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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 29603/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 941-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 587/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 17/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avviso addebito R.G.N.941/2019 Cron.

Rep.

Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi non pagati.

Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che fossero inammissibili, costituendo motivo d’appello nuovo, le censure mosse per la prima volta in sede di gravame con cui si deducevano vizi di notifica dell’avviso di addebito e sue carenze formali.

Con riferimento alle censure originarie, osservava la Corte che la notifica dell’avviso di addebito era valida siccome effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e l’agente postale non doveva indicare la qualità (moglie) del soggetto ricevente l’atto.

Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi.

L’Inps non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato a conferire delega in calce al ricorso notificato.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 d.lgs. n.46/99, dell’art.30 d.l. n.78/10, dell’art.24 Cost. e dell’art.345 c.p.c.

Sostiene che le nuove censure mosse in appello– l’avviso di addebito era stato notificato per posta con raccomandata e non via pec, inoltre era privo dell’indicazione del termine per impugnare e degli altri dati richiesti dall’art.30, co.2 d.l. n.78/10– integravano mere difese, come tali esaminabili dal giudice d’appello che avrebbe potuto rilevarle d’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.3, co.4 l. n.241/90.

La Corte avrebbe dovuto ritenere scusabile l’errore commesso, ovvero la proposizione dell’opposizione fuori termine, poiché l’avviso di addebito non conteneva l’indicazione del termine per impugnare.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, co.4 e 6 l. n.890/82, dell’art.160 c.p.c., dell’art.30, co.14 d.l. n.78/10, dell’art.60, co.1, lett.b-bis d.P.R. n.600/73 per non avere la Corte dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di addebito che non recava le generalità e la qualità del soggetto consegnatario.

Non essendo stata consegnata al destinatario, andava inviata una seconda raccomandata.

Il primo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. in l. n.122/10, l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo.

All’opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/99 può dunque essere applicata la giurisprudenza di questa Corte resa per le opposizioni in sede esecutiva (sia agli atti esecutivi che all’esecuzione), secondo cui le eccezioni sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendidella domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (Cass.17441/19, Cass.18761/13).

Ne viene che non possono essere proposti in appello nuovi motivi di opposizione contro il titolo esecutivo rappresentato dall’avviso di addebito, in quanto essi costituiscono domande nuove, come tali inammissibili.

Il secondo motivo è infondato.

Esso fa valere un fatto – ovvero l’omessa indicazione nell’avviso di addebito del termine per impugnare – che la Corte d’appello ha giudicato come nuovo, riguardando nuovi vizi dell’avviso, e inammissibile siccome dedotto solo in sede di gravame.

L’inammissibilità del fatto nuovo, rettamente valutata dalla Corte d’appello per quanto detto in relazione al primo motivo, impedisce di fondare su di esso il preteso errore scusabile.

Il terzo motivo è infondato.

La notificazione della cartella esattoriale è avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.602/73.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale tipo di notificazione non necessita che l’agente postale indichi la qualità del ricevente.

E’ sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass.11708/11, Cass.12351/16, Cass.24780/18) .

Dunque, essendosi perfezionata la notifica per la consegna a persona ritenuta dall’ufficiale postale legittimata a ricevere il plico, senza necessità di specifica delle generalità e della sua qualità, nemmeno è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 941-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 587/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 17/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avviso addebito R.G.N.941/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi non pagati. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che fossero inammissibili, costituendo motivo d’appello nuovo, le censure mosse per la prima volta in sede di gravame con cui si deducevano vizi di notifica dell’avviso di addebito e sue carenze formali. Con riferimento alle censure originarie, osservava la Corte che la notifica dell’avviso di addebito era valida siccome effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e l’agente postale non doveva indicare la qualità (moglie) del soggetto ricevente l’atto. Avverso la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato a conferire delega in calce al ricorso notificato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 d.lgs. n.46/99, dell’art.30 d.l. n.78/10, dell’art.24 Cost. e dell’art.345 c.p.c. Sostiene che le nuove censure mosse in appello– l’avviso di addebito era stato notificato per posta con raccomandata e non via pec, inoltre era privo dell’indicazione del termine per impugnare e degli altri dati richiesti dall’art.30, co.2 d.l. n.78/10– integravano mere difese, come tali esaminabili dal giudice d’appello che avrebbe potuto rilevarle d’ufficio. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.3, co.4 l. n.241/90. La Corte avrebbe dovuto ritenere scusabile l’errore commesso, ovvero la proposizione dell’opposizione fuori termine, poiché l’avviso di addebito non conteneva l’indicazione del termine per impugnare. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.7, co.4 e 6 l. n.890/82, dell’art.160 c.p.c., dell’art.30, co.14 d.l. n.78/10, dell’art.60, co.1, lett.b-bis d.P.R. n.600/73 per non avere la Corte dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di addebito che non recava le generalità e la qualità del soggetto consegnatario. Non essendo stata consegnata al destinatario, andava inviata una seconda raccomandata. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. in l. n.122/10, l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo. All’opposizione ex art.24 d.lgs. n.46/99 può dunque essere applicata la giurisprudenza di questa Corte resa per le opposizioni in sede esecutiva (sia agli atti esecutivi che all’esecuzione), secondo cui le eccezioni sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendidella domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo (Cass.17441/19, Cass.18761/13). Ne viene che non possono essere proposti in appello nuovi motivi di opposizione contro il titolo esecutivo rappresentato dall’avviso di addebito, in quanto essi costituiscono domande nuove, come tali inammissibili. Il secondo motivo è infondato. Esso fa valere un fatto – ovvero l’omessa indicazione nell’avviso di addebito del termine per impugnare – che la Corte d’appello ha giudicato come nuovo, riguardando nuovi vizi dell’avviso, e inammissibile siccome dedotto solo in sede di gravame. L’inammissibilità del fatto nuovo, rettamente valutata dalla Corte d’appello per quanto detto in relazione al primo motivo, impedisce di fondare su di esso il preteso errore scusabile. Il terzo motivo è infondato. La notificazione della cartella esattoriale è avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.602/73. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale tipo di notificazione non necessita che l’agente postale indichi la qualità del ricevente. E’ sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass.11708/11, Cass.12351/16, Cass.24780/18) . Dunque, essendosi perfezionata la notifica per la consegna a persona ritenuta dall’ufficiale postale legittimata a ricevere il plico, senza necessità di specifica delle generalità e della sua qualità, nemmeno è
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