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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 15402/2026

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rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], DonatoMessineo e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6001/2020pubblicata il 1° dicembre 2020.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026Data pubblicazione 20/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso, con le conseguenze di legge;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOEmanuela [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che:aveva fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Fineticasoc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] (da ora Finetica);in seguito ad accertamenti ispettivi della Banca d’Italia, cheavevano ravvisato irregolarità, Finetica era stata cancellatadall’elenco generale degli intermediari finanziari per gravi violazionidi legge e di disposizioni attuative del TUB;la Banca d’Italia le aveva anche inflitto la sanzione pecuniaria di €30.000,00 ai sensi dell’art. 144 TUB e a titolo di violazione dell’art.106, comma 6, TUB, imponendone il pagamento in via solidale purea Finetica, quale responsabile civile;aveva proposto impugnazione al TAR del Lazio che, con sentenzan. 2934/2015, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto digiurisdizione;aveva riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 6001/2020, ha dichiarato l’opposizione inammissibile,ritenendo che la ricorrente avesse riassunto il giudizio in esame,dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, oltre il termineperentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104del 2010.

A questa conclusione è giunta anche sul presupposto chela Banca d’Italia fosse un’autorità amministrativa indipendente.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/2026Data pubblicazione 20/05/2026Emanuela [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente deve essere esposto il percorso logico allabase della sentenza impugnata.La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibilel’opposizione della ricorrente in quanto ella aveva riassunto il giudizioin esame, dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, oltre il termineperentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104del 2010, disposizione in base alla quale “Quando la giurisdizione èdeclinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudicenazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenzeintervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali delladomanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nellapronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio ditre mesi dal suo passaggio in giudicato”.Il giudice di secondo grado è giunto a questa conclusione sulpresupposto che il termine de quo, da ritenere perentorio, e ilrelativo momento di decorrenza, dovessero essere determinatitenendo conto che:l’art. 92, comma 3, c.p.a. stabiliva che, in difetto di notificazionedella sentenza, l’appello dovesse essere notificato entro sei mesidalla pubblicazione della sentenza;l’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. prevedeva che, per iprovvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, tutti itermini processuali ordinari fossero dimezzati;Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026la Banca d’Italia rientrava fra le autorità amministrativeNumero di raccolta generale 15402/2026indipendenti; Data pubblicazione 20/05/2026l’art. 119, comma 7, c.p.a. prescriveva che le disposizioni dellostesso articolo si applicassero anche nei giudizi di appello.Pertanto, ad avviso della Corte d’appello di Roma, atteso che lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] dichiarativa del difetto di giurisdizione delgiudice amministrativo era stata pubblicata il 20 febbraio 2015 e nonera stata notificata, essa era passata in giudicato il 20 maggio 2015,decorso il termine di tre mesi (ossia, sei mesi divisi per due).Ciò posto, la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entroil 20 settembre 2015 (calcolato tenendo conto della c.d. sospensioneferiale) e, poiché detta riassunzione era avvenuta il 20 novembre2015, l’opposizione era ormai da considerare inammissibile.Sulla base delle esposte considerazioni può passarsi all’esame deimotivi di ricorso.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 324 c.p.c. e 11, comma 2, 92, comma 3, e119, comma 1, lett. b), comma 2, e comma 7 del d.lgs. n. 104 del2010.Sostiene che l’art. 119, comma 2, c.p.a., si riferirebbespecificamente ai provvedimenti adottati dalle autorità e che,trattandosi di disposizioni eccezionale, dovrebbe essere interpretatarestrittivamente, con conseguente esclusione della Banca d’Italia dalnovero delle autorità amministrative indipendenti.La censura è infondata.L’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. prescrive che “1.

Ledisposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventiad oggetto le controversie relative a:Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrativeNumero di raccolta generale 15402/2026indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto dDi astae pruvbbilziciaozio ne 20/05/2026con i propri dipendenti;”.Il successivo comma 2 dispone che “2.

