze esistenti tra tali disegni o modelli e i disegni o modelli anteriori siano sufficientemente significative da produrre, sull’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa, o se, al contrario, esse riguardino solo dettagli insignificanti. 54 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di tale articolo 6. Dall’altro lato, le tendenze della moda non possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello controverso possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale. Le caratteristiche di un disegno o modello che risultano da simili tendenze non possono avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce su un tale utilizzatore. Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e, in particolare, i suoi articoli da 4 a 6, letti alla luce dell’articolo 14 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che: per beneficiare della protezione conferita a un disegno o modello comunitario, il titolare o l’autore di tale disegno o modello non è tenuto a dimostrare, oltre all’esistenza delle condizioni di novità e di carattere individuale, che detto disegno o modello sia il risultato di un minimo margine di creazione. 2) L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che: da un lato, il fatto che disegni o modelli presentino caratteristiche dell’aspetto predeterminate da un modello proposto, nel catalogo di un fornitore, all’autore di tali disegni o modelli e che le modifiche apportate da quest’ultimo a detti disegni o modelli siano soltanto specifiche e riguardino componenti proposti da tale fornitore non può, di per sé, ostare al riconoscimento del loro carattere individuale, ai sensi di detto articolo 6. Dall’altro lato, le tendenze della moda non possono limitare il margine di libertà dell’autore, in modo tale che piccole differenze tra uno o più disegni o modelli anteriori e il disegno o modello controverso possano essere sufficienti affinché quest’ultimo produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da tali disegni o modelli anteriori e presenti quindi un carattere individuale. Le caratteristiche di un disegno o modello che risultano da simili tendenze non possono avere un’importanza minore nell’impressione generale che tale disegno o modello produce su un tale utilizzatore. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.