CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 43602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte di Assise di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza dallo stesso formulata di sostituzione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza della stessa Corte in data 11 agosto 2000, con quella di trenta anni di reclusione; Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della sua richiesta di commutazione della condanna all'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, fondata sulla ritenuta illegittimità degli artt. 22 e 73 cod. pen. rispetto agli artt.3 e 27 Cost. e 3,5,6 e 7 della CEDU; Considerato che la pretesa del ricorrente di ottenere la commutazione dell'ergastolo nella reclusione di durata fissata in anni trenta di reclusione non ha nessun fondamento giuridico poiché non esiste norma di legge nell'ordinamento che la consenta. Il principio di riserva di legge in materia penale riguarda tanto le disposizioni incriminatici, quanto quelle che sanciscono le pene e non può essere eluso; Considerato altresì che l'istanza è meramente reíterativa di altre già esaminate e respinte, aventi medesimo oggetto e che da tempo è stato chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato dei condannato nella società libera. In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi dì cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656); rilevato che il ricorso si limita a sostenere l'illegittimità della pena dell'ergastolo in modo affatto generico e che pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere