CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z ORDINANZA sul ricorso 18589/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in dell'institore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro .2.ett [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata in data 8 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Quale giudice del rinvio a seguito di sentenza n. 11164/2015 di questa Suprema Corte in relazione ad una causa attinente a diritto di risarcimento da incendio colposo avvenuto il 7 luglio 1982, di cui era risultato responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d'ora in poi RFI -, la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 8_88/20 16f lin 19CM rvineturn ehV F1M1 era maturala la prestilziune del dilltte risarcitorio e, confermando "allo stato per quanto di ragione" la sentenza d{ primo grado emessa dal Tribunale di Cagliari quale n. 422/2007 (che aveva condannato il Saba a risarcire controparte nella misura dì euro 123.559,69 come danno emergente, euro 4104,26 per fermo tecnico ed euro 61.660 per danno dal ritardo), ha condannato il Saba a risarcire i danni ex articolo 2051 c.c., disponendo la prosecuzione per quantificarli; disposta poi CTU, la medesima corte territoriale, con sentenza definitiva n. 415/2018, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda per asserita impossibilità di quantificare i danni. RFI ha proposto ricorso, da cui il Saba si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Il ricorso si compone di tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. anche in relazione all'articolo 115 c.p.c. "e di ogni altra norma e principio in materia di onere della prova, rilevanza della omessa contestazione e di poteri e funzioni" del CTU, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 C.p.C. Il CTU non può sostituire il giudice nella valutazione delle prove, eppure ciò qui sarebbe accaduto: la corte territoriale "prestando acquiescenza al contenuto della CTU ha finito col delegare al Consulente d'Ufficio la valutazione del materiale probatorio". Accertato l'an del danno, "i giudici di merito avevano disposto CTU ai soli fini della verifica della quantificazione del danno"; qui la ricorrente avrebbe anche provato l'ammontare del danno "producendo documentazione che, ovviamente, era di provenienza interna", giacché "l'allora [OSCURATO:PERSONA] era una realtà organizzata e complessa, che provvedeva alla gestione e conduzione dell'intero ciclo produttivo". Con la sentenza n. 888/2016 la corte territoriale "aveva ritenuto che la lite non potesse essere risolta «solo» sulla base della documentazione e che, pertanto, dovesse essere disposta CTU per la quantificazione dei danni"; e l'ambito della CTU "poteva essere solo quello della verifica, sulla base della documentazione in atti, della congruità del danno lamentato", non potendo operare una "quantificazione sostitutiva". Il CTU, pertanto, avrebbe dovuto unicamente verificare i conteggi prodotti da RFI; avrebbe svolto invece un'attività sostitutiva" del giudice, il quale in tal modo sarebbe incorso nella violazione dell'articolo 115 c.p.c. e del principio dell'onere di contestazione. A ciò si aggiunge che la Corte d'appello non sarebbe convincente e condivisibile laddove ritiene generica la documentazione prodotta da RFI così da legittimare una contestazione "a sua volta generica": "l'allora Azienda FS aveva precisato l'entità della pretesa risarcitoria, spiegandola analiticamente" quanto ai costi materiali, e inoltre "aveva espressamente dichiarato a verbale la entità della domanda". Perciò il CTU doveva solo accertare se i costi di cui alla versata documentazione "fossero plausibili". 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, nonché violazione e falsa (_ applicazione degli articoli 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. "e di ogni norma e principio" sullo svolgimento delle operazioni peritali. La Corte d'appello avrebbe accolto la conclusione della CTU acriticamente, senza tener conto delle contestazioni del consulente di parte dell'attuale ricorrente ribadite pure dal suo difensore. Si trascrive, a proposito del numero delle traversine di cui sarebbe stata necessaria la sostituzione, un ampio stralcio della consulenza tecnica di parte (ricorso, pagine 20-24) per concludere l'erroneità della sentenza per non averne tenuto conto. 