Tutti i termini processualiordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli perla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e deimotivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelliespressamente disciplinati nel presente articolo”.Non è in questione che l’art. 119, comma 2, c.p.a. comporti ildimezzamento dei termini processuali concernenti le liti aventi aoggetto i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrativeindipendenti.La ricorrente afferma, però, che fra queste non rientrerebbe laBanca d’Italia.Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è ormai costantenell’affermare la natura di autorità amministrativa indipendente dellaBanca d’Italia (Cass., Sez. 2, n. 11570 del 2 maggio 2025; Cass.,Sez. 3, n. 17108 del 20 giugno 2024, in motivazione a pag. 4; Cass.,Sez. 2, n. 4 del 3 gennaio 2019; Cass., Sez. 1, n. 29810 del 12dicembre 2017, in motivazione a pag. 14), in questo conformandosialle corti amministrative (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 4521 del 5settembre 2005; TAR Lazio, Roma, Sez. 1, n. 6157 del 9 agosto2005) e alla prevalente dottrina, che pur ne riconoscono lapeculiarità.Ciò è coerente con le caratteristiche proprie delle autoritàamministrative indipendenti.Esse sono, di base, nell’ordinamento italiano, dei soggetti o entipubblici, istituiti con legge o altro atto equiparato, che esercitano inprevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili odi alto contenuto tecnico e che coinvolgono diritti costituzionalmenterilevanti, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e diindipendenza nei confronti del Governo, allo scopo di garantire unaNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026maggiore imparzialità (c.d. neutralità) rispetto agli interessiNumero di raccolta generale 15402/2026coinvolti.

Data pubblicazione 20/05/2026Non esiste un modello generale di autorità amministrativaindipendente, ma esse presentano dei tratti comuni, comel’autonomia organizzativa e regolamentare, la potestà normativa,sanzionatoria e di risoluzione e aggiudicazione di conflitti, un regimeparticolare di incompatibilità e peculiari regole di garanzia, volte aevitare interferenze di natura politica.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia corrisponde a questo modello di base.Infatti, come correttamente osservato dalla Procura generale, ilTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel testoconsolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13dicembre 2007 (TFUE), prevede, all’art. 130, che «Nell’esercizio deipoteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti daitrattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centraleeuropea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettiviorgani decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalleistituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governidegli Stati membri né da qualsiasi altro organismo.

Le istituzioni, gliorgani e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Statimembri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercaredi influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centraleeuropea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei lorocompiti».Inoltre, l’art. 19, della legge n 262 del 2005 conferma questaindipendenza, riferendola alle funzioni di vigilanza, fermo restandoche, in quanto parte integrante del Sistema europeo di banchecentrali (SEBC), essa «agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni dellaBanca Centrale europea» (a sua volta indipendente dalle istituzionicomunitarie e di governo).Il d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge di conversionen. 114 del 2014, ha disposto, poi, una serie di misure, in tema diNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026incompatibilità, in materia di Autorità indipendenti, estendendole allaNumero di raccolta generale 15402/2026Banca d’Italia.

Data pubblicazione 20/05/2026Infine, l’art. 1 dello Statuto della Banca d’Italia chiarisce che:“1. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è istituto di diritto pubblico.2.

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle propriefinanze, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano conautonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza,e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggettipubblici e privati.3.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parteintegrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Svolge icompiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispettodello statuto del SEBC.

Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC aisensi dell’art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (Trattato).4. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è autorità nazionale competente nell’ambitodel meccanismo di vigilanza unico di cui all’art. 6 del Regolamento(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.5.

Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge edesercita le attività strumentali alle proprie funzioni”.Pertanto, deve affermarsi che, in tema di sanzioni amministrative,la Banca d’Italia deve essere qualificata come autoritàamministrativa indipendente ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b),c.p.a.2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 11, comma 5, e 37d.lgs. n. 104 del 2010 in quanto la corte territoriale non avrebbeesaminato la sua istanza di rimessione in termini.La censura è infondata.Innanzitutto, si evidenzia che la corte territoriale haimplicitamente respinto l’istanza, rigettando sostanzialmente tutte leNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026argomentazioni della ricorrente che tale rimessione avrebberoNumero di raccolta generale 15402/2026dovuto giustificare.

Data pubblicazione 20/05/2026In aggiunta a questo, si rileva che l’istituto della rimessione intermini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., non trovaapplicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela dellegaranzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenzaconseguente ad errore di diritto imputabile alla parte, comeavvenuto nella specie (Cass., Sez. 6-5, n. 4585 del 21 febbraio2020).3) Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 153 c.p.c., 11, comma 5, e 37 del d.lgs. n.104 del 2010, 111 Cost. e 6 CEDU.Sostiene, nell’ipotesi di rigetto del secondo motivo, chesussisterebbero le ragioni che giustificherebbero la richiestarimessione.Al riguardo, si ribadisce che la tardiva riassunzione in esame èdovuta a un errore di diritto esclusivamente imputabile alla parte.Inoltre, si osserva che ormai da anni vi è assenso sulla natura diautorità amministrativa indipendente della Banca d’Italia e che lanormativa che viene in rilievo concerne espressamente questatipologia di autorità.Non è possibile, poi, chiedere a questa Suprema Cortel’applicazione dell’art. 37 c.p.a., disposizione che non interessa ilprocesso civile.4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 145, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 e degliartt. 3, 24 e 111 Cost.Prospetta che la Banca d’Italia si sarebbe costituita il 3 maggio2017, contestando in maniera generica il ricorso, mentre solo conmemoria del 18 maggio 2017 avrebbe irritualmente eccepito latardiva riassunzione del giudizio.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Inoltre, non sarebbe stata disposta la sua audizione personale eNumero di raccolta generale 15402/2026non sarebbero stati concessi termini per note conclusionalDia,t ap pubrb licsaezio ne 20/05/2026richiesti.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Innanzitutto, la violazione delle norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente e di per sé come motivo di ricorsoper cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto ilcontrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali,realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma dilegge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. 5, n.15879 del 2018).Quanto agli altri profili, si osserva che la tardività dellariassunzione ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice, trattandosidi una decadenza processuale.Inoltre, si evidenzia che la Banca d’Italia aveva, in ogni caso,contestato l’ammissibilità dell’opposizione della ricorrente, come sipuò evincere da una semplice lettura della memoria dalla stessadepositata presso la Corte d’appello di Roma.Si sottolinea, poi, con riferimento alla memoria di costituzione inesame, che, trattandosi di mero atto difensivo (la ricorrente, a partela menzione dell’eccezione di tardività della riassunzione, nulla allegain ordine al suo contenuto), non vi sarebbe stata alcuna preclusionealla sua ammissibilità, anche perché il procedimento si era svoltonelle forme dell’udienza pubblica e le medesime difese erano state oavrebbero potuto essere svolte nel corso della discussione (Cass.,Sez. 2, n. 11481 del 15 giugno 2020, non massimata).Per ciò che concerne i documenti, non risulta che questi (neppuredettagliatamente indicati nel motivo) siano stati utilizzati dalla corteterritoriale.Priva di fondamento è, infine, la contestazione che interessa lamancata comparizione della parte e l’omessa concessione di noteNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026conclusionali, non essendo questi incombenti imposti al giudice aNumero di raccolta generale 15402/2026pena di nullità.

Data pubblicazione 20/05/2026Peraltro, si deve considerare che la causa è stata decisa su unprofilo di rito, la soluzione del quale rendeva inutile sentire laricorrente.5) Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 11 c.p.a. e 59, comma 4, legge n. 69 del2009.Sostiene che la sanzione per la tardività della riassunzione avrebbedovuto essere l’estinzione del giudizio e non la dichiarazione diinammissibilità dell’opposizione.

Peraltro, l’estinzione non avrebbepotuto essere dichiarata d’ufficio.La censura è inammissibile.Rileva questo Collegio che, ancorché la decisione impugnata siagiunta alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, pereffetto della tardiva riassunzione, a ben vedere l’esito al quale laCorte d’Appello di Roma ha inteso pervenire è quello, più corretto inpunto di diritto, della estinzione del giudizio riassunto.

Se, infatti, lasentenza impugnata è giuridicamente esatta dove statuisce latardività della riassunzione della causa, essa risulta, invece, noncondivisibile nella parte in cui fa discendere da detta tardivitàl’inammissibilità dell’opposizione alla delibera impugnata.

Nessunanorma, infatti, sanziona con l’inammissibilità dell’opposizione ilmancato rispetto del termine per riassumere la stessa davanti algiudice ordinario, in seguito alla declinatoria di giurisdizione alriguardo pronunciata dal giudice amministrativo.

La conseguenzaprocessuale della tardiva riassunzione non è, dunque, lainammissibilità dell’opposizione, bensì, come disposto dal comma 4dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, “l’estinzione del processo, cheè dichiarata anche di ufficio alla prima udienza, e impedisce laconservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.Il richiamo della norma alla rilevabilità d’ufficio rende, quindi,Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026evidente come sia del tutto infondata la deduzione di cui alla censuraNumero di raccolta generale 15402/2026in esame, avendo questa Suprema Corte già osservato (DCata psusb.b licnaz.io ne 20/05/202611144/2018) come non possa reputarsi corretto il richiamo aiprincipi affermati da questa stessa Corte circa la necessitàdell’eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecieassoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla leggen. 69 del 2009 al testo dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., insituazioni nelle quali l’estinzione del giudizio non era stata(tempestivamente) eccepita (Cass., Sez. 2, n. 10224 del 16 aprile2024).In ogni caso, si osserva che il ricorrente per cassazione, in difettodi impugnazioni degli avversari, non ha interesse ad eccepirel’estinzione del processo di merito, tenendo conto che tale estinzionedeterminerebbe l’inopponibilità della sanzione opposta (Cfr., perargomentazioni, Cass., Sez. 1, n. 1930 del 22 aprile 1989).6) Con il sesto motivo la ricorrente contesta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 11 c.p.a. o/e 59, comma 4, legge n. 69 del2009 o degli artt. 83, 156 e 159 c.p.c. in quanto, a suo dire, inseguito alla tardiva riassunzione vi sarebbe stato un nuovo giudizio.Peraltro, la Banca d’Italia si sarebbe costituita con una procuranon idonea e la notifica della sanzione amministrativa non sarebbestata regolare.La censura è infondata.In primo luogo, anche considerando il procedimento riassuntocome nuovo, l’esito della causa sarebbe stato analogo, atteso che sisarebbe verificata la decadenza, data la tardiva attività dellaricorrente (cfr. Cass., SU, n. 27163 del 26 ottobre 2018).

Aprescindere da ciò, sarebbe comunque venuto meno l’effettodell’originaria opposizione, così rendendo non tempestiva l’attivitàdella ricorrente.

In ordine alle contestazioni che riguardano laprocura e la notifica della sanzione si osserva, poi, che non incidonominimamente sulla decisione impugnata.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/20267) Per ragioni logiche l’ottavo motivo è trattato prima delD satea tputbimblicoaz.io ne 20/05/2026La ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.119, comma 2, c.p.a. in quanto, a suo avviso, la corte territorialenon avrebbe dovuto fare applicazione di quest’ultima disposizione.La censura è infondata.Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del2012, il giudice amministrativo investito di una controversia relativaad una sanzione irrogata dalla CONSOB ovvero dalla Banca d’Italiadeve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma a taledeclaratoria deve pervenire all’esito di un giudizio disciplinato dallenorme che regolano il processo davanti a sé, dovendosi quindiincludere tra queste anche le regole dettate dall’art. 119 c.p.a.

Tantol’art. 11 c.p.a., quanto l’art. 59 legge n. 69 del 2009 subordinano,infatti, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali delladomanda proposta davanti ad un giudice sfornito di giurisdizione allacircostanza che la riassunzione della causa davanti al giudice munitodi giurisdizione intervenga nel termine perentorio di tre mesi dalpassaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione.Ritiene il Collegio di dovere, quindi, assicurare continuità alla propriagiurisprudenza che ha affermato che, qualora il giudiceamministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quelloordinario in relazione ad un giudizio per il quale l’art. 119, comma 2,c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenutodella pronuncia, fondato sulla dichiarazione d’incostituzionalità delregime giuridico di riparto preesistente, non fa venire menoimmediatamente l’applicabilità della disciplina del processoamministrativo.

Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre iltermine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario,costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria dellagiurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dallapubblicazione del provvedimento, non trovando applicazionel’ordinario termine semestrale previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a.,Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a. (Cass., Sez. 2, n. 10224 delNumero di raccolta generale 15402/202616 aprile 2024; Cass., Sez. 2, n. 26344 del 7 novembre 20D1a7ta )p.u bblicazione 20/05/20268) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 92 c.p.c. in quanto, alla dichiarazione di estinzione delgiudizio, non poteva seguire la condanna alle spese.La censura è infondata, considerato che la ricorrente èsoccombente con riferimento all’avvenuta dichiarazione diinammissibilità del ricorso davanti al TAR per difetto di giurisdizione,con riguardo al quale non risulta vi sia stata pronuncia sulle spese.Il ricorso è rigettato.Le spese di lite sono compensate in quanto il consolidamento dellagiurisprudenza più recente e rilevante in materia (con Cass., Sez. 2,n. 10224 del 16 aprile 2024) è avvenuto dopo la proposizione delricorso, verificatasi nel 2021.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, adopera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte,- rigetta il ricorso;- compensa le spese di lite;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], DonatoMessineo e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6001/2020pubblicata il 1° dicembre 2020.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026Data pubblicazione 20/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoProcuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso, con le conseguenze di legge;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOEmanuela [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che:aveva fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Fineticasoc. coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] (da ora Finetica);in seguito ad accertamenti ispettivi della Banca d’Italia, cheavevano ravvisato irregolarità, Finetica era stata cancellatadall’elenco generale degli intermediari finanziari per gravi violazionidi legge e di disposizioni attuative del TUB;la Banca d’Italia le aveva anche inflitto la sanzione pecuniaria di €30.000,00 ai sensi dell’art. 144 TUB e a titolo di violazione dell’art.106, comma 6, TUB, imponendone il pagamento in via solidale purea Finetica, quale responsabile civile;aveva proposto impugnazione al TAR del Lazio che, con sentenzan. 2934/2015, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto digiurisdizione;aveva riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 6001/2020, ha dichiarato l’opposizione inammissibile,ritenendo che la ricorrente avesse riassunto il giudizio in esame,dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, oltre il termineperentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104del 2010. A questa conclusione è giunta anche sul presupposto chela Banca d’Italia fosse un’autorità amministrativa indipendente.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/2026Data pubblicazione 20/05/2026Emanuela [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di otto motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente deve essere esposto il percorso logico allabase della sentenza impugnata.La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibilel’opposizione della ricorrente in quanto ella aveva riassunto il giudizioin esame, dopo che il TAR Lazio aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in favore del giudice ordinario, oltre il termineperentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104del 2010, disposizione in base alla quale “Quando la giurisdizione èdeclinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudicenazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenzeintervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali delladomanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nellapronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio ditre mesi dal suo passaggio in giudicato”.Il giudice di secondo grado è giunto a questa conclusione sulpresupposto che il termine de quo, da ritenere perentorio, e ilrelativo momento di decorrenza, dovessero essere determinatitenendo conto che:l’art. 92, comma 3, c.p.a. stabiliva che, in difetto di notificazionedella sentenza, l’appello dovesse essere notificato entro sei mesidalla pubblicazione della sentenza;l’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. prevedeva che, per iprovvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, tutti itermini processuali ordinari fossero dimezzati;Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026la Banca d’Italia rientrava fra le autorità amministrativeNumero di raccolta generale 15402/2026indipendenti; Data pubblicazione 20/05/2026l’art. 119, comma 7, c.p.a. prescriveva che le disposizioni dellostesso articolo si applicassero anche nei giudizi di appello.Pertanto, ad avviso della Corte d’appello di Roma, atteso che lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] dichiarativa del difetto di giurisdizione delgiudice amministrativo era stata pubblicata il 20 febbraio 2015 e nonera stata notificata, essa era passata in giudicato il 20 maggio 2015,decorso il termine di tre mesi (ossia, sei mesi divisi per due).Ciò posto, la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entroil 20 settembre 2015 (calcolato tenendo conto della c.d. sospensioneferiale) e, poiché detta riassunzione era avvenuta il 20 novembre2015, l’opposizione era ormai da considerare inammissibile.Sulla base delle esposte considerazioni può passarsi all’esame deimotivi di ricorso.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 324 c.p.c. e 11, comma 2, 92, comma 3, e119, comma 1, lett. b), comma 2, e comma 7 del d.lgs. n. 104 del2010.Sostiene che l’art. 119, comma 2, c.p.a., si riferirebbespecificamente ai provvedimenti adottati dalle autorità e che,trattandosi di disposizioni eccezionale, dovrebbe essere interpretatarestrittivamente, con conseguente esclusione della Banca d’Italia dalnovero delle autorità amministrative indipendenti.La censura è infondata.L’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. prescrive che “1. Ledisposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventiad oggetto le controversie relative a:Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrativeNumero di raccolta generale 15402/2026indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto dDi astae pruvbbilziciaozio ne 20/05/2026con i propri dipendenti;”.Il successivo comma 2 dispone che “2. Tutti i termini processualiordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli perla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e deimotivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelliespressamente disciplinati nel presente articolo”.Non è in questione che l’art. 119, comma 2, c.p.a. comporti ildimezzamento dei termini processuali concernenti le liti aventi aoggetto i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrativeindipendenti.La ricorrente afferma, però, che fra queste non rientrerebbe laBanca d’Italia.Peraltro, la giurisprudenza di legittimità è ormai costantenell’affermare la natura di autorità amministrativa indipendente dellaBanca d’Italia (Cass., Sez. 2, n. 11570 del 2 maggio 2025; Cass.,Sez. 3, n. 17108 del 20 giugno 2024, in motivazione a pag. 4; Cass.,Sez. 2, n. 4 del 3 gennaio 2019; Cass., Sez. 1, n. 29810 del 12dicembre 2017, in motivazione a pag. 14), in questo conformandosialle corti amministrative (Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 4521 del 5settembre 2005; TAR Lazio, Roma, Sez. 1, n. 6157 del 9 agosto2005) e alla prevalente dottrina, che pur ne riconoscono lapeculiarità.Ciò è coerente con le caratteristiche proprie delle autoritàamministrative indipendenti.Esse sono, di base, nell’ordinamento italiano, dei soggetti o entipubblici, istituiti con legge o altro atto equiparato, che esercitano inprevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili odi alto contenuto tecnico e che coinvolgono diritti costituzionalmenterilevanti, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e diindipendenza nei confronti del Governo, allo scopo di garantire unaNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026maggiore imparzialità (c.d. neutralità) rispetto agli interessiNumero di raccolta generale 15402/2026coinvolti. Data pubblicazione 20/05/2026Non esiste un modello generale di autorità amministrativaindipendente, ma esse presentano dei tratti comuni, comel’autonomia organizzativa e regolamentare, la potestà normativa,sanzionatoria e di risoluzione e aggiudicazione di conflitti, un regimeparticolare di incompatibilità e peculiari regole di garanzia, volte aevitare interferenze di natura politica.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia corrisponde a questo modello di base.Infatti, come correttamente osservato dalla Procura generale, ilTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel testoconsolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13dicembre 2007 (TFUE), prevede, all’art. 130, che «Nell’esercizio deipoteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti daitrattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centraleeuropea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettiviorgani decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalleistituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governidegli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gliorgani e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Statimembri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercaredi influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centraleeuropea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei lorocompiti».Inoltre, l’art. 19, della legge n 262 del 2005 conferma questaindipendenza, riferendola alle funzioni di vigilanza, fermo restandoche, in quanto parte integrante del Sistema europeo di banchecentrali (SEBC), essa «agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni dellaBanca Centrale europea» (a sua volta indipendente dalle istituzionicomunitarie e di governo).Il d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge di conversionen. 114 del 2014, ha disposto, poi, una serie di misure, in tema diNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026incompatibilità, in materia di Autorità indipendenti, estendendole allaNumero di raccolta generale 15402/2026Banca d’Italia. Data pubblicazione 20/05/2026Infine, l’art. 1 dello Statuto della Banca d’Italia chiarisce che:“1. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è istituto di diritto pubblico.2. Nell’esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle propriefinanze, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano conautonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza,e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggettipubblici e privati.3. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parteintegrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge icompiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispettodello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC aisensi dell’art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (Trattato).4. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è autorità nazionale competente nell’ambitodel meccanismo di vigilanza unico di cui all’art. 6 del Regolamento(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge edesercita le attività strumentali alle proprie funzioni”.Pertanto, deve affermarsi che, in tema di sanzioni amministrative,la Banca d’Italia deve essere qualificata come autoritàamministrativa indipendente ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b),c.p.a.2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 11, comma 5, e 37d.lgs. n. 104 del 2010 in quanto la corte territoriale non avrebbeesaminato la sua istanza di rimessione in termini.La censura è infondata.Innanzitutto, si evidenzia che la corte territoriale haimplicitamente respinto l’istanza, rigettando sostanzialmente tutte leNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026argomentazioni della ricorrente che tale rimessione avrebberoNumero di raccolta generale 15402/2026dovuto giustificare. Data pubblicazione 20/05/2026In aggiunta a questo, si rileva che l’istituto della rimessione intermini, previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., non trovaapplicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela dellegaranzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenzaconseguente ad errore di diritto imputabile alla parte, comeavvenuto nella specie (Cass., Sez. 6-5, n. 4585 del 21 febbraio2020).3) Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 153 c.p.c., 11, comma 5, e 37 del d.lgs. n.104 del 2010, 111 Cost. e 6 CEDU.Sostiene, nell’ipotesi di rigetto del secondo motivo, chesussisterebbero le ragioni che giustificherebbero la richiestarimessione.Al riguardo, si ribadisce che la tardiva riassunzione in esame èdovuta a un errore di diritto esclusivamente imputabile alla parte.Inoltre, si osserva che ormai da anni vi è assenso sulla natura diautorità amministrativa indipendente della Banca d’Italia e che lanormativa che viene in rilievo concerne espressamente questatipologia di autorità.Non è possibile, poi, chiedere a questa Suprema Cortel’applicazione dell’art. 37 c.p.a., disposizione che non interessa ilprocesso civile.4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 145, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 e degliartt. 3, 24 e 111 Cost.Prospetta che la Banca d’Italia si sarebbe costituita il 3 maggio2017, contestando in maniera generica il ricorso, mentre solo conmemoria del 18 maggio 2017 avrebbe irritualmente eccepito latardiva riassunzione del giudizio.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Inoltre, non sarebbe stata disposta la sua audizione personale eNumero di raccolta generale 15402/2026non sarebbero stati concessi termini per note conclusionalDia,t ap pubrb licsaezio ne 20/05/2026richiesti.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.Innanzitutto, la violazione delle norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente e di per sé come motivo di ricorsoper cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto ilcontrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali,realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma dilegge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. 5, n.15879 del 2018).Quanto agli altri profili, si osserva che la tardività dellariassunzione ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice, trattandosidi una decadenza processuale.Inoltre, si evidenzia che la Banca d’Italia aveva, in ogni caso,contestato l’ammissibilità dell’opposizione della ricorrente, come sipuò evincere da una semplice lettura della memoria dalla stessadepositata presso la Corte d’appello di Roma.Si sottolinea, poi, con riferimento alla memoria di costituzione inesame, che, trattandosi di mero atto difensivo (la ricorrente, a partela menzione dell’eccezione di tardività della riassunzione, nulla allegain ordine al suo contenuto), non vi sarebbe stata alcuna preclusionealla sua ammissibilità, anche perché il procedimento si era svoltonelle forme dell’udienza pubblica e le medesime difese erano state oavrebbero potuto essere svolte nel corso della discussione (Cass.,Sez. 2, n. 11481 del 15 giugno 2020, non massimata).Per ciò che concerne i documenti, non risulta che questi (neppuredettagliatamente indicati nel motivo) siano stati utilizzati dalla corteterritoriale.Priva di fondamento è, infine, la contestazione che interessa lamancata comparizione della parte e l’omessa concessione di noteNumero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026conclusionali, non essendo questi incombenti imposti al giudice aNumero di raccolta generale 15402/2026pena di nullità. Data pubblicazione 20/05/2026Peraltro, si deve considerare che la causa è stata decisa su unprofilo di rito, la soluzione del quale rendeva inutile sentire laricorrente.5) Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 11 c.p.a. e 59, comma 4, legge n. 69 del2009.Sostiene che la sanzione per la tardività della riassunzione avrebbedovuto essere l’estinzione del giudizio e non la dichiarazione diinammissibilità dell’opposizione. Peraltro, l’estinzione non avrebbepotuto essere dichiarata d’ufficio.La censura è inammissibile.Rileva questo Collegio che, ancorché la decisione impugnata siagiunta alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, pereffetto della tardiva riassunzione, a ben vedere l’esito al quale laCorte d’Appello di Roma ha inteso pervenire è quello, più corretto inpunto di diritto, della estinzione del giudizio riassunto. Se, infatti, lasentenza impugnata è giuridicamente esatta dove statuisce latardività della riassunzione della causa, essa risulta, invece, noncondivisibile nella parte in cui fa discendere da detta tardivitàl’inammissibilità dell’opposizione alla delibera impugnata. Nessunanorma, infatti, sanziona con l’inammissibilità dell’opposizione ilmancato rispetto del termine per riassumere la stessa davanti algiudice ordinario, in seguito alla declinatoria di giurisdizione alriguardo pronunciata dal giudice amministrativo. La conseguenzaprocessuale della tardiva riassunzione non è, dunque, lainammissibilità dell’opposizione, bensì, come disposto dal comma 4dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, “l’estinzione del processo, cheè dichiarata anche di ufficio alla prima udienza, e impedisce laconservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.Il richiamo della norma alla rilevabilità d’ufficio rende, quindi,Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026evidente come sia del tutto infondata la deduzione di cui alla censuraNumero di raccolta generale 15402/2026in esame, avendo questa Suprema Corte già osservato (DCata psusb.b licnaz.io ne 20/05/202611144/2018) come non possa reputarsi corretto il richiamo aiprincipi affermati da questa stessa Corte circa la necessitàdell’eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecieassoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla leggen. 69 del 2009 al testo dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., insituazioni nelle quali l’estinzione del giudizio non era stata(tempestivamente) eccepita (Cass., Sez. 2, n. 10224 del 16 aprile2024).In ogni caso, si osserva che il ricorrente per cassazione, in difettodi impugnazioni degli avversari, non ha interesse ad eccepirel’estinzione del processo di merito, tenendo conto che tale estinzionedeterminerebbe l’inopponibilità della sanzione opposta (Cfr., perargomentazioni, Cass., Sez. 1, n. 1930 del 22 aprile 1989).6) Con il sesto motivo la ricorrente contesta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 11 c.p.a. o/e 59, comma 4, legge n. 69 del2009 o degli artt. 83, 156 e 159 c.p.c. in quanto, a suo dire, inseguito alla tardiva riassunzione vi sarebbe stato un nuovo giudizio.Peraltro, la Banca d’Italia si sarebbe costituita con una procuranon idonea e la notifica della sanzione amministrativa non sarebbestata regolare.La censura è infondata.In primo luogo, anche considerando il procedimento riassuntocome nuovo, l’esito della causa sarebbe stato analogo, atteso che sisarebbe verificata la decadenza, data la tardiva attività dellaricorrente (cfr. Cass., SU, n. 27163 del 26 ottobre 2018). Aprescindere da ciò, sarebbe comunque venuto meno l’effettodell’originaria opposizione, così rendendo non tempestiva l’attivitàdella ricorrente. In ordine alle contestazioni che riguardano laprocura e la notifica della sanzione si osserva, poi, che non incidonominimamente sulla decisione impugnata.Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026Numero di raccolta generale 15402/20267) Per ragioni logiche l’ottavo motivo è trattato prima delD satea tputbimblicoaz.io ne 20/05/2026La ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.119, comma 2, c.p.a. in quanto, a suo avviso, la corte territorialenon avrebbe dovuto fare applicazione di quest’ultima disposizione.La censura è infondata.Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del2012, il giudice amministrativo investito di una controversia relativaad una sanzione irrogata dalla CONSOB ovvero dalla Banca d’Italiadeve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma a taledeclaratoria deve pervenire all’esito di un giudizio disciplinato dallenorme che regolano il processo davanti a sé, dovendosi quindiincludere tra queste anche le regole dettate dall’art. 119 c.p.a. Tantol’art. 11 c.p.a., quanto l’art. 59 legge n. 69 del 2009 subordinano,infatti, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali delladomanda proposta davanti ad un giudice sfornito di giurisdizione allacircostanza che la riassunzione della causa davanti al giudice munitodi giurisdizione intervenga nel termine perentorio di tre mesi dalpassaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione.Ritiene il Collegio di dovere, quindi, assicurare continuità alla propriagiurisprudenza che ha affermato che, qualora il giudiceamministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quelloordinario in relazione ad un giudizio per il quale l’art. 119, comma 2,c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenutodella pronuncia, fondato sulla dichiarazione d’incostituzionalità delregime giuridico di riparto preesistente, non fa venire menoimmediatamente l’applicabilità della disciplina del processoamministrativo. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre iltermine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario,costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria dellagiurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dallapubblicazione del provvedimento, non trovando applicazionel’ordinario termine semestrale previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a.,Numero registro generale 6095/2021Numero sezionale 1198/2026ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a. (Cass., Sez. 2, n. 10224 delNumero di raccolta generale 15402/202616 aprile 2024; Cass., Sez. 2, n. 26344 del 7 novembre 20D1a7ta )p.u bblicazione 20/05/20268) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 92 c.p.c. in quanto, alla dichiarazione di estinzione delgiudizio, non poteva seguire la condanna alle spese.La censura è infondata, considerato che la ricorrente èsoccombente con riferimento all’avvenuta dichiarazione diinammissibilità del ricorso davanti al TAR per difetto di giurisdizione,con riguardo al quale non risulta vi sia stata pronuncia sulle spese.Il ricorso è rigettato.Le spese di lite sono compensate in quanto il consolidamento dellagiurisprudenza più recente e rilevante in materia (con Cass., Sez. 2,n. 10224 del 16 aprile 2024) è avvenuto dopo la proposizione delricorso, verificatasi nel 2021.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, adopera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,- rigetta il ricorso;- compensa le spese di lite;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
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