CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti elettivamente domiciliati inRosarno (RC), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. (con sede in Roma, alla via Curtatone n. 3),rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Verona, al Vialedell’Agricoltura n. 7, in persona della procuratrice dott.ssa FrancescaCecconi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giustaprocura speciale allegata al controricorso.- controricorrente -Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la SENTENZA, n. cron. 596/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 5 marzo 2014, F.lli Zappia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali suoi fideiussori, citaronoMonte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. innanzi al Tribunale di Locricontestando la validità del contratto di mutuo ipotecario da € 700.000,00stipulato dalla prima, con l’Istituto di credito predetto, il 19 luglio 2004. Inparticolare, chiesero accertarsi la nullità di quel contratto, per simulazione edifetto/illiceità della causa; la nullità della clausola sugli interessi, perdifformità tra tasso dichiarato e applicato e violazione del divieto dianatocismo; l’usurarietà degli interessi, per superamento del tasso soglia.Domandarono, inoltre, il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ela declaratoria di invalidità delle garanzie accessorie.Nel corrispondente giudizio, recante il n.r.g. 400/14, si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la prescrizione del diritto degli attori allaripetizione dei versamenti effettuati e concludendo, comunque, per il rigettodelle avverse domande perché inammissibili ed infondate.Riunito a quel giudizio un altro procedimento, pendente tra le stesseparti, introdotto dagli odierni ricorrenti a seguito di notifica di atto di precettoconseguente il mutuo per far valere gli stessi vizi sopra enumerati, e compiutal’istruzione a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, l’adito tribunale, consentenza del 5 ottobre 2019, n. 984, respinse tutte le domande attrici.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Il gravame promosso contro quella decisione da F.lli Zappia di ZappiaZappia e [OSCURATO:PERSONA] – nel quale si costituì [OSCURATO:SOCIETA].,affermando di essere divenuta proprietaria dei crediti contestati dagliappellanti a seguito di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco,pubblicizzata mediante avviso nella [OSCURATO:PERSONA] n. 151 del 23 dicembre2017, e contestando le ragioni dell’impugnazione – fu integralmente rigettatodall’adita Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 giugno2025, n. 596.Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) negò cheil finanziamento impugnato fosse un mutuo di scopo, in quanto la meraenunciazione nella scheda contrattuale della finalizzazione dell’erogazionealla costruzione di un impianto produttivo costituiva una esteriorizzazione deimotivi che avevano indotto il mutuatario alla stipulazione, ma non vincolavala controparte, poiché, a tal fine, sarebbe stato necessario che la destinazioneenunciata assumesse rilievo nel sinallagma, e quindi fosse di interesse ancheper il mutuante. Questa conclusione era avvalorata dalla circostanza che,nella richiesta di finanziamento, la società finanziata aveva fatto riferimentoad una destinazione delle somme composita ed inclusiva anche delripianamento di passività pregresse, sicché, nel complesso, era ininfluente laconcreta destinazione dell’importo mutuato; ii) considerò inconsistente ladoglianza afferente l’invalidità della seconda consulenza tecnica sulla scortadella quale il Tribunale di Locri aveva assunto la sua decisione. Invero, lacircostanza che, nell’impartire i relativi quesiti, il giudice avesse manifestatoun mutamento di orientamento rispetto a quello assunto in precedenzacostituiva un tratto innocuo dell’attività del magistrato, assolutamentefisiologico in quanto condizionato dall’evoluzione del formantegiurisprudenziale; iii) ritenne che, al fine della verifica dell’usurarietà delmutuo, non potesse computarsi la commissione di estinzione anticipata, nonessendo un onere collegato all’erogazione del credito, bensì volto adindennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dallamancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con ilNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026piano di ammortamento disatteso per effetto dell’anticipato scioglimento; iv)ricordò che la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che l’adozione delpiano di ammortamento cd. alla francese, al fine di elaborare il programmadi restituzione delle rate, non fosse causa di nullità parziale del contratto, perindeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto, e che il contratto dimutuo integrasse titolo esecutivo, a favore del mutuante, in tutti i casi in cuila somma mutuata era stata effettivamente, quand’anche con meraoperazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi avevaassunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla;v) escluse, infine, la possibilità procedere al cumulo materiale delle sommedovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, alfine della determinazione del tasso effettivo globale, stante la diversafunzione perseguita da detti interessi.3. Per la cassazione di questa sentenza, F.lli Zappia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eresistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da doValues.p.a., mentre è rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]In data 14/17 novembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 23/24 dicembre 2025, i ricorrenti suddetti hanno chiestola decisione del proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, entrambe le particostituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1418 c.c. - viziodi motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si contesta alla cortedistrettuale di avere erroneamente escluso la nullità del contratto di mutuoper simulazione e difetto di causa, nonostante fosse emerso chiaramente chela somma mutuata era stata utilizzata per finalità diverse da quelle dichiarate;Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1283 c.c.- omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si ascrive alla corteterritoriale di avere omesso di prendere posizione sull’indeterminatezza deltasso di interesse (in particolare, sulla difformità accerta tra il tasso dichiaratoin contratto del 4,56% e quello effettivamente applicato del 6,32%) ederroneamente escluso l’illegittimità del piano di ammortamento cd. allafrancese;III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., della legge108/1996 e dell’art. 1815 c.c. - nullità della seconda CTU», per avere la cortedi appello omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dall’accertamentodel c.t.u. secondo cui il contratto prevedeva meccanismi automatici diapplicazione della commissione di estinzione anticipata che determinavanotassi usurari anche nelle ipotesi di inadempimento;IV) «Violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia su questionidecisive», censurandosi la sentenza impugnata per omessa pronuncia suquestioni decisive per il giudizio.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente inammissibile perplurime ragioni.Innanzitutto perché, per come concretamente argomentato, prospettagenericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censuremotivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività deimotivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento dellagiurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversaimpropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno diciascun motivo, le singole censure (cfr., ex aliis, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 8671, 3284 e 2115 del 2025; Cass. nn. 33778, 26383e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn.35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024;Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018).È sicuramente vero, peraltro, che, “In tema di ricorso per cassazione,l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazionedel motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, difatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati” (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n.9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto,però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per comeconcretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, ledoglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, motivazionali e diviolazione di legge, in modo tale da consentirne un loro esame separato,come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice ilcompito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad unodei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.1.1. In secondo luogo, perché non considera che giusta l’art. 360, comma4, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dald.lgs. n. 149 del 2022, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. non è invocabile nelle ipotesi (verificatasi nella specie), di cd. doppiaconforme.1.2. In terzo luogo, laddove intende dolersi di una motivazionecontraddittoria ed insufficiente della sentenza impugnata (cfr. pag. 7 delricorso), dimentica che siffatte tipologie di vizio motivazionale non sono piùNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026denunciabili in Cassazione, atteso che l'attuale testo dell'art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile,ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 21 giugno2025: i) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimitàsulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 20894, 20307 e 8671 del 2025; Cass. nn.26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn.26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" – tutte fattispecie qui palesemente insussistenti – esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso sensoanche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022;Cass. n. 28390 del 2023); ii) riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.30564, 27505 e 2413 del 2023; Cass. n. 35823 del 2022; Cass., SU, n. 23650del 2022; Cass. nn. 2195 e 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU,n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicchésono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente,Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417,14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn.9351, 2195 e 595 del 2022).1.3. Infine, la censura prospettata con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile posto che si risolve in un’inammissibilecontestazione dell’esito dell’interpretazione complessiva del contratto dimutuo come fornita dalla corte distrettuale, di cui, peraltro, nemmeno riportale pattuizioni essenziali.In tal modo, i ricorrenti mostrano di non considerare che, come ancorarecentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 13621 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati,governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del lorosignificato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce untipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sededi legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale(essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e dellenorme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate,puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbediscostato. Nulla di tanto emerge dal motivo in esame) e nel caso di riscontrodi una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da nonconsentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alladecisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principiodell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). In altri termini,il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, cheNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, edafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontàprivata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con laprecisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questionerelativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio,in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto”decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementifattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).A tanto va solo aggiunto, in via assolutamente dirimente, che le SezioniUnite di questa Corte, con la recente sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841,hanno