CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. conformandola a quella della pena principale, la sentenza del Tribunale di Torino del 8 marzo 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, 219, primo comma, e 223 I. fall. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale fraudolenta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di proFili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione - in ordine all'accertamento della rilevanza del nuovo episodio criminoso in rapporto alla natura ed al tempo dei precedenti penali - non emergenti dal provvedimento impugnato (in partic:olare, il giudice di merito ben chiariva come i precedenti specifici giustificassero la contestata recidiva connotata da condanne ricorrenti nel tempo, anche specifiche, in relazioni alle quali risultava difficile escludere che la responsabilità per bancarotta non fosse prova evidente della maggiore pericolosità e della più spiccata colpevolezza del reo; si veda pag. 3 della motivazione) e comunque i precedenti di cui ai nn. 6 e 7 del casellario giudiziale sono di per se stessi sufficienti ad integrare la contestata recidiva (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in faivore della Cassa delle ammende. Così