3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1226, 2056 c.c. "e di ogni norma e principio" sulla liquidazione del danno. La Corte d'appello avrebbe errato perché doveva comunque liquidare equitativamente ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c., essendo stato accertato l'an del danno. Al riguardo viene invocata giurisprudenza di legittimità. 4. I tre motivi meritano un vaglio congiunto, prendendo le mosse, peraltro, dall'ultimo, che centra in misura maggiormente spiccata e diretta la criticità della impugnata sentenza. 4.1 La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiaramente riconosciuto d25TmeLIT0, in conformità al testo dell'articolo 1226 c.c., che la liquidazione equitativa non è una facoltà che il giudice della quale possa discrezionalmente avvalersi, bensì uno strumento sostitutivo se "il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare". Il suo esercizio costituisce pertanto un vero e proprio potere-dovere. È insegnamento ben consolidato, infatti, che, mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove per caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può "restringersi" e confinarsi all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento supplettivo/sostitutivo della prova.La prossimità ontologica della liquidazione equitativa con il mezzo probatorio da tempo è stata evidenziata ravvisandone l'origine nell'articolo 115 c.p.c. quale potere generale del giudice di cui quello di liquidazione equitativa costituisce una specie (Cass. sez. 3, 30 luglio 2020 n. 16344; Cass. sez. 2, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990; Cass. sez. 3, 30 aprile 2010 n. 10607; Cass. sez. 2, 7 giugno 2007 n. 13288). L'applicazione dell'articolo 115 c.p.c. d'altronde, a ben guardare, costituisce al tempo stesso esercizio dì un potere e adempimento di un dovere, entrambi modulati dallo scopo accertatorio: e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo, p.es., Cass. sez. 2, ord.14 ottobre 2021 n. 28075) - profilo questo relativo alla facies di potere -, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un non liquet, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'an - e qui risiede il profilo del dovere -. Il giudice, invero, soccorre il danneggiato perché questi ha già dimostrato di essere tale fornendo la prova dell'an, ma il soccorso, per preservare un equilibrato controbilanciamento dei valori sostanziali e delle posizioni processuali, può e deve verificarsi solo nel caso in cui il danneggiato abbia difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare - a provare il quantum (sul tema v. in ispecie Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990, la quale del tutto condivisibilmente afferma che "il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria."; e cfr. pure la - peraltro più rigida sul presupposto - Cass. sez. 1, 16 settembre 2002 n. 13469, secondo la quale, quando la prova del quantum, una volta raggiunta quella dell'an, si manifesta impossibile o impervia, "è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno"). 4.2 Nel caso in esame, a tacer d'altro, è quanto mai evidente, e risulta dalla stessa sentenza, che è stato compiuto l'accertamento dell'incendio come causato dal Saba, verificatosi il 7 luglio 1982 sul tratto di rete ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] dal Km 256 al Km 259, generando anche la chiusura del traffico ferroviario dal 7 al 9 luglio 1982. Il fatto allora che il CTU abbia "esposto di non poter procedere" alla risposta al quesito non toglie che - risulta sempre dalla ricostruzione evincibile nella sentenza - era agli atti (e lo ha citato pure il CTU) il rapporto dei carabinieri intervenuti in loco, per cui "il fuoco distruggeva per circa due chilometri le traversine della linea ferroviaria Olbia-Chilivani, e a causa di ciò la strada ferrata rimaneva interrotta fino alle ore 17,00 del 9 luglio 1982". Che non vi fosse, quindi, "nessuna documentazione fotografica e descrittiva" in presenza di tale rapporto non rende oggettivamente e radicalmente impossibile una quantificazione equitativa del danno derivato; e ictu ocull i documenti prodotti, pur se dalla stessa danneggiata - sui quali il giudice d'appello, condividendo l'opinione del CTU che li qualifica documentazione "non congruente" -, ben possono costituire anch'essi elementi utili, in relazione al quantum, ai fini non di un accertamento probatorio, bensì di un accertamento equitativo. 5. In conclusione, merita accoglimento il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d'appello di Cagliari. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ca