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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19905/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull iiimmediata applicabilità delliart. 573 comma 1-bis c.p.p.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi.

SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/1/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull'immediata applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 57 c.p. ad oggetto l'omesso controllo sulla pubblicazione sul quotidiano "Libero", di cui era il direttore responsabile, di un titolo ritenuto diffamatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha invece confermato, nella sola motivazione della sentenza, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione contestatogli in relazione al contenuto dell'articolo pubblicato sul medesimo quotidiano ed a cui faceva riferimento il titolo per il quale il Belpietro era stato condannato dal Tribunale.

2. Avverso la sentenza ricorre ai soli effetti civili [OSCURATO:PERSONA], a titolo personale ed in qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], articolando otto motivi.

Con il primo e quinto motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando l'incompletezza del dispositivo del provvedimento impugnato, mancante dell'esito decisorio relativo all'appello proposto dalla parte civile avverso l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed a quello proposto dalla menzionata associazione, nonché eccependo la nullità della sentenza perché in essa vengono riportate conclusioni del Procuratore Generale e della parte civile del tutto diverse da quelle effettivamente presentate dalle parti menzionate.

Dall'incompletezza del dispositivo deriverebbe poi per il ricorrente la nullità assoluta della sentenza.

Con il secondo e terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'assoluzione del Belpietro, fondata su di una valutazione illogica del contenuto del titolo per il cui omesso controllo l'imputato era stato incriminato e su una altrettanto illogica e travisata valutazione delle risultanze processuali e del contenuto dell'articolo cui il suddetto titolo faceva riferimento.

Con il quarto motivo vengono denunziati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al calcolo effettuato dal giudice dell'appello dei termini di prescrizione del reato ascritto al Belpietro.

Analoghi vizi vengono dedotti con il sesto e settimo motivo con riguardo alla mancata confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito in relazione all'assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, nonché all'illogicità degli argomenti con i quali la Corte territoriale ha giustificato la ritenuta insussistenza del fatto.

In proposito osserva come i giudici del merito si siano limitati ad un approccio atomistico del contenuto dello scritto e come, tra l'altro, abbiano ritenuto irrilevante che l'articolo incriminato avesse menzionato la condanna del Palau per il reato di calunnia ai danni di un magistrato, sostenendo erroneamente che l'assoluzione del ricorrente nel giudizio d'appello sarebbe intervenuta successivamente.

Infine con l'ottavo motivo contesta l'esclusione della costituzione di parte civile dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA] e la mancata decisione sull'impugnazione proposta dalla medesima avverso il relativo provvedimento.

3. Il difensore degli imputati ha depositato memoria evidenziando l'inammissibilità del ricorso proposto dal Palau nella qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], nonché di quello proposto in proprio nei confronti del Belpietro.

Parimenti inammissibili sarebbero i motivi attinenti al merito della posizione dello [OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda l'omessa menzione della conferma della sua assoluzione nel dispositivo della sentenza impugnata, il ricorso andrebbe rigettato o comunque sarebbe necessario procedere alla rettifica ex art. 619 c.p.p. del dispositivo medesimo.

Ha proposto memoria anche il difensore della parte civile, con la quale si è associato alla richiesta del procuratore Generale di rinviare la trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull'applicabilità ai procedimenti in corso dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. per come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto in proprio dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

2. Stante la non integrale inammissibilità del suddetto ricorso, pregiudiziale deve ritenersi l'esame della richiesta di rinvio proposta dal Procuratore Generale e dalla parte civile in attesa del pronunziamento il prossimo 26 maggio 2023 delle Sezioni Unite sull'immediata applicabilità del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p., introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022.

Richiesta che deve essere disattesa, intendendo il Collegio aderire, condividendolo, all'orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione per cui la disposizione citata, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. c.c., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

Deve infatti ritenersi che alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto alla sentenza impugnata ed al tempo della sua pronunzia che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto innpugnatorio, atteso che, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 - secondo cui, in caso di prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, il giudice penale, chiamato a verificare la sussistenza del reato, deve attenersi al criterio civilistico del "più probabile che non", e non a quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica - deve ritenersi la non piena sovrapponibilità della fisionomia del giudizio relativo ai soli interessi civili svolto in sede penale rispetto a quello che si tiene dinanzi al giudice civile, in ragione delle peculiarità di quest'ultimo rispetto al primo, quali l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dall'impugnante - che può essere non solo la parte civile, ma anche il danneggiante, già imputato - in ordine alla certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati (Sez. 5, Sentenza n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121; Sez. 5, Sentenza n. 3990 del 20/01/2023, Razzaboni, Rv. 284019; Sez. 5, Sentenza n. 8128 del 24/01/2023, Bertuzzi, Rv. 284329).

2. Ciò premesso il suddetto ricorso è, come detto, fondato con riguardo alle censure proposte con il primo e quinto motivo in relazione all'omessa decisione sull'appello proposto avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione.

Come si è accennato, infatti, la Corte territoriale ha in motivazione respinto in proposito le censure avanzate con il gravame di merito, ma di tale decisione non ha lasciato alcuna traccia nel dispositivo della sentenza impugnata, dedicato esclusivamente alla riforma della pronunzia di primo grado in relazione alla posizione del Belpietro.E' sì vero che secondo l'orientamento oramai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269).

Ma nel caso di specie la radicale omissione di qualsiasi riferimento nel dispositivo alla posizione del sunnominato imputato, per di più in relazione ad un capo diverso della sentenza di primo grado rispetto a quello riguardante la posizione del citato Belpietro, si traduce nell'omessa decisione sull'impugnazione relativa al medesimo, che non può essere sanata dalla successiva redazione della motivazione.

Limitatamente a tale posizione, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili e deve conseguentemente disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] con il sesto e settimo motivo.

3. Nel restp i ricorso deve invece ritenersi inammissibile.

L'eccezionoggetto la mancata od inesatta indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti è manifestamente infondata, atteso che, per consolidato insegnamento di questa Corte, si tratta di omissione o irregolarità che non costituisce motivo di nullità della stessa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 48770 del 24/10/2019, Pezzella, Rv. 277876).

Quelle proposte con il secondo e terzo motivo sono invece mere censure in fatto, tese a proporre una diversa ed alternativa interpretazione delle risultanze processuali al fine di ottenere una non consentita rivalutazione delle medesime in questa sede.

Il ricorrente, infatti, non evidenzia profili di effettiva e manifesta illogicità del ragionamento articolato dai giudici del merito per escludere che il titolo dell'articolo possa ritenersi certamente riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo scritto riguarda diversi soggetti.

Non di meno va ricordato che certamente il titolo di un articolo può assumere attitudine offensiva autonoma rispetto a quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 6112 del 14/12/2018, dep. 2019, Hamaui, Rv. 275497), ma ciò non toglie che la natura diffamatoria della comunicazione deve essere valutata alla luce del complesso degli elementi che la compongono (Sez. 5, Sentenza n. 19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891), a meno che il contenuto del titolo stesso risulti inequivocabilmente e di per sé idoneo a ledere la reputazione del soggetto passivo.

Il che nel caso di specie va escluso per le ragioni anzidette.

Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Anzitutto priva di pregio è la pretesa del ricorrente di dilatare il tempus commissi delitti attraverso la contestazione dell'ulteriore divulgazione dell'articolo a mezzo Internet.

Al di là della genericità del rilievo e a tutto concedere è infatti appena il caso di evidenziare - come del resto prospettato nello stesso ricorso - che eventuali ulteriori reati di diffamazione e di omesso controllo configurabili si porrebbero in continuazione con quelli oggetto di contestazione e, tenuto conto della formulazione dell'art. 158 c.p. applicabile ai fatti commessi prima del 10 gennaio 2020 quali quelli di cui si tratta, non avrebbero alcuna rilevanza ai fini della determinazione del termine iniziale del decorso della prescrizione di questi ultimi.

Peraltro la Corte territoriale, pur avendo rilevato la prescrizione del reato per il quale il Belpietro era stato condannato in primo grado, ha comunque e correttamente confutato i motivi d'appello ai sensi dell'art. 578 c.p. ed ha fatto prevalere anche agli effetti penali l'assoluzione nel merito dell'imputato, talchè il rilievo del ricorrente risulta del tutto inconferente.

4. E' infine inammissibile l'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la giustizia [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente l'ottavo motivo del ricorso.

Infatti dagli atti fedelmente ricostruiti dalla sentenza impugnata risulta che la costituzione della suddetta associazione non era stata ammessa nell'udienza preliminare e non reiterata nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, dinanzi al quale il ricorrente si è costituito esclusivamente in proprio.

Posto che per inveterato insegnamento di questa Corte il provvedimento di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 21898 del 21/02/2017, Macaluso, Rv. 270159; Sez.

U, Sentenza n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858), correttamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto privo di legittimazione a proporre appello nella veste ricordata ed a maggior ragione deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto nella medesima veste.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la giustizia [OSCURATO:PERSONA] consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull iiimmediata applicabilità delliart. 573 comma 1-bis c.p.p.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi. SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/1/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull'immediata applicabilità dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p.; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 57 c.p. ad oggetto l'omesso controllo sulla pubblicazione sul quotidiano "Libero", di cui era il direttore responsabile, di un titolo ritenuto diffamatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha invece confermato, nella sola motivazione della sentenza, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione contestatogli in relazione al contenuto dell'articolo pubblicato sul medesimo quotidiano ed a cui faceva riferimento il titolo per il quale il Belpietro era stato condannato dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza ricorre ai soli effetti civili [OSCURATO:PERSONA], a titolo personale ed in qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], articolando otto motivi. Con il primo e quinto motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando l'incompletezza del dispositivo del provvedimento impugnato, mancante dell'esito decisorio relativo all'appello proposto dalla parte civile avverso l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed a quello proposto dalla menzionata associazione, nonché eccependo la nullità della sentenza perché in essa vengono riportate conclusioni del Procuratore Generale e della parte civile del tutto diverse da quelle effettivamente presentate dalle parti menzionate. Dall'incompletezza del dispositivo deriverebbe poi per il ricorrente la nullità assoluta della sentenza. Con il secondo e terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'assoluzione del Belpietro, fondata su di una valutazione illogica del contenuto del titolo per il cui omesso controllo l'imputato era stato incriminato e su una altrettanto illogica e travisata valutazione delle risultanze processuali e del contenuto dell'articolo cui il suddetto titolo faceva riferimento. Con il quarto motivo vengono denunziati erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al calcolo effettuato dal giudice dell'appello dei termini di prescrizione del reato ascritto al Belpietro. Analoghi vizi vengono dedotti con il sesto e settimo motivo con riguardo alla mancata confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito in relazione all'assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, nonché all'illogicità degli argomenti con i quali la Corte territoriale ha giustificato la ritenuta insussistenza del fatto. In proposito osserva come i giudici del merito si siano limitati ad un approccio atomistico del contenuto dello scritto e come, tra l'altro, abbiano ritenuto irrilevante che l'articolo incriminato avesse menzionato la condanna del Palau per il reato di calunnia ai danni di un magistrato, sostenendo erroneamente che l'assoluzione del ricorrente nel giudizio d'appello sarebbe intervenuta successivamente. Infine con l'ottavo motivo contesta l'esclusione della costituzione di parte civile dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA] e la mancata decisione sull'impugnazione proposta dalla medesima avverso il relativo provvedimento. 3. Il difensore degli imputati ha depositato memoria evidenziando l'inammissibilità del ricorso proposto dal Palau nella qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], nonché di quello proposto in proprio nei confronti del Belpietro. Parimenti inammissibili sarebbero i motivi attinenti al merito della posizione dello [OSCURATO:PERSONA], mentre per quanto riguarda l'omessa menzione della conferma della sua assoluzione nel dispositivo della sentenza impugnata, il ricorso andrebbe rigettato o comunque sarebbe necessario procedere alla rettifica ex art. 619 c.p.p. del dispositivo medesimo. Ha proposto memoria anche il difensore della parte civile, con la quale si è associato alla richiesta del procuratore Generale di rinviare la trattazione del ricorso in attesa del pronunziamento delle Sezioni Unite sull'applicabilità ai procedimenti in corso dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. per come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto in proprio dal [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 2. Stante la non integrale inammissibilità del suddetto ricorso, pregiudiziale deve ritenersi l'esame della richiesta di rinvio proposta dal Procuratore Generale e dalla parte civile in attesa del pronunziamento il prossimo 26 maggio 2023 delle Sezioni Unite sull'immediata applicabilità del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p., introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022. Richiesta che deve essere disattesa, intendendo il Collegio aderire, condividendolo, all'orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione per cui la disposizione citata, in caso di impugnazione per i soli interessi civili, è applicabile, in assenza di una disciplina transitoria e conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. att. c.c., esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022. Deve infatti ritenersi che alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto alla sentenza impugnata ed al tempo della sua pronunzia che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto innpugnatorio, atteso che, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 - secondo cui, in caso di prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, il giudice penale, chiamato a verificare la sussistenza del reato, deve attenersi al criterio civilistico del "più probabile che non", e non a quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica - deve ritenersi la non piena sovrapponibilità della fisionomia del giudizio relativo ai soli interessi civili svolto in sede penale rispetto a quello che si tiene dinanzi al giudice civile, in ragione delle peculiarità di quest'ultimo rispetto al primo, quali l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dall'impugnante - che può essere non solo la parte civile, ma anche il danneggiante, già imputato - in ordine alla certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati (Sez. 5, Sentenza n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121; Sez. 5, Sentenza n. 3990 del 20/01/2023, Razzaboni, Rv. 284019; Sez. 5, Sentenza n. 8128 del 24/01/2023, Bertuzzi, Rv. 284329). 2. Ciò premesso il suddetto ricorso è, come detto, fondato con riguardo alle censure proposte con il primo e quinto motivo in relazione all'omessa decisione sull'appello proposto avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione. Come si è accennato, infatti, la Corte territoriale ha in motivazione respinto in proposito le censure avanzate con il gravame di merito, ma di tale decisione non ha lasciato alcuna traccia nel dispositivo della sentenza impugnata, dedicato esclusivamente alla riforma della pronunzia di primo grado in relazione alla posizione del Belpietro.E' sì vero che secondo l'orientamento oramai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269). Ma nel caso di specie la radicale omissione di qualsiasi riferimento nel dispositivo alla posizione del sunnominato imputato, per di più in relazione ad un capo diverso della sentenza di primo grado rispetto a quello riguardante la posizione del citato Belpietro, si traduce nell'omessa decisione sull'impugnazione relativa al medesimo, che non può essere sanata dalla successiva redazione della motivazione. Limitatamente a tale posizione, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili e deve conseguentemente disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dello [OSCURATO:PERSONA] con il sesto e settimo motivo. 3. Nel restp i ricorso deve invece ritenersi inammissibile. L'eccezionoggetto la mancata od inesatta indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti è manifestamente infondata, atteso che, per consolidato insegnamento di questa Corte, si tratta di omissione o irregolarità che non costituisce motivo di nullità della stessa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 48770 del 24/10/2019, Pezzella, Rv. 277876). Quelle proposte con il secondo e terzo motivo sono invece mere censure in fatto, tese a proporre una diversa ed alternativa interpretazione delle risultanze processuali al fine di ottenere una non consentita rivalutazione delle medesime in questa sede. Il ricorrente, infatti, non evidenzia profili di effettiva e manifesta illogicità del ragionamento articolato dai giudici del merito per escludere che il titolo dell'articolo possa ritenersi certamente riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo scritto riguarda diversi soggetti. Non di meno va ricordato che certamente il titolo di un articolo può assumere attitudine offensiva autonoma rispetto a quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 6112 del 14/12/2018, dep. 2019, Hamaui, Rv. 275497), ma ciò non toglie che la natura diffamatoria della comunicazione deve essere valutata alla luce del complesso degli elementi che la compongono (Sez. 5, Sentenza n. 19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891), a meno che il contenuto del titolo stesso risulti inequivocabilmente e di per sé idoneo a ledere la reputazione del soggetto passivo. Il che nel caso di specie va escluso per le ragioni anzidette. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Anzitutto priva di pregio è la pretesa del ricorrente di dilatare il tempus commissi delitti attraverso la contestazione dell'ulteriore divulgazione dell'articolo a mezzo Internet. Al di là della genericità del rilievo e a tutto concedere è infatti appena il caso di evidenziare - come del resto prospettato nello stesso ricorso - che eventuali ulteriori reati di diffamazione e di omesso controllo configurabili si porrebbero in continuazione con quelli oggetto di contestazione e, tenuto conto della formulazione dell'art. 158 c.p. applicabile ai fatti commessi prima del 10 gennaio 2020 quali quelli di cui si tratta, non avrebbero alcuna rilevanza ai fini della determinazione del termine iniziale del decorso della prescrizione di questi ultimi. Peraltro la Corte territoriale, pur avendo rilevato la prescrizione del reato per il quale il Belpietro era stato condannato in primo grado, ha comunque e correttamente confutato i motivi d'appello ai sensi dell'art. 578 c.p. ed ha fatto prevalere anche agli effetti penali l'assoluzione nel merito dell'imputato, talchè il rilievo del ricorrente risulta del tutto inconferente. 4. E' infine inammissibile l'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la giustizia [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente l'ottavo motivo del ricorso. Infatti dagli atti fedelmente ricostruiti dalla sentenza impugnata risulta che la costituzione della suddetta associazione non era stata ammessa nell'udienza preliminare e non reiterata nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, dinanzi al quale il ricorrente si è costituito esclusivamente in proprio. Posto che per inveterato insegnamento di questa Corte il provvedimento di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 21898 del 21/02/2017, Macaluso, Rv. 270159; Sez. U, Sentenza n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858), correttamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto privo di legittimazione a proporre appello nella veste ricordata ed a maggior ragione deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto nella medesima veste. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la giustizia [OSCURATO:PERSONA] consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione Movimento per la gi