CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che i primi due motivi di ricorso - che lamentano vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla conseguente riqualificazione del reato di bancarotta semplice - sono indeducibili perché postulano una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità se avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, e perché non si confrontano con le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale (la genericità delle allegazioni difensive, l'esistenza di una distrazione e la stessa recidiva: pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze - è indeducibile, atteso che le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M