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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41443/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone considerazioni di merito già valutate dal Tribunale, senza provvedere a una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In effetti, il ricorrente ignora il passaggio decisivo della motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si esclude motivatamente che le condotte poste in essere fossero frutto di una preventiva programmazione unitaria; il ricorso si limita a richiamare indici esteriori, senza affatto dimostrare la contraddittorietà della valutazione del Tribunale e, così, sollecitando questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa nel provvedimento.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle p,"(*IP" spese processuali e atriarr~22 della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pr sideI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone considerazioni di merito già valutate dal Tribunale, senza provvedere a una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In effetti, il ricorrente ignora il passaggio decisivo della motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si esclude motivatamente che le condotte poste in essere fossero frutto di una preventiva programmazione unitaria; il ricorso si limita a richiamare indici esteriori, senza affatto dimostrare la contraddittorietà della valutazione del Tribunale e, così, sollecitando questa Corte a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa nel provvedimento. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle p,"(*IP" spese processuali e atriarr~22 della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pr sideI
Sentenza Cassazione n. 41443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris