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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18792/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' , in subordine rileva l'avvenuta prescrizione del reato udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra si riporta ai motivi ed ai motivi aggiunti già depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 9.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore prima di diritto e poi di fatto, della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 25.2.2015, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; di bancarotta fraudolenta documentale; di bancarotta preferenziale; di bancarotta fraudolenta impropria da aggravamento dei dissesto da operazioni dolose; di evasione al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, per un importo pari a euro 1.480.924,87, in rubrica ascrittigli, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con i primi tre motivi di impugnazione, violazione di legge, con riferimento agli artt. 122 e 123, c.p.c., e vizio dì motivazione, in relazione all'art. 191, c.p.p., avendo la corte territoriale ritenuto utilizzabili, dunque attendibili, le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare dall'amministratrice di diritto della società fallita, la cittadina bengalese [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stesso curatore avesse accertato che quest'ultima, la quale non a caso aveva risposto alle domande dell'organo del fallimento con l'ausilio del suo difensore di fiducia, che le fungeva da interprete, non avesse padronanza della lingua italiana, dimostrando nel contempo anche difficoltà nel parlare un italiano comprensibile, sicché non si comprende su quali basi possa trovare fondamento l'assunto del giudice di appello, secondo cui la Momtaj era comunque in grado di comprendere la lingua italiana.

Sotto diverso profilo, rileva il ricorrente, il curatore fallimentare, una volta accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della Momtaj, sulle cui dichiarazioni si fonda principalmente l'impianto accusatorio, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice delegato per consentire la nomina di un interprete, la cui assenza determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Momtaj allegate alle relazioni del curatore fallimentare, acquisite nel giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 191, c.p.p.

Con il quarto motivo di ricorso denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui la corte territoriale ha affermato che, in ogni caso, anche a non voler considerare le dichiarazioni della Momtaj, il ruolo di amministratore di fatto dell'[OSCURATO:PERSONA] si desume dalle dichiarazioni rese al riguardo dai dipendenti della società fallita, Bartoli, Defendi, Guida, Grasso e Ostelletti, escussi in qualità di testimoni, posto che questi ultimi non lavoravano più per la fallita nel periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esserne l'amministratore di fatto Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A2), essendo del tutto assertiva l'affermazione della corte territoriale circa la natura fittizia della valutazione dei crediti in contenzioso e del valore delle immobilizzazioni, finalizzata, nell'impostazione accusatoria, a rappresentare in termini non veritieri le condizioni della società, integrando il dolo del reato in questione, laddove tali crediti vennero riscossi nell'ambito della procedura fallimentare ovviamente a valori nettamente inferiori a quelli risultanti dalle scritture contabili.

3. Con requisitoria scritta del 17.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la trattazione orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.Con deduzioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia dell'imputato articola nuovi motivi di ricorso, in punto di ritenuta sussistenza dei fatti di cui al capo A2) della rubrica; responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale; sulla ritenuta sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; sul compiuto decorso del termine massimo dì prescrizione del reato di cui al capo d) al 26.10.2022.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

5. Manifestamente infondati appaiono i primi tre motivi di ricorso.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (cfr., ex plurimis, Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650; Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004, Rv. 229330; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Rv. 213607).

In questa prospettiva si è chiarito, in altro condivisibile arresto di questa Sezione, che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale: cfr. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).

Sulla particolare natura del curatore fallimentare si è ulteriormente soffermata la Suprema Corte, più di recente, evidenziando come il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art.33 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342).

Dovendosi, pertanto, escludere che le dichiarazioni destinate al curatore fallimentare possano essere qualificate come dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, posto che la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis, ne consegue che non possono trovare applicazione, con riferimento a tali dichiarazioni, le norme del codice di procedura penale previste in tema di traduzione degli atti.

Vero è che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 122 ("Uso della lingua italiana.

Nomina dell'interprete") e 123 ("Nomina del traduttore") del codice di procedura civile; si tratta, tuttavia, di un rilievo manifestamente infondato.

In disparte il tema (non affrontato dal ricorrente) della applicabilità di tali disposizioni al curatore fallimentare, va comunque osservato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in materia civile, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122, c.p.p., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti.

Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123, c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore (cfr., ex plurimis,Sez. 1, n. 13249 del 16/06/2011, Rv. 619248; Sez. 5, n. 33079 del 09/11/2022, Rv. 666426).

Si è, inoltre, opportunamente precisato, che, in tema di valutazione delle prove, l'art. 122, c.p.c., non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (cfr. Sez. 1, n. 1608 del 24/01/2011, Rv. 616407) Anche nella prospettiva civilistica, dunque, l'assunto difensivo appare manifestamente infondato.

Come rilevato, infatti, dalla corte territoriale le risposte date alla curatrice dalla Momtaj, amministratrice di diritto della società fallita e mera "testa di legno" dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale "comprendeva la lingua italiana, ma si esprimeva con difficoltà, dimostrano che ella comprendeva le domande che le venivano poste e il fatto che per rispondere si sia avvalsa del proprio legale, che di fatto fungeva da interprete, garantisce che tali risposte corrispondevano effettivamente ai suoi pensieri" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso).

Pertanto non vi era alcuna necessità di procedere alla nomina di un interprete da parte dell'organo del fallimento, conclusione cui la corte è giunta sulla base di un percorso logico-giuridico dotato di intrinseca coerenza logica, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Infine si osserva che, non essendo stata la Monntaj mai imputata, né indagata nell'ambito del presente procedimento, non trova applicazione nei suoi confronti il principio affermato con insegnamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale è inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poiché in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Rv. 270596). 6 Inammissibile deve ritenersi anche il quarto motivo di ricorso.

E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Del resto, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, la qualità di amministratore di fatto della società fallita emerge con chiarezza dalle dichiarazioni, come si è detto pienamente utilizzabili della Monntaj, rispetto alle quali quelle dei lavoratori dipendenti (che, secondo la stessa impostazione difensiva, hanno, comunque, ammesso di lavorare per una società appositamente creata dall'imputato proprio per consentire la continuazione delle attività della fallita nella medesima sede, società, che, a partire dal novembre 2014 era formalmente amministrata da un'altra prestanome, la Speciale, mai reperita dal curatore fallimentare, sulla base di quello che appare come un collaudato modus operandi dell'imputato per evitare le responsabilità connesse alla carica di amministratore), costituiscono un oggettivo elemento di riscontro a un quadro accusatorio già solidamente ed esaustivamente integrato dalle dichiarazioni della Monntaj.

7. Inammissibile risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

La corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato come la curatrice fallimentare abbia accertato che le scritture contabili ricevute fossero del tutto inattendibili, a causa delle registrazioni fittizie effettuate prima del settembre 2014, quando l'[OSCURATO:PERSONA] era ancora amministratore di diritto della fallita, finalizzate a occultare le perdite della società, attraverso fittizie valutazioni delle voci di potenziale attivo, con conseguente impossibilità di ricostruire il reale patrimonio della società.

Risulta pertanto integrato nelle sue componenti oggettive e soggettive il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per cui si procede, posto che, essendo l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa (cfr. Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875), dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, l'evidenziata dolosa alterazione di dati di fondamentale importanza per la vita della società fallita hanno impedito la ricostruzione del patrimonio della società.

8. L'originaria inammissibilità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità anche dei motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., rendendo del tutto irrilevante l'eccepito decorso del termine massimo di prescrizione in una data successiva a quella della pronuncia della sentenza di secondo grado.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' , in subordine rileva l'avvenuta prescrizione del reato udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustra si riporta ai motivi ed ai motivi aggiunti già depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 9.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore prima di diritto e poi di fatto, della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 25.2.2015, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; di bancarotta fraudolenta documentale; di bancarotta preferenziale; di bancarotta fraudolenta impropria da aggravamento dei dissesto da operazioni dolose; di evasione al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, per un importo pari a euro 1.480.924,87, in rubrica ascrittigli, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con i primi tre motivi di impugnazione, violazione di legge, con riferimento agli artt. 122 e 123, c.p.c., e vizio dì motivazione, in relazione all'art. 191, c.p.p., avendo la corte territoriale ritenuto utilizzabili, dunque attendibili, le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare dall'amministratrice di diritto della società fallita, la cittadina bengalese [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stesso curatore avesse accertato che quest'ultima, la quale non a caso aveva risposto alle domande dell'organo del fallimento con l'ausilio del suo difensore di fiducia, che le fungeva da interprete, non avesse padronanza della lingua italiana, dimostrando nel contempo anche difficoltà nel parlare un italiano comprensibile, sicché non si comprende su quali basi possa trovare fondamento l'assunto del giudice di appello, secondo cui la Momtaj era comunque in grado di comprendere la lingua italiana. Sotto diverso profilo, rileva il ricorrente, il curatore fallimentare, una volta accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della Momtaj, sulle cui dichiarazioni si fonda principalmente l'impianto accusatorio, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice delegato per consentire la nomina di un interprete, la cui assenza determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della Momtaj allegate alle relazioni del curatore fallimentare, acquisite nel giudizio di primo grado, per violazione dell'art. 191, c.p.p. Con il quarto motivo di ricorso denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui la corte territoriale ha affermato che, in ogni caso, anche a non voler considerare le dichiarazioni della Momtaj, il ruolo di amministratore di fatto dell'[OSCURATO:PERSONA] si desume dalle dichiarazioni rese al riguardo dai dipendenti della società fallita, Bartoli, Defendi, Guida, Grasso e Ostelletti, escussi in qualità di testimoni, posto che questi ultimi non lavoravano più per la fallita nel periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esserne l'amministratore di fatto Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A2), essendo del tutto assertiva l'affermazione della corte territoriale circa la natura fittizia della valutazione dei crediti in contenzioso e del valore delle immobilizzazioni, finalizzata, nell'impostazione accusatoria, a rappresentare in termini non veritieri le condizioni della società, integrando il dolo del reato in questione, laddove tali crediti vennero riscossi nell'ambito della procedura fallimentare ovviamente a valori nettamente inferiori a quelli risultanti dalle scritture contabili. 3. Con requisitoria scritta del 17.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata chiesta, nelle more, la trattazione orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.Con deduzioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore di fiducia dell'imputato articola nuovi motivi di ricorso, in punto di ritenuta sussistenza dei fatti di cui al capo A2) della rubrica; responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale; sulla ritenuta sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale; sul compiuto decorso del termine massimo dì prescrizione del reato di cui al capo d) al 26.10.2022. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 5. Manifestamente infondati appaiono i primi tre motivi di ricorso. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (cfr., ex plurimis, Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650; Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004, Rv. 229330; Sez. 5, n. 6887 del 13/04/1999, Rv. 213607). In questa prospettiva si è chiarito, in altro condivisibile arresto di questa Sezione, che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale: cfr. Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664). Sulla particolare natura del curatore fallimentare si è ulteriormente soffermata la Suprema Corte, più di recente, evidenziando come il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile 2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art.33 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342). Dovendosi, pertanto, escludere che le dichiarazioni destinate al curatore fallimentare possano essere qualificate come dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale, posto che la procedura fallimentare non è preordinata alla verifica di una notitia criminis, ne consegue che non possono trovare applicazione, con riferimento a tali dichiarazioni, le norme del codice di procedura penale previste in tema di traduzione degli atti. Vero è che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 122 ("Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete") e 123 ("Nomina del traduttore") del codice di procedura civile; si tratta, tuttavia, di un rilievo manifestamente infondato. In disparte il tema (non affrontato dal ricorrente) della applicabilità di tali disposizioni al curatore fallimentare, va comunque osservato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in materia civile, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122, c.p.p., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123, c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore (cfr., ex plurimis,Sez. 1, n. 13249 del 16/06/2011, Rv. 619248; Sez. 5, n. 33079 del 09/11/2022, Rv. 666426). Si è, inoltre, opportunamente precisato, che, in tema di valutazione delle prove, l'art. 122, c.p.c., non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (cfr. Sez. 1, n. 1608 del 24/01/2011, Rv. 616407) Anche nella prospettiva civilistica, dunque, l'assunto difensivo appare manifestamente infondato. Come rilevato, infatti, dalla corte territoriale le risposte date alla curatrice dalla Momtaj, amministratrice di diritto della società fallita e mera "testa di legno" dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale "comprendeva la lingua italiana, ma si esprimeva con difficoltà, dimostrano che ella comprendeva le domande che le venivano poste e il fatto che per rispondere si sia avvalsa del proprio legale, che di fatto fungeva da interprete, garantisce che tali risposte corrispondevano effettivamente ai suoi pensieri" (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Pertanto non vi era alcuna necessità di procedere alla nomina di un interprete da parte dell'organo del fallimento, conclusione cui la corte è giunta sulla base di un percorso logico-giuridico dotato di intrinseca coerenza logica, come tale non censurabile in sede di legittimità. Infine si osserva che, non essendo stata la Monntaj mai imputata, né indagata nell'ambito del presente procedimento, non trova applicazione nei suoi confronti il principio affermato con insegnamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale è inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poiché in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Rv. 270596). 6 Inammissibile deve ritenersi anche il quarto motivo di ricorso. E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Del resto, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, la qualità di amministratore di fatto della società fallita emerge con chiarezza dalle dichiarazioni, come si è detto pienamente utilizzabili della Monntaj, rispetto alle quali quelle dei lavoratori dipendenti (che, secondo la stessa impostazione difensiva, hanno, comunque, ammesso di lavorare per una società appositamente creata dall'imputato proprio per consentire la continuazione delle attività della fallita nella medesima sede, società, che, a partire dal novembre 2014 era formalmente amministrata da un'altra prestanome, la Speciale, mai reperita dal curatore fallimentare, sulla base di quello che appare come un collaudato modus operandi dell'imputato per evitare le responsabilità connesse alla carica di amministratore), costituiscono un oggettivo elemento di riscontro a un quadro accusatorio già solidamente ed esaustivamente integrato dalle dichiarazioni della Monntaj. 7. Inammissibile risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha evidenziato come la curatrice fallimentare abbia accertato che le scritture contabili ricevute fossero del tutto inattendibili, a causa delle registrazioni fittizie effettuate prima del settembre 2014, quando l'[OSCURATO:PERSONA] era ancora amministratore di diritto della fallita, finalizzate a occultare le perdite della società, attraverso fittizie valutazioni delle voci di potenziale attivo, con conseguente impossibilità di ricostruire il reale patrimonio della società. Risulta pertanto integrato nelle sue componenti oggettive e soggettive il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per cui si procede, posto che, essendo l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa (cfr. Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875), dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, l'evidenziata dolosa alterazione di dati di fondamentale importanza per la vita della società fallita hanno impedito la ricostruzione del patrimonio della società. 8. L'originaria inammissibilità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità anche dei motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., rendendo del tutto irrilevante l'eccepito decorso del termine massimo di prescrizione in una data successiva a quella della pronuncia della sentenza di secondo grado. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Sentenza Cassazione n. 18792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris