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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 51465/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Cote d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

All'imputato era stato contestato di aver sottratto energia elettrica mediante manomissione con l'allaccio abusivo sulla rete di distribuzione di bassa tensione di [OSCURATO:SOCIETA]. con aggancio alla presa della retro tavola priva del contatore.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato.

Con unico motivo lamenta violazione di legge.

L'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, che ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva - tra l'altro - l'ipotesi in cui vi sia anche la contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Nel caso di specie, l'aggravante non era stata contestata, né era stata proposta una valida querela.

La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto, rigettando il motivo di gravame, che la querela fosse stata ritualmente proposta.

L'atto, invece, presentava plurimi vizi e, segnatamente: 1) l'atto di denuncia querela era sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA], privo dei poteri di rappresentanza generale della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto responsabile di una mera struttura organizzativa ( la struttura organizzativa pronto intervento); 2) al predetto [OSCURATO:PERSONA] risultava conferita una procura speciale da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], non già in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ma in qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stata dimostrata, dunque, la fonte dei poteri di rappresentanza del predetto [OSCURATO:PERSONA]; 3) sussisteva inoltre un difetto formale della procura speciale, che non era autenticata, in contrasto alle prescrizioni di cui all'art. 122 cod. proc. pen.

Inoltre, i poteri conferiti dalla procura speciale si riferivano alla presentazione di denunce di furto relative alla sottrazione di materiale, tra i quali non rientrava l'ipotesi del furto di energia elettrica.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che la mancanza di valida querela era stata dedotta con specifico motivo di gravame sul punto e che la sentenza impugnata è stata emessa il 28 febbraio 2023, successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022.

3. Venendo all'esame della doglianza formulata, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui l'art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto della società in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro).

Al di fuori dell'ipotesi descritta - nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato - la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, imputato P.G., Rv. 235939 - 01; Sez. 2 - n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077 - 01, Sez. 2 - n. 45402 del 25/09/2019, Paunovic, Rv. 277767 - 01; Sez. 2 - n. 29775 del 16/09/2020, Ferrero, Rv. 279878 - 01).

4. Tanto premesso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], autore della denuncia querela, non risulta essere l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], presidente del consiglio di amministrazione o comunque investito, in forza di legge o di statuto, dei poteri di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA].

Il predetto querelante ha infatti agito in forza dei poteri conferitigli da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, non è il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], ma responsabile della [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è, quindi, alcuna dimostrazione del potere di rappresentanza della società in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente potere di conferire procura speciale.

4.1. In ogni caso, è decisivo rilevare che la procura speciale in atti è totalmente priva delle forme previste dalla legge ( art. 122 cod. proc. pen.), in quanto non reca la firma autenticata del sig. [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ha conferito la procura speciale al querelante [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 34547 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bannetta, Rv. 227424 - 01).

5. Consegue a quanto esposto che, in mancanza di valida querela in atti, il motivo di ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della querela.

Roma, 15 novembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i nte L reena n..A, h' Salv r Dovere DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Cote d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver sottratto energia elettrica mediante manomissione con l'allaccio abusivo sulla rete di distribuzione di bassa tensione di [OSCURATO:SOCIETA]. con aggancio alla presa della retro tavola priva del contatore. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato. Con unico motivo lamenta violazione di legge. L'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022, che ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen., ha reso il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva - tra l'altro - l'ipotesi in cui vi sia anche la contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Nel caso di specie, l'aggravante non era stata contestata, né era stata proposta una valida querela. La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto, rigettando il motivo di gravame, che la querela fosse stata ritualmente proposta. L'atto, invece, presentava plurimi vizi e, segnatamente: 1) l'atto di denuncia querela era sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA], privo dei poteri di rappresentanza generale della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto responsabile di una mera struttura organizzativa ( la struttura organizzativa pronto intervento); 2) al predetto [OSCURATO:PERSONA] risultava conferita una procura speciale da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], non già in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ma in qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stata dimostrata, dunque, la fonte dei poteri di rappresentanza del predetto [OSCURATO:PERSONA]; 3) sussisteva inoltre un difetto formale della procura speciale, che non era autenticata, in contrasto alle prescrizioni di cui all'art. 122 cod. proc. pen. Inoltre, i poteri conferiti dalla procura speciale si riferivano alla presentazione di denunce di furto relative alla sottrazione di materiale, tra i quali non rientrava l'ipotesi del furto di energia elettrica. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che la mancanza di valida querela era stata dedotta con specifico motivo di gravame sul punto e che la sentenza impugnata è stata emessa il 28 febbraio 2023, successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022. 3. Venendo all'esame della doglianza formulata, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui l'art. 337 cod. proc. pen., nel prevedere che la querela proposta nell'interesse di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione debba contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, si riferisce all'ipotesi in cui la persona fisica agisce in nome e per conto della società in forza del rapporto organico, in quanto titolare del potere di rappresentanza conferitole, dalla legge o dallo statuto, in virtù della carica ricoperta (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato o altro). Al di fuori dell'ipotesi descritta - nella quale la dichiarazione si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato - la querela può essere proposta da altro soggetto, in nome e per conto del querelante, solo in forza di una procura speciale che deve soddisfare tutti i requisiti prescritti dall'art. 122 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4996 del 19/12/2006, imputato P.G., Rv. 235939 - 01; Sez. 2 - n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077 - 01, Sez. 2 - n. 45402 del 25/09/2019, Paunovic, Rv. 277767 - 01; Sez. 2 - n. 29775 del 16/09/2020, Ferrero, Rv. 279878 - 01). 4. Tanto premesso, il sig. [OSCURATO:PERSONA], autore della denuncia querela, non risulta essere l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], presidente del consiglio di amministrazione o comunque investito, in forza di legge o di statuto, dei poteri di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. Il predetto querelante ha infatti agito in forza dei poteri conferitigli da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, non è il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], ma responsabile della [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è, quindi, alcuna dimostrazione del potere di rappresentanza della società in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e del conseguente potere di conferire procura speciale. 4.1. In ogni caso, è decisivo rilevare che la procura speciale in atti è totalmente priva delle forme previste dalla legge ( art. 122 cod. proc. pen.), in quanto non reca la firma autenticata del sig. [OSCURATO:PERSONA], soggetto che ha conferito la procura speciale al querelante [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 34547 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bannetta, Rv. 227424 - 01). 5. Consegue a quanto esposto che, in mancanza di valida querela in atti, il motivo di ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di querela. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della querela. Roma, 15 novembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i nte L reena n..A, h' Salv r Dovere DEPOSIT
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