sancito che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con laconseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, siverifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnatamaterialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatariomedesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrarioche le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresseesposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo taledestinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei allafattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contrattodi mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per plurimeragioni.Anch’esso, al pari del primo: i) prospetta cumulativamente censure nonomogenee (vizio motivazionale ed errores in iudicando), sicché basta quirichiamare quanto si è già spiegato nel precedente § 1.; ii) non considera che,giusta l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., nel testo, qui applicabile rationetemporis, modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il vizio di cui all’art. 360,Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è invocabile nelle ipotesi (verificatasi nellaspecie), di cd. doppia conforme; iii) dimentica che l'attuale testo dell'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e quiapplicabile ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendentequestioni o argomentazioni (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata,in proposito, nel precedente § 1.2.), sicché sono inammissibili le censure che,come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo aquest'ultimo profilo (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale riportata, sulpunto, nel precedente § 1.2.).2.1. La censura prospettata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., poi, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,considerato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 29maggio 2024, n. 15130, hanno stabilito che “In tema di mutuo bancario, atasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano diammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancataindicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazionecomposto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto,per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né perviolazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattualie dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Né le argomentazioni dellaodierna censura offrono significativi spunti per rimeditare tale soluzione.2.2. Inammissibile, infine, si rivela la censura in esame laddove ascrivealla corte territoriale di avere omesso “di pronunciarsi sulla difformitàaccertata tra il tasso dichiarato in contratto (4,56%) e quello effettivamenteapplicato (6,32%)».Posto, invero, che alcunché è dato leggere, in proposito, nella sentenzaimpugnata, non resta che rimarcare che, per giurisprudenza pacifica di questaCorte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 delNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/20262021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del2024; Cass. n. 19277 del 2025), qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specificoautosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019;Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - nella specie rimastoassolutamente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità,dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo esecondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nelgiudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuoviquestioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712del 2018).3. Il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come “quarto”) èanch’esso complessivamente inammissibile.Invero, laddove sostiene che “La Corte d’Appello ha erroneamenteescluso l’usurarietà degli interessi, basandosi su una seconda consulenzatecnica nulla e inutilizzabile, redatta da un giudice che successivamente si èastenuto per gravi ragioni di convenienza”, lo stesso, a tacer d’altro, non siconfronta adeguatamente con le puntuali argomentazioni con cui lamedesima corte ha negato la nullità di quella consulenza e l’invocato difettodi imparzialità del giudice che l’aveva disposta (cfr. pag. 4-5 della sentenzaimpugnata). In parte qua, dunque, la censura nemmeno appare rispettosa diquanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026pag. 8 e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 ess. della motivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr. pag. 7-8 dellamotivazione), da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr. pag. 11-12 della motivazione)e da Cass. n. 19277 del 2025 (pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore dellequali “l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, nonsolo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […],ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo"decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo diimpugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schemanormativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni perle quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea,con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisognaidentificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modoidoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in unacritica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono eda esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamentesanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ."(così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in sensoanalogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01,nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, nonNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018,n. 22478, Rv. 650919-01)”.3.1. Per il resto, la doglianza si risolve, sostanzialmente, nel contestarel’interpretazione fornita dalla corte territoriale, richiamando, in proposito lapertinente giurisprudenza di legittimità, all’art. 9 del Capitolato regolante ilmutuo, quanto al concreto ambito applicativo della commissione di estinzioneanticipata ivi prevista.Pertanto, possono richiamarsi anche qui i principi tutti già ricordati alprecedente § 1.3., altresì evidenziandosi, in ogni caso, un difetto disufficienza della doglianza medesima. Invero, i ricorrenti sostengono che,accanto alla commissione di estinzione anticipata, il contratto di mutuoprevedeva anche una commissione per l’inadempimento, a loro direcoincidente con la prima: pertanto, come condivisibilmente osservato dalladifesa della controricorrente, essi avrebbero dovuto dettagliatamenteargomentare che per entrambi i casi di risoluzione anticipata del rapportoandasse imputata al mutuatario una stessa voce di costo; che questa, quindi,fosse effettivamente dovuta in conseguenza del prestito del danaro especificamente della mora; che la stessa, pacificamente non conteggiata afronte dell’estinzione anticipata, nemmeno lo fosse quale onere dovuto afronte dell’inadempimento e, quindi, che realmente il giudice di merito, permezzo del consulente tecnico, avesse in concreto omesso di valutare sel’importo in questione dovesse, o meno, essere conteggiato tra i costi delrapporto in quanto compensativo della mancata esecuzione della prestazioneda parte del mutuatario. Tanto, però, non evince dal concreto argomentaredella censura in esame, sicché questa Corte nemmeno può valutarne leconcreta decisività.4. Il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come “quinto”),infine, presenta profili di manifesta infondatezza e di manifestainammissibilità.Giova premettere, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non bastala mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria laNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass.n. 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). IlGiudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente diogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultandonecessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, edovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilieviche, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che: i) ilvizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del casoconcreto - non ricorre laddove, seppure manchi una specificaargomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte ne comporti il rigetto (cfr. Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652del 2020); ii) la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione ècensurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e,dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì comeviolazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzioneimplicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltreche utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo dilegittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Cass. n. 4024del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953del 2020).4.1. Fermo quanto precede, i ricorrenti ascrivono alla corte d’appello dinon essersi pronunciata: i) sulla esigibilità dell’astensione del giudice di primogrado, allorché ha commissionato la seconda consulenza tecnica d’ufficio; ii)sull’utilizzabilità delle risultanze della prima perizia, che aveva accertato ilsuperamento del tasso soglia usura; iii) sulle richieste di integrazioneNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026formulate dagli appellanti onde ottenere l’accertamento dell’usurarietà eindeterminatezza degli interessi, della violazione dell’art. 1283 c.c.; iv) sulrisarcimento del danno invocato a fronte dell’illegittimità della segnalazionenella Centrale dei Rischi e sulla denuncia di violazione degli obblighi di buonafede e correttezza contrattuale.4.2. Circa la prima di tali questioni, si legge nel motivo che “Pur avendola Corte d’Appello affrontato ai punti 13 e 14 della sentenza la questionedell’astensione del giudice di primo grado, la sua valutazione risulta erroneae contraddittoria rispetto ai principi consolidati in materia di terzietà eimparzialità del giudice”. Da ciò la manifesta infondatezza, in parte qua, dellacensura posto che è del tutto evidente che la pretesa erroneità econtraddittorietà delle argomentazioni utilizzate dalla corte territoriale sulpunto certamente non sarebbe riconducibile al vizio di omessa pronuncia, matutt’al più, a quello di violazione di legge e/o di vizio motivazionale (ci sarebbestata, cioè, non già un’omissione di pronuncia, bensì una pronunciaasseritamente errata o contraddittoria).4.3. Circa l’asserita omissione di pronuncia sulle questioniprecedentemente indicate sub ii) e iii), la sua complessiva inammissibilità sifonda sul duplice rilievo che, da un lato, la corte distrettuale haespressamente spiegato le ragioni dell’accertato superamento del tasso sogliasia quanto agli interessi corrispettivi che con riguardo a quelli moratori (cfr.pag. 6-7 della sentenza impugnata, corredata da richiami alla pertinentegiurisprudenza di legittimità); dall’altro, che, secondo il qui condivisoorientamento di questa Corte, “il vizio di omessa pronuncia che determina lanullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante aifini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizionedi accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorieper le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione” (cfr., e multis, Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass.n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016), sempre che, concretamenteNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026proponibile e da rapportarsi, peraltro, al testo novellato dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ. in precedenza richiamato.4.4. Con riguardo, infine, all’ulteriore omissione di pronuncia prospettatasulle questioni precedentemente indicate sub iv), la sua complessiva,manifesta infondatezza deriva dal rilievo che la corte distrettuale haespressamente affermato che, “attesa l'infondatezza d’ogni motivo d'appello,la decisione del Tribunale va confermata, e l'epilogo concreto del giudizio disecondo grado preclude ogni valutazione delle domande risarcitorie pureproposte dagli appellanti: questi – infatti – non hanno patito alcun danno pereffetto del comportamento della banca, la legalità del cui operato è stata –invece – accertata dalla (appunto incensurabile) sentenza del Tribunale diLocri, affermativa dell'inesistenza di condotte illegittime da parte dell'Istitutoerogatore del mutuo”. È chiarissima, dunque, l’insussistenza della omissionedi pronuncia come lamentata”.3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che,pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che lestesse non sono state in alcun modo confutate dai ricorrenti nella loromemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 23 aprile 2026, e che, giustala recente decisione resa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, «dinanzi ad unaproposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei ariconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustratainammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retoricae un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass.Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio disemplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bisc.p.c.» (cfr., nello stesso senso, in motivazione, anche la più recente Cass. n.5616 del 2026).3.1. Va rilevato, tuttavia, che, nella loro suddetta memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., invece, i ricorrenti hanno eccepito la carenzalegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro mai contestata in precedenza.In particolare, hanno dedotto che, «In primo grado, si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., che ha resistito alle domande fino alla sentenza n.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026984/2019 del Tribunale di Locri pronunciata nei suoi confronti. In appello, gliodierni ricorrenti hanno citato [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (nellaqualità di procuratrice di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). MPS [OSCURATO:PERSONA].p.a., pur citata, non si è costituita in appello. Si è costituita, invece, [OSCURATO:SOCIETA]., affermando di essere cessionaria del credito. […]. Consentenza n. 390/2025 del 5 luglio 2025, il Tribunale di Locri, nella causa civilen. 861/2024 R.G. (opposizione all'esecuzione proposta dagli odierniricorrenti), ha accertato che: “[OSCURATO:SOCIETA]. non ha titolo perproseguire l'esecuzione forzata avente il numero 42/2015 R.G.Es. qualesuccessore inter vivos a titolo particolare di MPS [OSCURATO:PERSONA] perle [OSCURATO:SOCIETA].” […]. Tale accertamento è stato operato in contraddittoriotra le stesse parti dell'odierno giudizio di cassazione, sul medesimo creditoderivante dal contratto di mutuo del 19 luglio 2004. […]. Nel caso di specie,[OSCURATO:SOCIETA]. non era parte in primo grado, MPS [OSCURATO:PERSONA].p.a. (parte in primo grado) non si è costituita in appello, il Tribunale di Locri(seppur in altro giudizio) ha accertato che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha fornitoprova della titolarità del credito, la sentenza di appello è stata pronunciatanei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. La sentenza n.596/2025 è quindi nulla per carenza di legittimazione passiva del soggettonei cui confronti è stata pronunciata».Contestualmente a detta memoria, inoltre, i medesimi ricorrenti hannodepositato copia della menzionata sentenza del Tribunale di Locri n.390/2025, apparentemente successiva a quella (pubblicata il 21 giugno2025) qui oggetto di impugnazione.pagina 1, nella nota contrassegnata dal n. 1, si legge che “Con comparsa dicostituzione e risposta depositata in data 03/12/2020, si costituiva in gradodi appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. […], nella sua qualità di procuratricedi [OSCURATO:SOCIETA]. […]”; ii) nell’appena menzionata comparsa dicostituzione e risposta, era stato dedotto, tra l’altro, che, «in virtù di contrattodi cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato in data 20dicembre 2017, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/20261 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e dell'art. 58 del testo Unico delleleggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), diseguito T.U.B., [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquistato pro soluto da MPS CapitalServices Banca per le [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti aventi le caratteristiche indicatenell'atto di cessione; dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediticeduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 23 dicembre 2017 –Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.; tra icrediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato dallaMPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. e riguardato dalla sentenzaimpugnata; [OSCURATO:SOCIETA]. ha conferito l’incarico di “soggetto incaricatodella riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento conle funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” alla [OSCURATO:SOCIETA]. […]; si costituisce, nel giudizio di seconde cure,l’[OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratore di [OSCURATO:SOCIETA].».È innegabile, dunque, che [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita, tramitela procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., fin dall’inizio del giudizio di gravameintrapreso dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte di appello di ReggioCalabria.Nella sentenza oggi impugnata, resa all’esito di quel giudizio, nulla è dettocirca eventuali contestazioni in quella sede sollevate dagli appellanti conriguardo alla qualità ed alle ragioni della costituzione, in detta sede, di [OSCURATO:SOCIETA]., né simili contestazioni sono state sollevate nell’odiernoricorso di F.lli Zappia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], privo, in proposito,di specifici motivi di censura.Orbene, se è sicuramente vero che, nel passaggio da un grado ad un altrodel giudizio, deve trovare applicazione il principio, ormai consolidato, secondocui il soggetto che proponga impugnazione, oppure vi resista, nell’asseritaqualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era statoparte nel precedente grado, deve non soltanto allegare la propria legitimatioad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio danteNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026causa, ma altresì fornire la prova ― la cui mancanza, attenendo alla regolareinstaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabiled’ufficio ― delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla suasuccessione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr., inmotivazione, Cass. n. 33966 del 2025. In senso sostanzialmente conforme sivedano anche Cass. n. 26855 del 2025, secondo cui la parte che si affermisuccessore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendola prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che lacontroparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta; Cass.n. 25860 del 2024; Cass. n. 34373 del 2023), è parimenti innegabile che,come ribadito dall’appena citata Cass. n. 33966 del 2025, «la prova dellacessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro dellacessione, ove le circostanze non siano pacifiche, può essere data con ognimezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomentidi prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. anche dalcomportamento delle parti».Da ciò consegue, allora, che, di fronte all’avvenuta costituzione inappello, fin dal suo inizio, di [OSCURATO:SOCIETA]. (tramite la procuratriceItalfondiario s.p.a.), proprio l’assenza di qualsivoglia contestazione, in quellasede, da parte degli appellanti, oggi ricorrenti, circa la qualità e le ragionidella sua costituzione ivi addotte dalla società predetta, induceragionevolmente a concludere che la titolarità del credito lì ancora indiscussione, in capo all’appellata, fosse stata ritenuta sussistente, benchéimplicitamente, dalla corte distrettuale.i) Cass., SU, n. 2951 del 2016 ha sancito che: i-a) «La titolarità dellaposizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spettaall'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento diNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto»; i-b) «Lecontestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controversodedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase delgiudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assumavalore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, fermele eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fattiimpeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagliè rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»;ii) giusta quanto sancito da Cass., SU, n. 7925 del 2019, «La decisionedella causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sullalegittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito lapremessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti,posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltantoove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio»;iii) secondo Cass., SU, n. 24172 del 2025 (cfr. pag. 31 e ss. dellamotivazione), il difetto di legitimatio ad causam costituisce un vizio inficianteun requisito “fondante” il processo, sicché la corrispondente questione èestromessa dall’area di copertura del giudicato implicito. Secondo talepronuncia, invero, «La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicitole questioni processuali “fondanti” si prospetta come necessaria implicazionedi una comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanziecostituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valoristrutturali del processo, all’esito della quale quest’ultime devono essereritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009;Cass., S.U., n. 9611/2024)»;iv) alla stregua di Cass. n. 25368 del 2011, infine, «Il difetto dilegittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativoastratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che,pur risultando decisiva per l'esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque,afferendo in senso lato al "merito"), è rilevabile anche in sede di legittimitàalla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosaNumero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto didiscussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che laquestione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti allaCorte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali devesvolgersi l'attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio dicassazione».Ne consegue, allora, che, nella specie, la mancata, tempestivaformulazione di uno specifico motivo di censura nell’odierno ricorso ha resoormai non più discutibile quell’accertamento, implicito, della corte di appellocirca la legittimazione della ivi costituitasi [OSCURATO:SOCIETA]., dovendosiricordare, peraltro, che, come ripetutamente chiarito dalla qui condivisagiurisprudenza di legittimità, la memoria di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. nonpuò contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., emultis, Cass. n. 8668 del 2025; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 17893 del2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097del 2006).Resta solo da aggiungere, comunque ed in via assolutamente dirimente,che la sentenza prodotta dai ricorrenti contestualmente al deposito dellamemoria predetta, è sfornita di qualsivoglia certificazione di cancelleria, exart. 124 disp. att. cod. proc. civ., circa il suo avvenuto passaggio in giudicato,sicché, allo stato, nemmeno potrebbe costituire idonea dimostrazione diquanto dai primi dedotto con la medesima memoria.4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di F.lli Zappia di ZappiaZappia e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile,restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi parte controricorrente.4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), vadisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), i ricorrenti suddetti vanno condannati, nei confronti della costituitasiparte controricorrente, al pagamento, in solido tra loro, della sommaequitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamentodell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.lli Zappia diZappia [OSCURATO:SOCIETA]., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 17951/2025Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 15185/2026Data pubblicazione 20/05/2026Vincenzo Zappia e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna al pagamento, insolido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dellacostituitasi controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Condanna F.lli Zappia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché FrancescoZappia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]