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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale di Benevento del 17 aprile 2019, che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110, 323 cod. pen. contestato al capo 5, sub 2, lett. a) e b) della rubrica, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili.

In particolare al suddetto capo di imputazione, era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente del Settore opere pubbliche del Comune di Benevento, e al Lanzalone, in qualità di dirigente del settore finanze del medesimo Comune, in concorso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e all'assessore [OSCURATO:PERSONA], nonché con i titolari della [OSCURATO:PERSONA], a scopo di profitto elettorale del Pepe e del Damiano e per avvantaggiare la suddetta cooperativa, in danno del Comune, di aver a) [OSCURATO:PERSONA] affidato alla suddetta cooperativa i servizi di custodia, guardiania, manutenzione, pulizia ed altro .dell'area "[OSCURATO:PERSONA]", senza procedere ad una gara, senza determine di affidamento e senza contratti, e Lanzalone, consapevole della illegittimità degli atti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA], prono alle illecite richieste del Pepe e del Damiano, violando le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli locali, omesso i controlli di competenza, così asseverando la legittimità della spesa ed emettendo i relativi titoli di pagamento; b) [OSCURATO:PERSONA] affidato alla suddetta cooperativa i lavori di manutenzione, pulizia e custodia dell'area "Arco del Sacramento" "Calata °livella" "[OSCURATO:PERSONA]", senza procedere ad una gara, senza determine di affidamento e senza una specifica convenzione, e Lanzalone, pur essendo a conoscenza delle irregolarità delle determine di liquidazione approntate da [OSCURATO:PERSONA], per aver attestato la legittimità della spesa, emettendo i relativi mandati di pagamento.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso a firma dell'avv.

N. Gagliotti.

2.1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello doveva assolvere l'imputato perché era evidente dagli atti che il fatto contestato non sussisteva.

Non sono stati individuati gli obblighi di legge, connessi alle funzioni dell'ufficio del quale egli era responsabile, che sarebbero state disattesi o violati ai fini dell'art.323 cod. pen.

Il capo di imputazione nulla enunciava sul punto.

La sentenza di primo grado non ha dedicato sul punto alcun approfondimento, limitandosi a ravvisare la macroscopica illegittimità nella mancanza di una valida convenzione tra il Comune e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], della quale l'imputato era a conoscenza e che doveva inibire l'emissione dei mandati di pagamento.

Peraltro, le competenze proprie del dirigente del settore finanze non comprendono la verifica della legittimità delle autonome deliberazioni del settore responsabile del settore responsabile dell'impegno di spesa e della liquidazione dei pagamenti.Elementi questi che la Corte di appello poteva rilevare dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado e che comunque non ha confutato rispetto ai rilievi sollevati dalla difesa.

Né poteva essere sufficiente il richiamo della Corte di appello all'art. 185 T.U.E.L. sul controllo della regolarità formale e contabile da parte dell'ufficio pagatore, posto che esso non si estende al controllo della base giustificativa dell'impegno e alla causale dell'esborso.

In tal senso, si veda la Giurisprudenza della Corte dei Conti indicata in atti e ai principi dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno quanto al visto di regolarità contabile.

2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 185, nonché 153, 184, 191 T.U.E.L., art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione.

In ogni caso, oltre al malgoverno della formula di proscioglimento, resta la violazione dell'art. 185 T.U.E.L. che deve condurre all'assoluzione dell'imputato per l'insussistenza del fatto e il conseguente annullamento delle statuizioni civili.

Si è già detto che al ricorrente non competevano controlli sulla veridicità dei presupposti giuridici e fattuali riportati dagli autori delle determinazioni di liquidazione di spesa, che vennero adottate da altri settori del Comune, e che recavano tutti i requisiti di legge perché venissero emessi i mandati di pagamento (non vi è stata da parte dell'Accusa prova contraria).

Le determinazioni di impegno nei confronti della cooperativa furono assunte, quanto al servizio per il [OSCURATO:PERSONA], con lo stesso atto di liquidazione.

Sono riportate le norme rilevanti in materia (artt. 153, 184 e 191 T.U.E.L.), le Circolari n. 1 e 25 del 1997 del Ministero dell'Interno in tema di visto di regolarità contabile e sulle rispettive competenze di chi appone il visto di regolarità contabile rispetto a quelle dei dirigenti che gli atti hanno emanato; il parere del giugno 2003 dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno; la giurisprudenza amministrativa e contabile.

2.2. Ricorso a firma dell'avv.

V. [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 5, sub 2, lett. a).

Va premesso che sussiste l'interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza per eliminare ogni effetto pregiudizievole della sentenza.

E' riconosciuto infatti l'interesse dell'imputato a conseguire effetti penali più vantaggiosi e assicurarsi quelle conseguenze extrapenali più favorevoli, che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione nel giudizio di danno e in altri giudizi civili e amministrativi.

Ciò posto, va denunciato che erroneamente la Corte di appello ha ritentíto sussistente la violazione di legge richiesta dall'art. 323 cod. pen.Dall'esame della normativa del T.U.E.L. sulla figura del responsabile del settore finanziario emerge che a costui non compete alcuna valutazione circa il merito dell'impegno di spesa assunto da altro settore né ha competenze in ordine ai rapporti tra l'ente e il soggetto creditore (cfr. in particolare art. 184).

La Corte di appello ha finito per confondere le competenze attribuite ai rispettivi settori (da un lato la liquidazione della spesa che compete al servizio proponente, dall'altro i controlli su tale atto del settore finanziario, limitato al controllo di regolarità formale e contabile).

In tal senso sono le Circolari n. 1 e 25 del 1997 del Ministero dell'Interno e le testimonianze raccolte in dibattimento.

Anche in ordine al dolo, la sentenza è da censurare in quanto fornisce una prova carente e riduttiva, limitata alla palese illegittimità degli atti amministrativi che non poteva non essere nota all'imputato.

Va rilevato che difettava il parametro della macroscopica illegittimità degli atti: era possibile e legittimo l'affidamento diretto dell'appalto sotto soglia a cooperative sociali di tipo B (art. 5

I. 381 del 1991).

Inoltre, non sono emersi rapporti tra il Lanzalone e la [OSCURATO:PERSONA] che consentiva anche solo di ipotizzare un accordo collusivo tra imputato e beneficiario dei pagamenti.

Infine, difetta un comportamento non iure e non risulta agli atti la volontà dell'imputato di danneggiare o procurare un ingiusto vantaggio ad alcuno.

Le captazioni valorizzate dalla Corte di appello erano del tutto prive di peso specifico. 2.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 5, sub 2, lett. b).

Valgono i rilievi già sopra evidenziati.

Inoltre, la motivazione è del tutto carente in punto di prova, limitandosi ad una mera ricostruzione dei fatti e nella apodittica affermazione di colpevolezza degli imputati.

Non vi è risposta ai rilievi difensivi e la motivazione è quindi apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va premesso che con entrambi gli atti di ricorso l'imputato ha inteso impugnare la sentenza di appello agli "effetti penali" così da conse l'assoluzione "nel merito" e da essa favorevoli conseguenze (genericj. mente richiamate nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Solo in relazione al secondo otivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è chiesto espressamente il suo accoglimento anche agli effetti civili.

3. Così impostate le censure difensive, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non ha compiuto alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito ai fini delle statuizioni civili, la sentenza non può essere annullata con rinvio al giudice penale (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).

Ciò significa che, a fronte di una sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità agli "effetti penali" vizi di motivazione che investano il merito dell'accertamento penale, posto che non sarebbe consentito - pur a fronte di una carenza di motivazione sul punto - la riapertura del tema in sede penale (così Sez.

U cit., pag. 13).

Si è osservato che, sul versante delle aspettative dell'imputato, il perseguimento dell'interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, cod. pen.) (così Sez.

U cit., pag. 14).

Pertanto, l'unica possibilità che può perseguire l'imputato per ottenere in sede di legittimità un più favorevole proscioglimento agli effetti penali è di dimostrare la "evidente" sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La nozione di evidenza rilevante ai sensi di tale ultima norma è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità: le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4. Quanto ora osservato dimostra la inammissibilità del primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Si deve rilevare che il ricorrente, pur evocando il parametro della "evidenza" in ordine all'insussistenza del fatto, ha finito per addentrarsi, per criticarlo, nel discorso giustificativo che ha portato la Corte di appello 4904 proscioglierlo nel merito.La Corte di appello, dovendo giudicare l'impugnazione anche agli effetti civili, ha in ogni caso compiuto un approfondito esame dei motivi di gravame, non potendosi arrestare alla sola mancanza delle condizioni per il proscioglimento ai fini dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., così che era legittimata ad integrare la motivazione resa dal primo giudice e colmarne le eventuali criticità.

Inoltre, quelli che il ricorrente ritiene elementi evidenti di insussistenza del fatto-reato riscontrabili dal capo di imputazione possono essere al più profili di indeterminatezza della contestazione e quindi dar luogo ad un vizio processuale (oramai sanato, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749, e comunque irrilevante, Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810).

4.2. Neppure può dirsi evidente l'insussistenza del fatto-reato per aver la Corte di appello individuato la violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 323 cod. pen. in quella dell'art. 185 d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), posto che la Corte territoriale ha ritenuto non rispettati nella specie gli specifici obblighi previsti dalla suddetta norma.

4.3. Gli altri rilievi sul dolo prospettano soltanto critiche al ragionamento giustificativo, non consentite.

4.4. In definitiva, dall'esame delle sentenze di merito e delle suddette censure non emergono ictu °culi, in modo cioè assolutamente incontestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto-reato.

5. Sono manifestamente infondate, aspecifiche e a tratti non consentite le censure illustrate anche agli effetti civili nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Va rilevato che in sede di merito è stato accertato per entrambe le imputazioni di abuso d'ufficio in esame che gli imputati "intranei" avevano commesso la condotta abusiva nel seguente modo: [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso gli atti di liquidazione a favore della cooperativa per il pagamento di servizi alla stessa affidati in totale spregio della normativa in materia (senza gara, senza determina, senza contratti); Lanzalone aveva emesso i relativi mandati di pagamento, omettendo i dovuti controlli in violazione delle disposizioni del T.U.E.L.

Correttamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta del ricorrente la violazione dell'art. 185 T.U.E.L Tale norma regolamenta la fase del pagamento nell'ambito della procedura per la gestione della spesa.

Il T.U.E.L. in particolare stabilisce (tenuto conto della versione vigente all'epoca dei fatti) che, una volta emesso l'atto di liquidazione dal responsabile del servizio proponente, lo stesso deve essere trasmesso con tutti i relativi doc enti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i co eguenti adempimenti il quale era tenuto ad effettuare, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (art. 184 T.U.E.L.), superati i quali si perviene alla fase dell'ordinazione, ovvero quella in cui è impartita al tesoriere dell'ente locale la disposizione, mediante il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento della spesa (art. 185 T.U.E.L.).

Secondo il citato art. 185, il mandato di pagamento deve contenere, tra gli altri, anche "la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa", competendo in ogni caso al servizio finanziario il controllo, per quanto attiene alla "sussistenza" dell'impegno e della liquidazione.

La Corte di appello ha posto in evidenza che il ricorrente aveva emesso i mandati di pagamento, senza procedere al suddetto controllo: gli atti di liquidazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] erano infatti privi di qualsiasi giustificazione documentale in ordine all'impegno e alla causale che legittimava l'esborso.

Era stato infatti accertato che la cooperativa non aveva un contratto con il Comune (e quindi difettava l'impegno della spesa).

Quindi non si trattava, come vuol sostenere la difesa, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella determina di liquidazione, ma soltanto di controllare - ai sensi dell'art. 185 cit. - la presenza nella determina del dato formale (la causa dell'impegno) che giustificava l'esborso e delle relative allegazioni (nella specie invece inesistenti).

