CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeDominicis-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1503/2023depositata il 20/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali,subiti per essere stato sottoposto a indagini preliminari due volte aNumero registro generale 10452/2024Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 13535/2026Data pubblicazione 10/05/2026seguito di denuncia/querela sporta dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione al suo asserito assenteismo dal posto di lavoro (Comune diCampli) e il 21.8.2015 per aver intimato ai propri dipendenti di nonindossare i prescritti indumenti antinfortunistici. Entrambi iprocedimenti (n. 6914/15 RGNR e n. 547372015 RGNR) venivanoarchiviati, a seguito di opposizioni da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA],con ordinanze del GIP del Tribunale di Teramo del 24.11.2016 e del3.2.2017. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 1006/2021,dichiarava improcedibile la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], data lamancata stipula della convenzione di negoziazione assistita nonostantel’adesione del convenuto all’invito formulato dall’attore, rilevando che laparte attrice, ricevuta la disponibilità della controparte, non si era2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. La Corte d’Appello di L’Aquila,con la sentenza n. n. 1503/2023, confermando la sentenza di primogrado, rigettava il gravame.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. PieroDi Antonio si è difeso con controricorso e ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. In via pregiudiziale emerge – come eccepito dal controricorrente -l’inammissibilità del ricorso per tardività.5. Dagli atti risulta, infatti, che la sentenza impugnata è stata pubblicata il20/10/2023 e ritualmente notificata, ai fini della decorrenza del terminebreve di impugnazione, a mezzo posta elettronica certificata aldomicilio digitale del procuratore costituito,all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in data23/10/2023, come comprovato dagli avvisi di accettazione e diavvenuta consegna. A fronte di tale notificazione, il ricorso perNumero registro generale 10452/2024Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 13535/2026Data pubblicazione 10/05/2026cassazione è stato a sua volta notificato, con il medesimo mezzo,soltanto in data 19/04/2024, quando il termine breve previstodall’ordinamento risultava ormai spirato.6. Trova pertanto applicazione il principio, costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la rituale notificazione dellasentenza al difensore determina la decorrenza del termine breve diimpugnazione, non rilevando, ai fini della validità dell’atto, eventualilimitazioni o indicazioni difformi provenienti dalla parte.7. Va altresì ribadito che la notificazione eseguita all’indirizzo di postaelettronica certificata del difensore deve ritenersi pienamente valida edefficace, anche ove tale indirizzo non sia stato specificamente indicatonegli atti di causa, atteso che il domicilio digitale del professionista,risultante dai pubblici registri, costituisce il luogo ordinario dellecomunicazioni e notificazioni processuali (S.U. n. 23620/2018). Neconsegue che non può configurarsi, in capo alla parte, un diritto aricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatarioeventualmente indicato, né può attribuirsi valenza impeditiva allacircostanza che l’indirizzo PEC sia stato indicato per le solecomunicazioni, trattandosi di limitazione priva di incidenza sul regimelegale delle notificazioni.8. L’assetto normativo del processo telematico, infatti, è improntato acriteri di certezza, affidabilità e univocità dei recapiti digitali, per cui lanotificazione effettuata al domicilio digitale del difensore deveconsiderarsi idonea a far decorrere i termini di impugnazione.9. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; ilricorrente deve rifondere le spese del giudizio di legittimità alcontroricorrente, oltre a pagare il doppio [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10452/2024Numero sezionale 769/2026Numero di raccolta generale 13535/2026Data pubblicazione 10/05/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi