CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 44132/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterseratte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2021 del Tribunale di Brescia, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 27 aprile 2021, con il quale il G.u.p. del Tribunale di Brescia aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere ex art. 285 cod. proc. pen., in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), perché aveva detenuto due chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con ordinanza del 29 giugno 2020 il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al citato reato (capo 1), ai reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 3), al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. (capo 4) e al reato di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. (capo 5). Con successiva ordinanza del 14 luglio 2020, il Tribunale del riesame aveva confermato la decisione limitatamente ai capì 3 e 4, annullando nel resto il provvedimento per difetto di gravità indiziaria (decisione confermata in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. con provvedimento del 24 novembre 2020). Il G.u.p. del Tribunale di Brescia, con sentenza dell'8 aprile 2021, aveva quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione in ordine al reato di cui al capo 1 (ritenendo in esso assorbito il delitto di cui al capo 2 e alla pena di anni due di reclusione in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4 (giudicati in continuazione). Il G.u.p., pertanto, con provvedimento del 20 aprile 2021, aveva sostituito la massima misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, posto che il titolo in relazione al quale era stata applicata la custodia in carcere era limitato ai capi 3 e 4, reati per i quali il condannato aveva riportato una pena inferiore ad anni tre di reclusione, mentre non gi era intervenuta una nuova richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero per il reato di cui al capo 1. Il pubblico ministero, quindi, in data 26 aprile 2021 chiedeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche in ordine al reato ex art. 73 T.U. stup. di cui al capo 1 e il G.u.p., con il provvedimento del 27 aprile 2021, evidenziando la gravità del fatto accertato e formulando un giudizio negativo sulla personalità del condannato, trattandosi di soggetto plurirecidivo e inserito in contesti delinquenziali di elevato spessore, aveva applicato nei suoi confronti la massima misura custodiale. 1.2. Il Tribunale di Brescia, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto della richiesta di riesame di quest'ultimo provvedimento del G.u.p. del 27/04/2021, ha evidenziato che non poteva essere messa in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1, a seguito della sentenza di condanna dell'8 aprile 2021; che, inoltre, era condivisibile il giudizio espresso dal G.u.p. in ordine alla sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione del reato, alla luce della gravità del fatto accertato dal giudice della cognizione nel primo grado del giudizio (acquisto e successiva cessione di 2 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e dkIle modalità della condotta (disponibilità di ingenti somme di denaro, di sette telefoni cellulari, alcuni dei quali muniti di tecnologia anti-intercettazione), circostanze sintomatiche di uno stabile inserimento dell'imputato in contesti delinquenziali di elevato spessore criminale; che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tratto alcun positivo insegnamento dalle precedenti quattro condanne divenute definitive; che la censura difensiva volta a ridimensionare l'intensità delle esigenze cautelari, in ragione del buon comportamento tenuto dal condannato durante il tempo trascorso dapprima agli arresti domiciliari e successivamente in detenzione domiciliare per altra causa, era del tutto infondata, posto che il quadro cautelare si era aggravato per effetto dell'intervenuta sentenza di condanna (anche per il reato di cui al capo 1 per il quale era stata inizialmente esclusa la gravità indiziaria); che, inoltre, erano inconferenti le censure difensive volte a porre in evidenza le contraddizioni in cui sarebbe incorso il G.u.p. dopo la pronuncia della sentenza di condanna, dal momento che la modifica dell'originario titolo cautelare era stata imposta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'applicazione della misura custodiale in carcere solo se la pena edittale supera una determinata soglia; che l'applicazione della custodia cautelare in carcere era stata disposta all'esito del procedimento di condanna, sulla base di nuovi approdi investigativi; che il trascorrere del tempo non aveva escluso né attenuato il pericolo di recidiva; che a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la misura di sicurezza ex art. 86 T.U. stup.; che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta all'interno dell'abitazione indicata quale luogo di esecuzione della misura della detenzione domiciliare. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto che l'unico presidio idoneo a contenere il pericolo di recidiva era la custodia cautelare in carcere.2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché il Tribunale, in violazione del citato articolo, avrebbe confermato la decisione del G.u.p. solo in forza dell'intervenuta sentenza di condanna di primo grado (non definitiva in quanto appellata dall'imputato) e avrebbe omesso dì valutare che, considerando il periodo successivo alla sentenza di condanna, non vi era prova della sussistenza di una delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Il giudice di merito, quindi, si sarebbe limitato ad evidenziare la gravità del fatto e i precedenti penali, elementi non sufficienti per ritenere sussistenti le esigenze cautelari e, in ogni caso, successivi alla sentenza di condanna. Così facendo, il giudice di merito avrebbe applicato una misura cautelare per un titolo di reato diverso da quelli in ordine ai quali era stato già adottato l'originario provvedimento cautelare, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto; secondo il ricorrente, infatti, considerando il periodo successivo alla sentenza di condanna, era emersa l'adeguatezza e l'idoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari emerse, circostanza che rendeva del tutto inapproprìata l'applicazione della massima misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il G.u.p., con la precedente ordinanza del 20 aprile 2021, aveva sostituito la misura iniziale della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, ritenendo idonea a scongiurare i rischi cautelari tale ultima misura cautelare. Pertanto, il successivo provvedimento del 27 aprile 2021 del medesimo giudicante sarebbe contraddittorio con tale valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova premettere che il tenore letterale dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. istituisce uno stretto collegamento logico, prima ancora che cronologico, tra la valutazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e la decisione di condanna. Non solo, infatti, la norma enuncia la contestualità tra l'esame delle esigenze cautelari e la sentenza di condanna, ma colloca espressamente la valutazione dei presupposti da sottoporre a verifica, tra i quali inserisce anche l'esito del procedimento e gli elementi sopravvenuti al fatto, "a seguito della sentenza", così istituendo un evidente nesso tra la decisione e la e disamina dei rischi cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen. Il giudice, quindi, è tenuto a sviluppare un esame delle esigenze cautelari in rapporto con l'adeguatezza delle misure applicabili nel caso specifico, evitando dunque una cristallizzazione delle emergenze probatorie che abbiano - ma non necessariamente - costituito oggetto di un precedente giudizio cautelare. Ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., pertanto, l'organo giudicante, su istanza del pubblico ministero, deve tenere conto "anche", ma non esclusivamente, dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, successivamente alla sentenza, risulti la sussistenza delle esigenze cautelari; in altri termini, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363). Nel caso di specie, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, alla luce della gravità del fatto, così come accertato dal giudice di primo grado nella sentenza di condanna, sulla base di elementi sintomatici di per sé di uno stabile inserimento dell'imputato in contesti delinquenziali di elevato spessore criminale. Nel provvedimento impugnato, quindi, sono state valorizzate le concrete modalità del fatto, posto in essere con sistematica organizzazione di mezzi e con la disponibilità di luoghi a ciò deputati, nonché la disponibilità in capo all'imputato di ingenti somme di denaro contante (146.000,00 euro suddivisi in 12 pacchetti sottovuoto rinvenuti nella sua abitazione), di sette telefoni cellulari (alcuni dei quali muniti di una tecnologia non suscettibile di intercettazione) e di un'autovettura BMW di un valore incompatibile con il suo formale stato di disoccupazione. Il giudice di merito, per di più, ha espresso un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, trattandosi di soggetto già gravato da quattro condanne definitive, due delle quali per reati contro il patrimonio, e da cui non aveva all'evidenza attinto alcun positivo insegnamento. In modo ineccepibile, infine, il Tribunale ha argomentato la decisione impugnata evidenziando che anche dopo tali condanne l'odierno ricorrente aveva dimostrato totale indifferenza agli ordini dell'Autorità con stabili contatti con ambienti delinquenziali di elevato spessore, tanto da indurre il giudice della cognizione ad applicare nei suoi confronti la misura di sicurezza ex art. 86 T.U. stu p. 1.2. La Corte, inoltre, evidenzia che anche il secondo motivo di ricorso è CO C1/41 (1) infondato, posto che la modifica dell'originario titolo cautelare da parte del G.u.p. cf) , era stata determinata dai limiti imposti dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto il titolo in relazione al quale era in atto la misura detentiva era O) limitato ai capi per i quali l'imputato aveva riportato una condanna inferiore ad 2. 03, anni tre di reclusione, mentre l'applicazione della custodia in carcere disposta poi co con provvedimento del 27 aprile 2021 dallo stesso G.u.p. del Tribunale era conseguita alla sentenza di condanna che aveva affermato la penale CD responsabilità dell'imputato anche in relazione a fatti di cui al capo i ritenuti di E — particolare gravità e allarme sociale, ma esclusi dal precedente titolo della o E • custodia cautelare per l'assenza della specifica richiesta del pubblico ministero, con la conseguenza che nessuna contraddizione vi è tra le due valutazioni dello stesso G.u.p., essendo diversi i fatti di reato oggetto di valutazione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempim