CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione criminosa, e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 14.10.2024 dal Tribunale di Potenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre a 750 euro di multa, per il reato di furto con strappo aggravato e continuato di quattro collane d'oro, sottratte alle persone offese all'interno di una discoteca, approfittando della situazione di minorata difesa costituita dalle condizioni di affollamento e di scarsa illuminazione del locale, che impedivano alle vittime una pronta reazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso avverso la citata sentenza d'appello tramite il difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata, che non avrebbe risposto realmente ai motivi di appello volti ad escludere che il ricorrente sia l'autore dei furti, e si sarebbe limitata a richiamarsi alle argomentazioni della decisione di primo grado, non trattando in particolare il motivo sull'inutilizzabilità delle prove costituite da screenshot acquisiti dalla polizia giudiziaria in fase di indagine — della cui utilità il ricorso dubita - e dal fascicolo fotografico. Non potrebbe, pertanto, venire in considerazione il consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Piuttosto, andrebbe considerato che, in tema di vizio di motivazione, il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado. Infine, i riferimenti alle testimonianze che proverebbero il riconoscimento del ricorrente e il suo coinvolgimento nel reato sono generici. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di considerare l'applicabilità 2dell'istituto della continuazione tra la condanna al centro del presente processo e due precedenti sentenze passate in giudicato. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione criminosa e l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'omessa risposta sulla richiesta di applicazione della continuazione criminosa, mentre è inammissibile quanto al primo motivo. 2. La difesa ritiene nel primo motivo di censura che la sentenza impugnata non abbia risposto ai dubbi di merito avanzati dall'atto di appello. In proposito, va rammentato come sia affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01). Tuttavia, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le ultime, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). 2.1. In effetti, nel caso di specie, la sentenza non brilla per completezza argomentativa, fondandosi molto sul richiamo alle ragioni esposte dal giudice di primo grado, neppure richiamate con precisione o il riferimento a qualche più rilevante aspetto. D'altra parte, il ricorso non si lascia apprezzare a sua volta per chiarezza e precisione di contenuti specifici, limitandosi nella gran parte a richiamare la giurisprudenza consolidata sulle regole argomentative in caso di doppia pronuncia conforme (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; 3Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), regole che valgono - si badi - per la Corte di cassazione quando deve esercitare il proprio sindacato sulla tenuta motivazionale complessiva di un impianto decisorio costituito, in primo e secondo grado, da esiti e linee ricostruttive tra loro coerenti; ma non possono certo servire ad esonerare il giudice di appello dal suo onere di rispondere ai motivi di impugnazione. Ed infatti, in tema di vizio di motivazione, il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859 - 01). Se tali premesse di critica da parte del ricorrente sono esatte, tuttavia, il ricorso non si muove secondo quelle direttrici di specificità tracciate dalla giurisprudenza di legittimità consolidata. 2.2. La tesi difensiva, in sintesi, contesta l'individuazione del ricorrente quale autore dei reati, facendo leva sulla critica alla valenza di alcuni screenshot telefonici, utilizzati come prova, e all'utilizzabilità di essi e del fascicolo fotografico pure acquisito. Ebbene, il ricorrente dimentica che, per consentire il sindacato del giudice di legittimità sulla richiesta di inutilizzabilità di prove a carico, quali sono, nel caso di specie, gli screenshot telefonici evocati, la difesa ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Tale onere non è stato soddisfatto dal motivo di ricorso, piuttosto generico nel lamentare il mancato esame di testimoni ai quali, invece, la sentenza impugnata si richiama, sottolineandone l'attendibilità e decisività proprio sul piano del riconoscimento del ricorrente quale autore dei reati; nonché aspecifico nel rappresentare l'inutilizzabilità dell'album fotografico - non si comprende neppure se ci si riferisce a quello usato per il riconoscimento - e degli screenshot acquisiti, dei quali non si richiama neppure il contenuto, non consentendo al Collegio di valutarne in alcun modo la rilevanza. 3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. La Corte di appello non ha dato alcuna risposta al motivo di impugnazione, pur enunciato specificamente nella quarta ragione di appello dedotta. 4In particolare, si chiedeva di valutare il riconoscimento della continuazione criminosa tra i reati oggetto del processo e quelli per i quali sono intervenute condanne definitive con le sentenze n. 8218 del 2024, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 05.07.2024 nel proc. RGNR 7284/23 (irrevocabile il 30.11.2024), e n. 1945 del 2024, emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel proc. RGNR 1856/2023 (irrevocabile il 07.05.2025). La sentenza impugnata ha omesso ogni valutazione specifica riguardo alla richiesta difensiva, invece puntuale nel descrivere le proprie ragioni di evocata omogeneità tra i reati decisi dalle sentenze di condanna passate in giudicato (che si sostiene essere state prodotte in giudizio) e quella presente, avuto riguardo al fatto che si tratta di imputazioni di reato analoghe e per fatti commessi nel medesimo arco temporale (marzo/aprile 2023), a dimostrazione del medesimo disegno criminoso che le permeerebbe. Tali considerazioni devono essere al centro di un nuovo giudizio che le prenda effettivamente e specificamente in esame. 4. La sentenza, in conclusione, deve essere annullata limitatamente all'omessa risposta relativa alla richiesta di riconoscimento della continuazione criminosa tra i reati di cui alle sentenze indicate passate in giudicato e quelli presenti, con rinvio alla Corte di appello di Salerno ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M')t rThRTO bab ix4 Be -no9te 5