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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38948/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per il periodo di ingiusta detenzione patito - pari ad un anno, 3 mesi e 23 giorni di custodia cautelare in carcere - proposta da [OSCURATO:PERSONA].

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata arrestata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 21/02/2014, in quanto indagata dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Condannata per tali reati in esito a giudizio abbreviato, la Corte di appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto.

Con sentenza del 18/06/2019, la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla difesa, annullava senza rinvio la sentenza di appello con riferimento alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo D), con assoluzione per tale reato e annullava la sentenza di appello riguardo alla condotta di cui al capo A), da qualificare ai sensi dell'art 418 cod. pen. e non più ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; rigettava il ricorso con riferimento alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo AD).

A seguito della sentenza della Suprema Corte, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 20/06/2019, disponeva la revoca della misura della custodia in carcere e l'immediata rimessione in libertà della Durante - ristretta in custodia cautelare in carcere per anni 5, mesi 3 e giorni 23 - per il venir meno delle esigenze cautelari, alla luce del ridimensionamento della sua posizione.

In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24/02/2021, ha ritenuto sussistenti i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 418 cod. pen., ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, ha determinato la pena inflitta all'imputato in anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa.

Il 19/11/2021, la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione a pena completamente espiata in presofferto.

Ne discendeva che la donna è stata ingiustamente ristretta in carcere per la differenza tra la durata della custodia cautelare e la pena inflitta, pari all'anzidetto periodo di 1 anno, 3 mesi e 23 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscimento dell'invocato indennizzo alcune condotte accertate nei confronti della ricorrente che, oltre ad integrare i reati di concorso in operazioni di importazione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R 309/90 e di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen., si sono connotate da un'assidua frequentazione in funzione di collaborazione ed ausilio di [OSCURATO:PERSONA], a cui facevano capo l'associazione di stampo mafioso e l'organizzazione finalizzata al narcotraffico, e di [OSCURATO:PERSONA], sia nel periodo della loro latitanza in Italia e sia nella programmazione ed attuazione di un traffico internazionale di sostanza stupefacente dalla Spagna.

3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione i difensori dell'istante che, con un unico motivo, deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione, insussistenza del dolo e della colpa grave.

Ricordano come la circostanza dell'aver dato/concorso-dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave non si esplichi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi, precisi, elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione.

Nel caso in esame si è pervenuti alla definitiva riqualificazione delle condotte contestate sulla base dei medesimi elementi fattuali esistenti al momento dell'adozione della misura custodiale, di tal che non è neppure ipotizzabile una possibile indagine sul dolo o sulla colpa grave dell'istante ai fini dell'eventuale riconoscimento del diritto all'equa riparazione.

E, comunque, la condotta tenuta dall'istante, prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, non può ritenersi dolosa o gravemente colposa.

Se è vero che ella ha frequentato dei latitanti a cui ha prestato assistenza, altresì partecipando ad un episodio di importazione di droga dalla Spagna, è anche vero che, in tutta la vicenda, la Durante ha avuto un ruolo del tutto marginale e secondario, come evidenziato dalla sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione.

4. In data 09/06/23, è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato con cui si chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

In premessa, va richiamato il consolidato indirizzo, che trova origine nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "E configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata all'intervenuta riqualificazione del fatto in sede di merito, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale" (Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Min.

Econ, in proc.

Calabrese, Rv. 250474).

Invero, premesso che la domanda di riparazione deve ritenersi ammissibile anche nel caso in cui l—ingiustizia" venga accertata nel processo e non nella procedura incidentale de libertate, la derubricazione del reato in un diverso titolo che non consente la cautela, è idonea a rendere ex post ingiusta la custodia, per violazione dell'art.280 cod. proc. pen., con conseguente diritto alla riparazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia "formale").

Pertanto, anche nell'ipotesi di cui all'odierno giudizio, ricorrono astrattamente i presupposti per il riconoscimento della riparazione.

Ciò detto deve ricordarsi che mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede soltanto l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito.

È noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Con l'importante precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

In tali casi, infatti, il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.

2.1. Nel caso di specie, la circostanza di essere stato il processo celebrato con rito abbreviato cd.

"secco" comporta ex se che la riqualificazione delle condotte ascritte all'imputata sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi fattuali esistenti al momento dell'adozione della misura custodiale.

Trova quindi applicazione il principio per il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera poiché l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura è avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, appalesandosi in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato del tutto priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281038).

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per il periodo di ingiusta detenzione patito - pari ad un anno, 3 mesi e 23 giorni di custodia cautelare in carcere - proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata arrestata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 21/02/2014, in quanto indagata dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Condannata per tali reati in esito a giudizio abbreviato, la Corte di appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto. Con sentenza del 18/06/2019, la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla difesa, annullava senza rinvio la sentenza di appello con riferimento alla contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo D), con assoluzione per tale reato e annullava la sentenza di appello riguardo alla condotta di cui al capo A), da qualificare ai sensi dell'art 418 cod. pen. e non più ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; rigettava il ricorso con riferimento alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo AD). A seguito della sentenza della Suprema Corte, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 20/06/2019, disponeva la revoca della misura della custodia in carcere e l'immediata rimessione in libertà della Durante - ristretta in custodia cautelare in carcere per anni 5, mesi 3 e giorni 23 - per il venir meno delle esigenze cautelari, alla luce del ridimensionamento della sua posizione. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24/02/2021, ha ritenuto sussistenti i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 418 cod. pen., ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, ha determinato la pena inflitta all'imputato in anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa. Il 19/11/2021, la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione a pena completamente espiata in presofferto. Ne discendeva che la donna è stata ingiustamente ristretta in carcere per la differenza tra la durata della custodia cautelare e la pena inflitta, pari all'anzidetto periodo di 1 anno, 3 mesi e 23 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscimento dell'invocato indennizzo alcune condotte accertate nei confronti della ricorrente che, oltre ad integrare i reati di concorso in operazioni di importazione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R 309/90 e di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen., si sono connotate da un'assidua frequentazione in funzione di collaborazione ed ausilio di [OSCURATO:PERSONA], a cui facevano capo l'associazione di stampo mafioso e l'organizzazione finalizzata al narcotraffico, e di [OSCURATO:PERSONA], sia nel periodo della loro latitanza in Italia e sia nella programmazione ed attuazione di un traffico internazionale di sostanza stupefacente dalla Spagna. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione i difensori dell'istante che, con un unico motivo, deducono violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione, insussistenza del dolo e della colpa grave. Ricordano come la circostanza dell'aver dato/concorso-dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave non si esplichi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi, precisi, elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione. Nel caso in esame si è pervenuti alla definitiva riqualificazione delle condotte contestate sulla base dei medesimi elementi fattuali esistenti al momento dell'adozione della misura custodiale, di tal che non è neppure ipotizzabile una possibile indagine sul dolo o sulla colpa grave dell'istante ai fini dell'eventuale riconoscimento del diritto all'equa riparazione. E, comunque, la condotta tenuta dall'istante, prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, non può ritenersi dolosa o gravemente colposa. Se è vero che ella ha frequentato dei latitanti a cui ha prestato assistenza, altresì partecipando ad un episodio di importazione di droga dalla Spagna, è anche vero che, in tutta la vicenda, la Durante ha avuto un ruolo del tutto marginale e secondario, come evidenziato dalla sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione. 4. In data 09/06/23, è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato con cui si chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. In premessa, va richiamato il consolidato indirizzo, che trova origine nell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "E configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata all'intervenuta riqualificazione del fatto in sede di merito, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale" (Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, Min. Econ, in proc. Calabrese, Rv. 250474). Invero, premesso che la domanda di riparazione deve ritenersi ammissibile anche nel caso in cui l—ingiustizia" venga accertata nel processo e non nella procedura incidentale de libertate, la derubricazione del reato in un diverso titolo che non consente la cautela, è idonea a rendere ex post ingiusta la custodia, per violazione dell'art.280 cod. proc. pen., con conseguente diritto alla riparazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen. (cd. ingiustizia "formale"). Pertanto, anche nell'ipotesi di cui all'odierno giudizio, ricorrono astrattamente i presupposti per il riconoscimento della riparazione. Ciò detto deve ricordarsi che mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede soltanto l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito. È noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Con l'importante precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). In tali casi, infatti, il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. 2.1. Nel caso di specie, la circostanza di essere stato il processo celebrato con rito abbreviato cd. "secco" comporta ex se che la riqualificazione delle condotte ascritte all'imputata sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi fattuali esistenti al momento dell'adozione della misura custodiale. Trova quindi applicazione il principio per il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera poiché l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura è avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, appalesandosi in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato del tutto priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281038). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti
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