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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11926/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento a favore di [OSCURATO:PERSONA] del beneficio della sospensione condizionale della pena; nel resto, per l'inammissibilità dei ricorsi, con le pronunce consequenziali; sentita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, impugnano la sentenza in data 01/03/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 01/10/2019 del Tribunale di Como, che li aveva condannati per i reati di truffa loro rispettivamente ascritti.

Deducono:

1.1. "Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d) c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, c. 3, 187, 190, 495, c. 1 e 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, mancata assunzione della prova specificamente richiesta nella lista testi e nel verbale del 4.6.2019 (esame del signor [OSCURATO:PERSONA]) in quanto finalizzata ad escludere l'attendibilità della testimonianza del legale rappresentante della parte civile Allende, signor Preito ed a provare la tardività della querela".

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale e la Corte di appello non hanno compiuto il vaglio di attendibilità della persona offesa e hanno basato la loro condanna sulla falsa deposizione del teste Preito, nonostante la difesa avesse segnalato la contraddittorietà delle sue affermazioni.

Lamentano il rigetto della produzione di un CD dal quale emergeva la falsità della testimonianza di Preite e anche la richiesta del suo confronto con il teste [OSCURATO:PERSONA].

Viene, quindi, illustrata la rilevanza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare la tardività della querela e la falsità delle dichiarazioni di Preite.

A dimostrazione dell'assunto vengono compendiate la deposizione di Preito e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, che il Tribunale, revocando l'ammissione del teste, ha leso il diritto di difesa degli imputati; violazione perpetrata anche dalla Corte di appello, che non ha consentito la rinnovazione istruttoria.

1.2. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) d) e) c.p.p.: violazione di legge: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti, per violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale dalla difesa ed in particolare del contratto con indicati i Km - per erronea valutazione della incompatibilità tra il saggio grafico reso al foglio 960 dal I:este Morelli e la sottoscrizione del contratto prodotto dalla difesa - per omessa acquisizione della perizia grafologica a firma della dottoressa Nepi o disposizione di perizia grafologica - omessa valutazione sul punto".

1.3. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) e c) c.p.p.: nullità dell'ordinanza o del provvedimento del 4.6.2019 con cui I'll.mo Tribunale ha ammesso l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che era stato rinunciato dalla difesa degli imputati e mai indicato nelle liste testi delle altre parti".

1.4. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.: mancata correlazione tra capo di imputazione e risultanze dell'istruttoria dibattimentale - la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha acquistato vettura da Autoziedas - condanna basata su erroneo presupposto".

1.5. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.; inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale - per erronea interpretazione o travisamento dei fatti oggetto della deposizione del teste Artoni". 1.6."Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti, per violazione dell'al di là di ogni ragionevole dubbio -per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale anche dal PM - contraddittorietà della motivazione".

1.7. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c): violazione di legge del combinato disposto dell'art. 64, 210 c. 6, 197 bis c.p.p. - il teste Gentile imputato in reato collegato o connesso è stato escusso senza gli avvertimenti ed avvisi - inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza".

1.8. "Ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b) c.p.p.: violazione di legge: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 24, 25, 101 e 111 Cost. - parzialità dell'[OSCURATO:PERSONA] - violazione del diritto di difesa".

1.9. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p.: violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p.p. - insussistenza dei presupposti per un concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA].

1.10. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: violazione di legge: eccessività della pena -mancata concessione della sospensione condizionale - omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto - utilizzo di mere clausole di stile - mancata concessione della sospensione condizionale a [OSCURATO:PERSONA], imputato ultra settantenne - omessa motivazione sul punto".

2. Con motivi aggiunti deducono ancora, senza recedere da quelli esposti in via principale:

2.1. Prescrizione del reato contestato al capo A), in quanto commesso tra luglio e il primo agosto del 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. E' pervenuto memoriale difensivo sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni.

1.1. Anzitutto, va rilevato come i motivi siano la mera reiterazione delle A... ,...__, medesime doglianze esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione che viene in gran parte ignorata dai ricorrenti.

Da qui due ragioni di inammissibilità:

1.1.1. Anzitutto, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" d (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.1.2. A ciò si aggiunga anche l'aspecificità emergente dal mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, complessivamente considerata.

Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.1.3. A titolo meramente esemplificativo, va segnalato quale paradigma della sussistenza dei vizi appena indicati, il settimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gentile, in quanto indagato in reato connesso, sentito senza la previa somministrazione degli avvisi di cui all'art. 64 cod.proc.pen.

Il motivo corrisponde al dodicesimo motivo dell'atto di appello, respinto dalla Corte di appello, che ha spiegato che l'eccezione era infondata in quanto mancavano i presupposti per ritenere la connessione e/o il collegamento tra i reati, citando a tal proposito -tra l'altro- la sentenza di questa Corte n. 6938 del 22/10/2019 (Rv. 275081), che ha spiegato che «In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi».

