CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3405-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 371/2020 della Corte d’Appello di Potenza, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 -i fratelli Antonio, Giuseppe, Rocco, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], con Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 ricorso depositato il 27/1/2006, avevano domandato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Adamo, la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio esercitata sul terreno di proprietà di quest’ultimo, il quale vi aveva dapprima posto un filo di ferro e poi una sbarra metallica impedendo loro il passaggio tramite il quale essi accedevano ai fondi di proprietà; -con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’adito Tribunale di Potenza aveva accolto il ricorso ordinando la reintegra previa rimozione di ogni ostacolo al passaggio; -il D’Adamo proponeva gravame e la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello; -la pronuncia della Corte territoriale si fonda sull’assunto che al ricorso possessorio in esame depositato il 27/1/2006 si applica l’articolo 703 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dal d.l.35/2005 conv in legge n.80/2005, la quale prevede al terzo comma la possibilità di reclamare l’ordinanza ai sensi dell’articolo 669 terdecies cod. proc. civ. e al quarto comma la possibilità per la parte che vi ha interesse di proporre entro 60 giorni dall’ordinanza in caso di mancato reclamo, ovvero dal provvedimento che lo ha deciso, l’istanza per la fissazione di udienza per il prosieguo del giudizio di merito; -afferma la Corte d’Appello che poiché l’ordinanza non era stata reclamata né era stata chiesta la prosecuzione del giudizio di merito, si era formato il giudicato cosicché l’ordinanza non era più impugnabile; -la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 24/6/2020, è chiesta da [OSCURATO:PERSONA]Adamo con ricorso notificato il 21/1/2021 sulla base di un unico motivo; - le controparti non hanno svolto attività difensiva; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 -con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 703Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 e 669 octies cpc nel testo in vigore al tempo del deposito del ricorso e violazione del principio di irretroattività della legge; ricostruita la successione delle disposizioni normative, il ricorrente deduce che la norma dell’art. 703 cod. proc. civ. nella versione applicata dalla Corte territoriale è entrata in vigore il 1° marzo 2006 e pertanto non era applicabile al ricorso possessorio in esame, depositato il 27 gennaio 2006; - il motivo è fondato: L’art. 2 comma 3 lett. e bis) n. 7, 7.1 e 7.2 del DL n. 35/2005 così dispone: “7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili"; 7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e’ reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se’ l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma"; la norma transitoria contenuta nell’art. 2 comma 3 quinquies del citato DL n. 35/2005 stabilisce però che “le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c- quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 occorre infatti tener presente il disposto dell’art. 39 quater del DL. Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 N. 273/2005 (Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti) secondo cui: “1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: "1° gennaio 2006", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2006"; Nel caso in esame, il giudizio possessorio era stato proposto il 27.1.2006 (data di deposito del ricorso) e quindi la Corte d’Appello, ha evidentemente equivocato sulla disciplina transitoria ignorando la sostituzione della data del 1.1.2006 con quella del 1.3.2006; - nel caso di specie avrebbe dovuto quindi applicarsi l’art. 703 cod. proc. civ. nella formulazione vigente al 27 gennaio 2006 che prevedeva appunto la fase sommaria e il successivo giudizio di merito da fissarsi ai sensi dell’art. 669 octies cpc (giusta il richiamo contenuto nell’art. 703 comma 2 cpc); -precisa il ricorrente (trascrivendo il relativo provvedimento di reintegra) che il termine per l’inizio del giudizio di merito non è stato fissato dal giudice che aveva emesso l’ordinanza di reintegra e che anche su questo si era appuntato il gravame proposto; - ne consegue, in accoglimento del ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione perché, ricostruita correttamente la disciplina processuale applicabile, riesamini il gravame proposto dal D’Amico e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3405/2021 Numero sezionale 700/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 16816/2022Data pubblicazione 24/05/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B