Le argomentazioni difensive volte a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, quanto alla regolarità della procedura, oltre ad essere generiche, risultano non consentite in sede di legittimità.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale di Benevento del 17 aprile 2019, che aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 110, 323 cod. pen. contestato al capo 5, sub 2, lett. a) e b) della rubrica, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili. In particolare al suddetto capo di imputazione, era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente del Settore opere pubbliche del Comune di Benevento, e al Lanzalone, in qualità di dirigente del settore finanze del medesimo Comune, in concorso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e all'assessore [OSCURATO:PERSONA], nonché con i titolari della [OSCURATO:PERSONA], a scopo di profitto elettorale del Pepe e del Damiano e per avvantaggiare la suddetta cooperativa, in danno del Comune, di aver a) [OSCURATO:PERSONA] affidato alla suddetta cooperativa i servizi di custodia, guardiania, manutenzione, pulizia ed altro .dell'area "[OSCURATO:PERSONA]", senza procedere ad una gara, senza determine di affidamento e senza contratti, e Lanzalone, consapevole della illegittimità degli atti posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA], prono alle illecite richieste del Pepe e del Damiano, violando le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli locali, omesso i controlli di competenza, così asseverando la legittimità della spesa ed emettendo i relativi titoli di pagamento; b) [OSCURATO:PERSONA] affidato alla suddetta cooperativa i lavori di manutenzione, pulizia e custodia dell'area "Arco del Sacramento" "Calata °livella" "[OSCURATO:PERSONA]", senza procedere ad una gara, senza determine di affidamento e senza una specifica convenzione, e Lanzalone, pur essendo a conoscenza delle irregolarità delle determine di liquidazione approntate da [OSCURATO:PERSONA], per aver attestato la legittimità della spesa, emettendo i relativi mandati di pagamento. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso a firma dell'avv. N. Gagliotti. 2.1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello doveva assolvere l'imputato perché era evidente dagli atti che il fatto contestato non sussisteva. Non sono stati individuati gli obblighi di legge, connessi alle funzioni dell'ufficio del quale egli era responsabile, che sarebbero state disattesi o violati ai fini dell'art.323 cod. pen. Il capo di imputazione nulla enunciava sul punto. La sentenza di primo grado non ha dedicato sul punto alcun approfondimento, limitandosi a ravvisare la macroscopica illegittimità nella mancanza di una valida convenzione tra il Comune e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], della quale l'imputato era a conoscenza e che doveva inibire l'emissione dei mandati di pagamento. Peraltro, le competenze proprie del dirigente del settore finanze non comprendono la verifica della legittimità delle autonome deliberazioni del settore responsabile del settore responsabile dell'impegno di spesa e della liquidazione dei pagamenti.Elementi questi che la Corte di appello poteva rilevare dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado e che comunque non ha confutato rispetto ai rilievi sollevati dalla difesa. Né poteva essere sufficiente il richiamo della Corte di appello all'art. 185 T.U.E.L. sul controllo della regolarità formale e contabile da parte dell'ufficio pagatore, posto che esso non si estende al controllo della base giustificativa dell'impegno e alla causale dell'esborso. In tal senso, si veda la Giurisprudenza della Corte dei Conti indicata in atti e ai principi dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno quanto al visto di regolarità contabile. 2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 185, nonché 153, 184, 191 T.U.E.L., art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione. In ogni caso, oltre al malgoverno della formula di proscioglimento, resta la violazione dell'art. 185 T.U.E.L. che deve condurre all'assoluzione dell'imputato per l'insussistenza del fatto e il conseguente annullamento delle statuizioni civili. Si è già detto che al ricorrente non competevano controlli sulla veridicità dei presupposti giuridici e fattuali riportati dagli autori delle determinazioni di liquidazione di spesa, che vennero adottate da altri settori del Comune, e che recavano tutti i requisiti di legge perché venissero emessi i mandati di pagamento (non vi è stata da parte dell'Accusa prova contraria). Le determinazioni di impegno nei confronti della cooperativa furono assunte, quanto al servizio per il [OSCURATO:PERSONA], con lo stesso atto di liquidazione. Sono riportate le norme rilevanti in materia (artt. 153, 184 e 191 T.U.E.L.), le Circolari n. 1 e 25 del 1997 del Ministero dell'Interno in tema di visto di regolarità contabile e sulle rispettive competenze di chi appone il visto di regolarità contabile rispetto a quelle dei dirigenti che gli atti hanno emanato; il parere del giugno 2003 dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno; la giurisprudenza amministrativa e contabile. 