Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 34708/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llo di Catania;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVARilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazionedegli artt. 129 e 533 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, nell’affermarela responsabilità penale del ricorrente, non ha osservato il principio dell’oltre ogniragionevole dubbioRilevato che il ricorso, a tacere della sua aspecificità, è inammissibile, inquanto è stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che ha accolto le richieste formulateconcordemente dalle parti in ordine al trattamento sanzionatorio, prendendo attodella rinuncia agli ulteriori motivi di appello, ivi compreso quello relativo allarichiesta di assoluzione per il difetto degli elementi oggettivi e soggettivi del delittodi resistenza a pubblico ufficiale contestato;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudicedi secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non devemotivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previstedall’art. 129 cod. proc. penna. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta odi inutilizzabilità delle prove perché l’obbligo della motivazione deve essererapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023,Rilevato, pertanto, che nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurrein sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivirinunciati (ex plurimis: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Catania;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVARilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazionedegli artt. 129 e 533 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, nell’affermarela responsabilità penale del ricorrente, non ha osservato il principio dell’oltre ogniragionevole dubbioRilevato che il ricorso, a tacere della sua aspecificità, è inammissibile, inquanto è stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che ha accolto le richieste formulateconcordemente dalle parti in ordine al trattamento sanzionatorio, prendendo attodella rinuncia agli ulteriori motivi di appello, ivi compreso quello relativo allarichiesta di assoluzione per il difetto degli elementi oggettivi e soggettivi del delittodi resistenza a pubblico ufficiale contestato;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudicedi secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non devemotivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previstedall’art. 129 cod. proc. penna. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta odi inutilizzabilità delle prove perché l’obbligo della motivazione deve essererapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023,Rilevato, pertanto, che nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurrein sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivirinunciati (ex plurimis: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris