CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 13932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Spinetoli (An) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 314/21 della Corte di appello di Ancona del 16/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 2017, accogliendo l'appello proposto ai fini civili (art. 576 cod. proc. pen.) da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di calunnia (art. 368 cod. pen.) commessa nei propri confronti. L'affermazione di responsabilità ai citati effetti è stata pronunciata previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, eseguita mediante escussione di tre testimoni, tra cui la parte offesa dal reato, con la condanna dell'imputato circa l'an debeatur e rinvio al giudice civile ai fini della concreta liquidazione del danno. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione delle legge penale in relazione al delitto di calunnia e vizi congiunti di motivazione in relazione alla condanna ai fini civili per tale delitto. Dopo avere disposto la rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione di due testimoni e ulteriore escussione del consulente del pubblico ministero esperto in grafologia, la Corte d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, ritenendo che, nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria in data 5 giugno 2012, il ricorrente abbia consapevolmente incolpato il Capecci quale autore delle firme false sugli ordini di acquisto richiamati in rubrica. Tuttavia, nella sentenza impugnata deve ravvisarsi un travisamento dei contenuti del verbale di s.i.t. del 5 giugno 2012, posto che dalla lettura dello stesso si ricava che l'unico riferimento specifico al Capecci, quale presunto autore di firma apocrifa, il ricorrente lo abbia formulato esclusivamente in relazione all'ordine n. 98 del 7 dicembre 2007 e che a tale indicazione il dichiarante era pervenuto nel corso dell'escussione per mera deduzione, formulata dopo le ripetute sollecitazioni da parte di chi conduceva l'esame, come, invece, evidenziato nella sentenza di primo grado.2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione all'omessa disposizione di una perizia calligrafica nonostante le contraddizioni esistenti tra le risultanze della consulenza del PM e quella della difesa dell'imputato. La Corte di merito, inoltre, non ha confutato in maniera oggettiva quelle risultanze e non ha valutato neppure le argomentazioni del consulente di parte, senza procedere alla perizia invocata dalla difesa. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla motivazione. 2. Nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale sostiene la fondatezza del primo motivo di ricorso, ritenendo che alla base della pronunzia impugnata vi sia un travisamento del fatto in relazione al contenuto del verbale di s.i.t. del 5 giugno 2012, posto che dalla lettura dello stesso si ricaverebbe che l'unico riferimento specifico al Capecci, quale presunto autore di firma apocrifa, sarebbe avvenuto esclusivamente in relazione all'ordine n. 98 datato 7 dicembre 2007, a detta indicazione, peraltro, il dichiarante pervenendo nel corso dell'esame per mera deduzione, formulata dopo le ripetute sollecitazioni dell'esaminatore. Dovrebbe di conseguenza trovare applicazione il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui non è configurabile il reato di calunnia nel caso in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. 6, n. 26542 del 16/6/2015, PM in proc. Carignano, Rv. 263918; Sez. 6, n. 37795 del 10/6/2010, Lelli, Rv. 248512) .L'assunto da cui muovono ricorrente e Procuratore Generale non è, tuttavia, condivisibile, atteso che il dedotto travisamento non risulta affatto evidente, essendo, anzi, dubbia la relativa ricorrenza, dipendendo in maniera decisiva da come viene interpretata l'affermazione, senza alcun dubbio ascrivibile allo imputato [OSCURATO:PERSONA], che la sottoscrizione su uno degli ordini di acquisto fosse della parte offesa Capecci. Secondo la difesa mancherebbe il dolo, perché il nome fu fatto dal ricorrente solo dietro sollecitazione degli inquirenti, ma in senso contrario va osservato che la Corte di appello ha affrontato in maniera diffusa tale aspetto (pag. 6), collocando in un ben preciso contesto temporale (pag. 4) la vicenda dell'asserita ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una missiva anonima in cui lo scrivente gli faceva notare come le firme contenute in alcuni ordini di acquisto (stranamente allegate alla missiva stessa) non fossero le sue. Con ciò la Corte ha inteso evidentemente sostenere che l'insieme degli accadimenti antecedenti, abilmente orchestrati dall'imputato, non aveva altra finalità se non quella di indurre gli inquirenti a focalizzare la propria attenzione sulla persona del Capecci, da cui la piena consapevolezza del ricorrente nel farne il nome, così accusando una persona che sapeva essere innocente. 3. Fondata appare, invece, la doglianza esposta nel secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce la violazione dell'obbligo incombente sul giudice di appello di ricorrere ad una motivazione rafforzata, necessaria anche quando il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado sia limitato agli aspetti civili della pronuncia (Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082). Sebbene, infatti, risulti ovvio che l'omesso ricorso da parte del giudice allo accertamento peritale — parimenti dedotto con la doglianza - non è suscettibile di integrare il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, dal momento che la perizia non costituisce tecnicamente mezzo di prova (per tutte Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936), risulta altrettanto evidente che, pur preoccupandosi di spiegare in maniera analitica l'attendibilità degli esiti della consulenza grafologica del PM, i giudici di appello hanno omesso di considerare del tutto le risultanze della consulenza grafologica della difesa. Nella necessitata prospettiva di una puntuale confutazione delle statuizioni della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice dell'impugnazione è, infatti, tenuto a confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel primo processo dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata (già in tal senso la stessa Sez. 4, n. 42868/19, Miceli, cit.). Nel caso in esame, infatti, il Tribunale non solo aveva ritenuto inaffidabile il risultato degli accertamenti condotti dal consulente tecnico del Pubblico Ministero - statuizione che la Corte di appello ha diffusamente e in maniera argomentata confutato - ma aveva anche valorizzato le osservazioni critiche dei consulenti tecnici della difesa dell'imputato, che avevano a loro volto concluso per la autenticità di tutte le sottoscrizioni oggetto di verifica, allegando a sostegno delle proprie divergenti conclusioni 'analoghi documenti riportanti delle date successive alla cessazione del servizio da parte del [OSCURATO:PERSONA] (alleg. D ed E al fasc. dibatt.)' (pag. 7 sentenza). È tale rilevante lacuna argomentativa - riguardante al contempo le conclusioni dei consulenti della difesa dell'imputato e l'esame di documenti di confronto formatisi in epoca successiva alla sua cessazione dal servizio e quindi cronologicamente posteriori a quelli esaminati dal consulente del Pubblico Ministero - che dovrà costituire oggetto del giudizio di rinvio, che deve essere demandato al giudice civile competente per il grado di appello, ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen., al fine di porre rimedio al vizio della motivazione così delineato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente in grado di appello per nuovo giudizio, cui rimette anche la liqu