2.2. Ricorso a firma dell'avv. V. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 5, sub 2, lett. a). Va premesso che sussiste l'interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza per eliminare ogni effetto pregiudizievole della sentenza. E' riconosciuto infatti l'interesse dell'imputato a conseguire effetti penali più vantaggiosi e assicurarsi quelle conseguenze extrapenali più favorevoli, che l'ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione nel giudizio di danno e in altri giudizi civili e amministrativi. Ciò posto, va denunciato che erroneamente la Corte di appello ha ritentíto sussistente la violazione di legge richiesta dall'art. 323 cod. pen.Dall'esame della normativa del T.U.E.L. sulla figura del responsabile del settore finanziario emerge che a costui non compete alcuna valutazione circa il merito dell'impegno di spesa assunto da altro settore né ha competenze in ordine ai rapporti tra l'ente e il soggetto creditore (cfr. in particolare art. 184). La Corte di appello ha finito per confondere le competenze attribuite ai rispettivi settori (da un lato la liquidazione della spesa che compete al servizio proponente, dall'altro i controlli su tale atto del settore finanziario, limitato al controllo di regolarità formale e contabile). In tal senso sono le Circolari n. 1 e 25 del 1997 del Ministero dell'Interno e le testimonianze raccolte in dibattimento. Anche in ordine al dolo, la sentenza è da censurare in quanto fornisce una prova carente e riduttiva, limitata alla palese illegittimità degli atti amministrativi che non poteva non essere nota all'imputato. Va rilevato che difettava il parametro della macroscopica illegittimità degli atti: era possibile e legittimo l'affidamento diretto dell'appalto sotto soglia a cooperative sociali di tipo B (art. 5 I. 381 del 1991). Inoltre, non sono emersi rapporti tra il Lanzalone e la [OSCURATO:PERSONA] che consentiva anche solo di ipotizzare un accordo collusivo tra imputato e beneficiario dei pagamenti. Infine, difetta un comportamento non iure e non risulta agli atti la volontà dell'imputato di danneggiare o procurare un ingiusto vantaggio ad alcuno. Le captazioni valorizzate dalla Corte di appello erano del tutto prive di peso specifico. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 5, sub 2, lett. b). Valgono i rilievi già sopra evidenziati. Inoltre, la motivazione è del tutto carente in punto di prova, limitandosi ad una mera ricostruzione dei fatti e nella apodittica affermazione di colpevolezza degli imputati. Non vi è risposta ai rilievi difensivi e la motivazione è quindi apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che con entrambi gli atti di ricorso l'imputato ha inteso impugnare la sentenza di appello agli "effetti penali" così da conse l'assoluzione "nel merito" e da essa favorevoli conseguenze (genericj. mente richiamate nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). Solo in relazione al secondo otivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è chiesto espressamente il suo accoglimento anche agli effetti civili. 3. Così impostate le censure difensive, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non ha compiuto alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito ai fini delle statuizioni civili, la sentenza non può essere annullata con rinvio al giudice penale (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). Ciò significa che, a fronte di una sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità agli "effetti penali" vizi di motivazione che investano il merito dell'accertamento penale, posto che non sarebbe consentito - pur a fronte di una carenza di motivazione sul punto - la riapertura del tema in sede penale (così Sez. U cit., pag. 13). Si è osservato che, sul versante delle aspettative dell'imputato, il perseguimento dell'interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, cod. pen.) (così Sez. U cit., pag. 14). Pertanto, l'unica possibilità che può perseguire l'imputato per ottenere in sede di legittimità un più favorevole proscioglimento agli effetti penali è di dimostrare la "evidente" sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La nozione di evidenza rilevante ai sensi di tale ultima norma è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità: le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4. Quanto ora osservato dimostra la inammissibilità del primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Si deve rilevare che il ricorrente, pur evocando il parametro della "evidenza" in ordine all'insussistenza del fatto, ha finito per addentrarsi, per criticarlo, nel discorso giustificativo che ha portato la Corte di appello 4904 proscioglierlo nel merito.La Corte di appello, dovendo giudicare l'impugnazione anche agli effetti civili, ha in ogni caso compiuto un approfondito esame dei motivi di gravame, non potendosi arrestare alla sola mancanza delle condizioni per il proscioglimento ai fini dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., così che era legittimata ad integrare la motivazione resa dal primo giudice e colmarne le eventuali criticità. Inoltre, quelli che il ricorrente ritiene elementi evidenti di insussistenza del fatto-reato riscontrabili dal capo di imputazione possono essere al più profili di indeterminatezza della contestazione e quindi dar luogo ad un vizio processuale (oramai sanato, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749, e comunque irrilevante, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810). 4.2. Neppure può dirsi evidente l'insussistenza del fatto-reato per aver la Corte di appello individuato la violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 323 cod. pen. in quella dell'art. 185 d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), posto che la Corte territoriale ha ritenuto non rispettati nella specie gli specifici obblighi previsti dalla suddetta norma. 4.3. Gli altri rilievi sul dolo prospettano soltanto critiche al ragionamento giustificativo, non consentite. 4.4. In definitiva, dall'esame delle sentenze di merito e delle suddette censure non emergono ictu °culi, in modo cioè assolutamente incontestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto-reato. 5. Sono manifestamente infondate, aspecifiche e a tratti non consentite le censure illustrate anche agli effetti civili nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che in sede di merito è stato accertato per entrambe le imputazioni di abuso d'ufficio in esame che gli imputati "intranei" avevano commesso la condotta abusiva nel seguente modo: [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso gli atti di liquidazione a favore della cooperativa per il pagamento di servizi alla stessa affidati in totale spregio della normativa in materia (senza gara, senza determina, senza contratti); Lanzalone aveva emesso i relativi mandati di pagamento, omettendo i dovuti controlli in violazione delle disposizioni del T.U.E.L. Correttamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta del ricorrente la violazione dell'art. 185 T.U.E.L Tale norma regolamenta la fase del pagamento nell'ambito della procedura per la gestione della spesa. Il T.U.E.L. in particolare stabilisce (tenuto conto della versione vigente all'epoca dei fatti) che, una volta emesso l'atto di liquidazione dal responsabile del servizio proponente, lo stesso deve essere trasmesso con tutti i relativi doc enti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i co eguenti adempimenti il quale era tenuto ad effettuare, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (art. 184 T.U.E.L.), superati i quali si perviene alla fase dell'ordinazione, ovvero quella in cui è impartita al tesoriere dell'ente locale la disposizione, mediante il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento della spesa (art. 185 T.U.E.L.). Secondo il citato art. 185, il mandato di pagamento deve contenere, tra gli altri, anche "la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa", competendo in ogni caso al servizio finanziario il controllo, per quanto attiene alla "sussistenza" dell'impegno e della liquidazione. La Corte di appello ha posto in evidenza che il ricorrente aveva emesso i mandati di pagamento, senza procedere al suddetto controllo: gli atti di liquidazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] erano infatti privi di qualsiasi giustificazione documentale in ordine all'impegno e alla causale che legittimava l'esborso. Era stato infatti accertato che la cooperativa non aveva un contratto con il Comune (e quindi difettava l'impegno della spesa). Quindi non si trattava, come vuol sostenere la difesa, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella determina di liquidazione, ma soltanto di controllare - ai sensi dell'art. 185 cit. - la presenza nella determina del dato formale (la causa dell'impegno) che giustificava l'esborso e delle relative allegazioni (nella specie invece inesistenti). Le argomentazioni difensive volte a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, quanto alla regolarità della procedura, oltre ad essere generiche, risultano non consentite in sede di legittimità. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 25551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris