CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il difensore osserva che unico elemento su cui era basato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era la ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa in sede di esame dibattimentale, senza alcun altro elemento di riscontro, per cui il decidente avrebbe dovuto disporre la ricognizione personale in dibattimento; inoltre, nell'atto di appello si era stigmatizzato come dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso come la stessa non fosse stata in grado di riconoscere, con sufficiente mergine di certezza, i soggetti che avevano commesso il reato. 1.2 Il difensore lamenta l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivi già proposti in appello e sui quali la motivazione della Corte di appello era manifestamente illogica e lacunosa. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che unico elemento di prova in ordine al giudizio di colpevolezza in capo al ricorrente poggiava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sul riconoscimento fotografico eseguito, per cui si sarebbe dovuto approfondire fin dalla fase delle indagini se la persona riconosciuta fosse davvero [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 II difensore chiede che venga pronunciata sentenza di assoluzione in quanto la fattispecie contestata rientrava nella previsione di cui all'art. 131 bis cod.pen. 2.3 II difensore eccepisce mancanza di motivazione in i ordine al mancato riconoscimento del minimo della pena, esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Nel caso in esame, la Corte di appello ha esposto argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto nelle immagini anche dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Cefalù che avevano svolto le indagini, e che la persona offesa aveva ripetuto più volte di avere riconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come due delle persone che la avevano truffata. 1.2 Quanto alle richieste relative al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha fornito congrua motivazione a pag.2 della sentenza impugnata, sia per quanto riguarda l'entità della pena che per la mancata concessione delle attenuanti generiche (non vi era contestazione di recidiva). 1.3 Quanto infine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la stessa è stata disattesa in quanto le modalità del fatto erano indicative di uno schema ideato ed attuato dai ricorrenti ed idoneo ad essere reiterato, e poiché l'entità del danno cagionato escludeva la riconducibilità del fatto-reato alla ipotesi di particolare tenuità del fatto. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •^J-\ \