La Corte di appello ha altresì aggiunto che mancavano i requisiti che potevano determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, ossia l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento ovvero la ravvisabilità la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento, citando in tal senso la sentenza di questa Corte n. 20972 del 09/06/2020 (Rv. 279319).

Tali ragioni del rigetto non sono in alcuna maniera censurate nel settimo motivo di ricorso, nel quale i ricorrenti si limitano a ripetere che Gentile era stata denunciato per calunnia e che nel momento in cui veniva esaminato la sua posizione non era stata archiviata.

Emergono, così, i vizi diffusamente contenuti in tutti i motivi di ricorso, di mera reiterazione delle doglianze di merito, elusive del confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.

1.2. A tali -in realtà- assorbenti rilievi, se ne aggiungono ancora altri, costituenti altrettante ragioni di inammissibilità.

Con il terzo motivo e con il settimo motivo la difesa deduce l'inutilizzabilità, rispettivamente, di Morelli e di Gentile.

In entrambi i casi, però, la difesa non illustra quale nncidenza avrebbe l'eliminazione di tali elementi dalla complessiva struttura argomentativa che ha condotto all'affermazione di responsabilità.

Da qui l'inammissibilità delle censure, dovendosi ricordare che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» t (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01).

1.3. Va ancora rilevato come tutti i motivi di ricorso si risolvano nella esposizione di una valutazione del compendio istruttorio alternativo a quello dei giudici di merito, così proponendo all'attenzione della Corte di cassazione questioni di merito che sono precluse al giudice di legittimità.Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede di legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Tanto vale con particolare evidenza per i motivi II, V e VI, intesi a dimostrare che i giudici di merito hanno erroneamente valutato la documentazione prodotta nell'istruttoria, in coerenza alla loro intitolazione.

Lo stesso rilievo vale anche per il motivo IV (con il quale si illustra la corretta valutazione della documentazione relativa all'acquisto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]), VIII (dove si afferma il giudice di primo grado era prevenuto) e IX (nel quale si sostiene che l'ipotesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] era smentita dai testi e dalla produzione documentale).

1.4. Quanto esposto al precedente paragrafo

1.3. vale anche per il motivo I, rispetto al quale occorre aggiungere un ulteriore rilievo, collegato al suo contenuto, inteso a censurare il giudizio di attendibilità della persona offesa.

A tale proposito va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità.

1.5. A ciò si aggiunga che i ricorrenti con il primo motivo, con il secondo motivo e con il terzo motivo di ricorso reiterano le medesime doglianze esposte con i primi cinque motivi del ricorso, cui la Corte di appello ha dato puntuale risposta, spiegando che la querela era tempestiva perchè era stata presentata il 27-06.2016 e che la persona offesa aveva avuto contezza del reato in data 01/06/2016, quando riceveva l'e-mail con cui la Maserati di Bilbao comunicava il chilometraggio effettivo; che l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], della missiva inviata per suo conto e l'accordo transattivo risultavano ininfluenti, potendosi così provare le recriminazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ma nulla introducevano in relazione alla tempestività della querela; che analoghe considerazioni valevano quanto al CD; che la consulenza e la perizia grafologica si mostravano inutili, atteso che Morelli non aveva riconosciuto la propria grafia e che la sua versione dei fatti risultava credibile, alla luce della acquisizioni documentali; che il giudice ha legittimamente disposto l'audizione del teste rinunciato dalla difesa, in ragione dell'opposizione del Pubblico ministero, che facultava il giudice di valutare la rilevanza del mezzo istruttorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema.

Tutte argomentazioni pretermesse nei ricorsi, che si limitano a reiterare le medesime censure esposte con il gravame, a ulteriore conferma di quanto rilevato ai superiori paragrafi

1.1.2. e 1.1.3.

1.6. Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il motivo X, con il quale i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione con riguardo alla negazione della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La denuncia è smentita, ove si consideri che la Corte di appello ha puntualmente ribadito la negazione della sospensione condizionale della pena per la mancanza di utili a formulare una prognosi favorevole sulla condotta futura degli imputati e, dunque, anche di [OSCURATO:PERSONA], visto che non hanno mostrato nessun segno di resipiscenza, né hanno in alcun modo cercato di elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, così superandosi l'unico dato positivo, costituito dalla incensuratezza.

La motivazione, in quanto adeguata, logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7 A P.Q.M.

Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento a favore di [OSCURATO:PERSONA] del beneficio della sospensione condizionale della pena; nel resto, per l'inammissibilità dei ricorsi, con le pronunce consequenziali; sentita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, impugnano la sentenza in data 01/03/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 01/10/2019 del Tribunale di Como, che li aveva condannati per i reati di truffa loro rispettivamente ascritti. Deducono: 1.1. "Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d) c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, c. 3, 187, 190, 495, c. 1 e 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU, mancata assunzione della prova specificamente richiesta nella lista testi e nel verbale del 4.6.2019 (esame del signor [OSCURATO:PERSONA]) in quanto finalizzata ad escludere l'attendibilità della testimonianza del legale rappresentante della parte civile Allende, signor Preito ed a provare la tardività della querela". Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale e la Corte di appello non hanno compiuto il vaglio di attendibilità della persona offesa e hanno basato la loro condanna sulla falsa deposizione del teste Preito, nonostante la difesa avesse segnalato la contraddittorietà delle sue affermazioni. Lamentano il rigetto della produzione di un CD dal quale emergeva la falsità della testimonianza di Preite e anche la richiesta del suo confronto con il teste [OSCURATO:PERSONA]. Viene, quindi, illustrata la rilevanza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare la tardività della querela e la falsità delle dichiarazioni di Preite. A dimostrazione dell'assunto vengono compendiate la deposizione di Preito e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, che il Tribunale, revocando l'ammissione del teste, ha leso il diritto di difesa degli imputati; violazione perpetrata anche dalla Corte di appello, che non ha consentito la rinnovazione istruttoria. 1.2. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) d) e) c.p.p.: violazione di legge: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti, per violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale dalla difesa ed in particolare del contratto con indicati i Km - per erronea valutazione della incompatibilità tra il saggio grafico reso al foglio 960 dal I:este Morelli e la sottoscrizione del contratto prodotto dalla difesa - per omessa acquisizione della perizia grafologica a firma della dottoressa Nepi o disposizione di perizia grafologica - omessa valutazione sul punto". 1.3. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) e c) c.p.p.: nullità dell'ordinanza o del provvedimento del 4.6.2019 con cui I'll.mo Tribunale ha ammesso l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che era stato rinunciato dalla difesa degli imputati e mai indicato nelle liste testi delle altre parti". 1.4. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p.: mancata correlazione tra capo di imputazione e risultanze dell'istruttoria dibattimentale - la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha acquistato vettura da Autoziedas - condanna basata su erroneo presupposto". 1.5. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.; inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale - per erronea interpretazione o travisamento dei fatti oggetto della deposizione del teste Artoni". 1.6."Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 530 c.p.p., 24 e 111 Cost., in relazione alla mancata assoluzione degli appellanti, per violazione dell'al di là di ogni ragionevole dubbio -per erronea valutazione della documentazione prodotta durante l'istruttoria dibattimentale anche dal PM - contraddittorietà della motivazione". 1.7. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c): violazione di legge del combinato disposto dell'art. 64, 210 c. 6, 197 bis c.p.p. - il teste Gentile imputato in reato collegato o connesso è stato escusso senza gli avvertimenti ed avvisi - inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza". 1.8. "Ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b) c.p.p.: violazione di legge: inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 24, 25, 101 e 111 Cost. - parzialità dell'[OSCURATO:PERSONA] - violazione del diritto di difesa". 1.9. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p.: violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p.p. - insussistenza dei presupposti per un concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.10. "Ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.: violazione di legge: eccessività della pena -mancata concessione della sospensione condizionale - omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto - utilizzo di mere clausole di stile - mancata concessione della sospensione condizionale a [OSCURATO:PERSONA], imputato ultra settantenne - omessa motivazione sul punto". 2. Con motivi aggiunti deducono ancora, senza recedere da quelli esposti in via principale: 2.1. Prescrizione del reato contestato al capo A), in quanto commesso tra luglio e il primo agosto del 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. E' pervenuto memoriale difensivo sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni. 1.1. Anzitutto, va rilevato come i motivi siano la mera reiterazione delle A... ,...__, medesime doglianze esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione che viene in gran parte ignorata dai ricorrenti. Da qui due ragioni di inammissibilità: 1.1.1. Anzitutto, questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" d (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.1.2. A ciò si aggiunga anche l'aspecificità emergente dal mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, complessivamente considerata. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1.3. A titolo meramente esemplificativo, va segnalato quale paradigma della sussistenza dei vizi appena indicati, il settimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gentile, in quanto indagato in reato connesso, sentito senza la previa somministrazione degli avvisi di cui all'art. 64 cod.proc.pen. Il motivo corrisponde al dodicesimo motivo dell'atto di appello, respinto dalla Corte di appello, che ha spiegato che l'eccezione era infondata in quanto mancavano i presupposti per ritenere la connessione e/o il collegamento tra i reati, citando a tal proposito -tra l'altro- la sentenza di questa Corte n. 6938 del 22/10/2019 (Rv. 275081), che ha spiegato che «In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi». La Corte di appello ha altresì aggiunto che mancavano i requisiti che potevano determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, ossia l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento ovvero la ravvisabilità la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento, citando in tal senso la sentenza di questa Corte n. 20972 del 09/06/2020 (Rv. 279319). Tali ragioni del rigetto non sono in alcuna maniera censurate nel settimo motivo di ricorso, nel quale i ricorrenti si limitano a ripetere che Gentile era stata denunciato per calunnia e che nel momento in cui veniva esaminato la sua posizione non era stata archiviata. Emergono, così, i vizi diffusamente contenuti in tutti i motivi di ricorso, di mera reiterazione delle doglianze di merito, elusive del confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata. 1.2. A tali -in realtà- assorbenti rilievi, se ne aggiungono ancora altri, costituenti altrettante ragioni di inammissibilità. Con il terzo motivo e con il settimo motivo la difesa deduce l'inutilizzabilità, rispettivamente, di Morelli e di Gentile. In entrambi i casi, però, la difesa non illustra quale nncidenza avrebbe l'eliminazione di tali elementi dalla complessiva struttura argomentativa che ha condotto all'affermazione di responsabilità. Da qui l'inammissibilità delle censure, dovendosi ricordare che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» t (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01). 1.3. Va ancora rilevato come tutti i motivi di ricorso si risolvano nella esposizione di una valutazione del compendio istruttorio alternativo a quello dei giudici di merito, così proponendo all'attenzione della Corte di cassazione questioni di merito che sono precluse al giudice di legittimità.Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede di legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Tanto vale con particolare evidenza per i motivi II, V e VI, intesi a dimostrare che i giudici di merito hanno erroneamente valutato la documentazione prodotta nell'istruttoria, in coerenza alla loro intitolazione. Lo stesso rilievo vale anche per il motivo IV (con il quale si illustra la corretta valutazione della documentazione relativa all'acquisto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]), VIII (dove si afferma il giudice di primo grado era prevenuto) e IX (nel quale si sostiene che l'ipotesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] era smentita dai testi e dalla produzione documentale). 1.4. Quanto esposto al precedente paragrafo 1.3. vale anche per il motivo I, rispetto al quale occorre aggiungere un ulteriore rilievo, collegato al suo contenuto, inteso a censurare il giudizio di attendibilità della persona offesa. A tale proposito va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite Bellarte cit; in termini Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848de1 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.5. A ciò si aggiunga che i ricorrenti con il primo motivo, con il secondo motivo e con il terzo motivo di ricorso reiterano le medesime doglianze esposte con i primi cinque motivi del ricorso, cui la Corte di appello ha dato puntuale risposta, spiegando che la querela era tempestiva perchè era stata presentata il 27-06.2016 e che la persona offesa aveva avuto contezza del reato in data 01/06/2016, quando riceveva l'e-mail con cui la Maserati di Bilbao comunicava il chilometraggio effettivo; che l'audizione di [OSCURATO:PERSONA], della missiva inviata per suo conto e l'accordo transattivo risultavano ininfluenti, potendosi così provare le recriminazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ma nulla introducevano in relazione alla tempestività della querela; che analoghe considerazioni valevano quanto al CD; che la consulenza e la perizia grafologica si mostravano inutili, atteso che Morelli non aveva riconosciuto la propria grafia e che la sua versione dei fatti risultava credibile, alla luce della acquisizioni documentali; che il giudice ha legittimamente disposto l'audizione del teste rinunciato dalla difesa, in ragione dell'opposizione del Pubblico ministero, che facultava il giudice di valutare la rilevanza del mezzo istruttorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema. Tutte argomentazioni pretermesse nei ricorsi, che si limitano a reiterare le medesime censure esposte con il gravame, a ulteriore conferma di quanto rilevato ai superiori paragrafi 1.1.2. e 1.1.3. 1.6. Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il motivo X, con il quale i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione con riguardo alla negazione della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La denuncia è smentita, ove si consideri che la Corte di appello ha puntualmente ribadito la negazione della sospensione condizionale della pena per la mancanza di utili a formulare una prognosi favorevole sulla condotta futura degli imputati e, dunque, anche di [OSCURATO:PERSONA], visto che non hanno mostrato nessun segno di resipiscenza, né hanno in alcun modo cercato di elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, così superandosi l'unico dato positivo, costituito dalla incensuratezza. La motivazione, in quanto adeguata, logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7 A P.Q.M. Dichiara inammissibili i
Sentenza Cassazione n. 11926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris