Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03515/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16361/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma via F.Confalonieri 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 2350/2014depositata il 08/05/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'Irpef dell'anno 2002,mediante il quale l'Agenzia delle entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2003.

Il ricorso è stato accolto in primo grado.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Grandi affidandosi a tre motivi; si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Successivamente la contribuente ha depositato memoria con allegate la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e la ricevuta della Agenzia delle entrate del 26/4/2019.

In data 16.5.2019 è stata pronunciata ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo.

La contribuente haquindi depositato ulteriore memoria nella quale insiste che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere evidenziando che l'importo dovuto ai fini della definizione agevolata è pari a zero avendo ella nel corso del giudizio già versato quanto dovuto (27.155 €) posto che la definizione agevolata è possibile anche quando l’importo da versare è pari a zero.

Nulla ha opposto l’Agenzia e pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio èda dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16361/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma via F.Confalonieri 5 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 2350/2014depositata il 08/05/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'Irpef dell'anno 2002,mediante il quale l'Agenzia delle entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2003. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Grandi affidandosi a tre motivi; si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate. Successivamente la contribuente ha depositato memoria con allegate la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e la ricevuta della Agenzia delle entrate del 26/4/2019. In data 16.5.2019 è stata pronunciata ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo. La contribuente haquindi depositato ulteriore memoria nella quale insiste che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere evidenziando che l'importo dovuto ai fini della definizione agevolata è pari a zero avendo ella nel corso del giudizio già versato quanto dovuto (27.155 €) posto che la definizione agevolata è possibile anche quando l’importo da versare è pari a zero. Nulla ha opposto l’Agenzia e pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio èda dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. C