CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8814/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4662/4/19, depositata il 26 luglio 2019, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, dal Consigliere doti:. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - sulla base di un solo motivo l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 4662/4/19, depositata il 26 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale col quale, in applicazione della I. 30 dicembre 2004, n. 31.1, art. i, c. 335, erano stati rideterminati categoria, classe e rendita catastale di un'unità immobiliare ubicata in Roma (microzona 8- Monti; in catasto al fol. 493, p.11a 91, sub 5); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, in. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 335, alla I. n. 212 del 2000, art. 7, alla I. n. 241 del 1990, art. 3, ed all'art. 2697 cod. civ.; - si assume, in sintesi, che, - tenuto conto dei presupposti legali della revisione di classamento articolata sulla procedura prevista dalla I. n. 311 del 2004, all'ari:. 1, c. 335, - l'avviso di accertamento impugnato era stato correttamente motivato con riferimento a detti presupposti oltreché alle ragioni che avevano concorso alla rideterminazione di categoria, classe e rendita catastale dell'immobile; - soggiunge, in particolare, la ricorrente che l'atto recava l'indicazione tanto delle caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di revisione quanto delle unità immobiliari di riferimento e che lo stesso ambito valutativo di qualità urbana ed ambientale della microzona doveva ritenersi correlato all'adozione degli atti generali assunti dall'amministrazione ai fini della determinazione delle microzone censuarie; 2. - il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso; 3. - secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, I. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali :ermini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; C:ass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390); 3.1 - in particolare la Corte ha rimarcato che: - la disposizione di cui all'art. 1, c. 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138; - i dati normativi che, così, vengono in considerazione, - per come interpretati dallo stesso Giudice delle leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249)„ - esplicitano che la revisione «parziale» del classamento delle unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, cc. 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli u›- immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell'immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento, - in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali», - integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi delle nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com'è nella fattispecie, alla (nuova) categoria, classe, e rendita catastale, attribuite all'unità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3); - difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l'obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.); - l'indicazione delle «caratteristiche edilizie del fabbricato» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7) torna ad assumere (col fattore cd.posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell'atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l'adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 2, c. 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 1, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera microzona così che, una volta giustificato quest'ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall'art. 1, c. 335, I. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento; - in definitiva, l'atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; 3.2 - come correttamente rilevato dalla gravata sentenza, - e per come risulta, per vero, dallo stesso ricorso che reca trascrizione del contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento, - l'obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, è stato risolto, in buona sostanza, sotto l'esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa, senza considerare, con ciò, che l'atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa categoria e classe dell'unità immobiliare»; d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»; - e sussiste, quindi, il rilevato radicale difetto di motivazione dei criteri di stima utilizzati per il classamento, in ordine ai «caratteri distintivi del fabbricato e dell'unità immobiliare» (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, c. 7), e con riferimento tanto all'unità immobiliare oggetto di riclassamento quanto a quelle utilizzate a comparazione; - come, difatti, la Corte ha avuto modo di statuire, in tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, unità che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un'articolata tipologia di categorie, l'applicazione del criterio cd. della prevalenza, previsto dal d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 63, impone di tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare ai fini della corretta attribuzione della corrispondente categoria catastale (Cass., 12 agosto 2021, n. 22780); 4. - in difetto di attività difensiva delle parti intimate, non vanno regolate le spese del giudizio di legittimità né sussistono nei confronti della ricorrente i presupposti processuali per l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio