CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24872/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 4387-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1175/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2017 e notificata via pec in data 30.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I fatti di causa possono essere così ricostruiti. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., produttrice di prodotti dolciari, annoverava tra i suoi clienti la società tedesca Lidl. Con lettera del 15.9.05 Lidl comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] il reclamo inoltrato da una consumatrice tedesca, la quale aveva subito uno shock anafilattico a seguito dell’ingestione di amaretti da essa prodotti. La confezione di amaretti ingerita dalla consumatrice veniva sottoposta ad analisi e, in data 22.12.05, alla Lidl giungevano gli esiti delle stesse con cui veniva accertata la presenza di tracce di arachidi negli amaretti contenuti nel lotto n. 2942. Siffattoingrediente non era indicato tra quelli utilizzati per la preparazione degli amaretti. L’esito di tali analisi veniva Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- inoltrato all’[OSCURATO:PERSONA]. A seguito di detto episodio, la Lidl, imputando ad [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’accaduto, imponeva a quest’ultima il ritiro di tutti gli amaretti morbidi chiedendo il risarcimento danni e sospendeva tutti gli ordini concernenti tale prodotto. Gli amaretti venivano prodotti da Asolo ricorrendo alla fornitura di farina di mandorle e di armelline da parte della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. In esecuzione dei contratti di fornitura, nel mese di luglio 2005, [OSCURATO:SOCIETA] consegnava ad [OSCURATO:PERSONA] un certo quantitativo di farina di mandorle e di armelline pelate che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava per la produzione di un particolare lotto di amaretti morbidi (prodotto finito), contraddistinto dal numero di lotto [OSCURATO:PERSONA] n. 2942. Dopo aver esaurito le farine consegnatele, [OSCURATO:SOCIETA],nel settembre 2005, provvedeva a consegnare una nuova partita di farine. [OSCURATO:PERSONA] incaricava un laboratorio per esaminare le materie prime e, per ottenere un sufficiente grado di certezza in merito all’imputabilità dell’alterazione dei propri amaretti, dava corso a due procedimenti di accertamento tecnico preventivo, sospendendo la fornitura delle farine da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Quest’ultima, con atto di citazione notificato il 15.06.2006, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bari la [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio chiedendo: di condannare la società convenuta all’adempimento dei contratti 7/2005 del 7.05.2005, 16/2005 del 19.05.2005, 20/2005 del 6.6.2005, 29/2005 del 20.10.2005 e, per l’effetto, al ritiro dei residui quantitativi di merce da consegnare per ciascuno dei menzionati contratti ed al pagamento del corrispettivo convenuto; di dichiarare non tenuta la società attrice alla prestazione della garanzia in relazione alla fornitura della farina Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- di mandorle di cui alle forniture relative alle fatture n. 873/05 e n. 890/05 effettuate in data 29.9.05 e 4.10.05, sia per difetto assoluto di prova di merce contaminata, sia per la decadenza della garanzia in parola; riconosciuto l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’esecuzione dei contratti stipulati, chiedeva infine di condannare in solido detta società e, in via sussidiaria, [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento. 3. Si costituivano in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] i seguenti importi: euro 131.276,39, pari al valore delle note di addebito emesse da Lidl nei confronti della società convenuta a fronte della restituzione degli amaretti; euro 134.100,00 pari alle spese di trasporto sostenute da Asolo per consegnare alla Lidl i prodotti risultati viziati; euro 6.180,00 pari alle spese di trasporto sostenute da [OSCURATO:PERSONA] per ritirare dai singoli punti vendita i prodotti viziati; altri importi pari alle competenze liquidate al CTU per l’opera svolta negli accertamenti tecnici preventivi tenutisi innanzi ai Tribunali di Firenze e di Treviso e per i costi delle analisi svolte; euro 150.532,66, pari all'importo addebitato da Lidl ad [OSCURATO:PERSONA] a fronte dei danni subiti a causa della merce viziata, euro 500.000 a titolo di danno derivante ad [OSCURATO:PERSONA] dalla perdita del cliente [OSCURATO:PERSONA] e così in totale euro 934.385,27 o la diversa maggiore o minor somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre alle spese sostenute per lo smaltimento dei prodotti restituiti da Lidl e agli ulteriori danni comunque subiti per i fatti esposti in narrativa, con integrale rifusione delle spese di lite. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -5- 4. A seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, la società attrice veniva autorizzata a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] che si costituiva chiedendo l’immediata estromissione dal giudizio. 5. Con sentenza n. 2714/2010, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda principale e condannava la società convenuta all’adempimento dei contratti nn. 7/05 e 16/05 e, di conseguenza, a ricevere ulteriori kg. 154.920 di farina di armelline dolci pelate corrispondendone il prezzo di euro 1,80/kg.; rigettava ogni ulteriore domanda; condannava l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere alle altre parti la metà delle spese di lite, compensando l’altra metà delle spese. 6. Contro tale sentenza avanzava appello [OSCURATO:PERSONA], che riproponevale domande del primo grado di giudizio. 7. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’appello e avanzando appello incidentale con il quale chiedeva la condanna della società appellante all’adempimento dei restanti contratti e al ritiro dei residui quantitativi di merce da consegnare per ciascuno di essi, con pagamento del corrispettivo. Chiedeva inoltre: di dichiarare non tenuta [OSCURATO:SOCIETA] alla prestazione della garanzia in relazione alla fornitura della farina di mandorle di cui alle forniture relative alle fatture nn. 973 e 890/05, sia per difetto assoluto di prova della consegna di merce contaminata, sia per la decadenza dalla garanzia in parola; di riscontrare l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’esecuzione dei contratti; di condannare in solido la società appellante e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di spese ed onorari; in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell’appello, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -6- Assicurazioni a rimborsare e a tenere indenne l’[OSCURATO:SOCIETA] da qualsiasi pagamento che la stessa fosse tenuta ad effettuare nei confronti di parte appellante. 7. Si costituiva in giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello principale e il rigetto della chiamata in causa, sia perché il danno lamentato non era tra quelli garantiti dalla polizza, sia perché, nel caso in cui fosse riconosciuto il reato di frode in commercio, tale ipotesi non avrebbe comportato l’obbligo di manleva in favore dell’assicurato; in via gradata chiedeva di dover rispondere nei confronti dell’assicurato l’indennizzo nei limiti del massimale di polizza, con le franchigie operanti. 8. Con sentenza n. 1175/2017 la Corte di Appello di Bari ha ritenutoinfondato l’appello principale nella parte in cui lamenta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni propostadalla [OSCURATO:PERSONA] , per la ragione che la stessa non ha dimostrato l’avvenuta denuncia dei vizi dei lotti in questione entro otto giorni dalla scoperta, né ha proposto l’azione di risarcimento danni relativa a quei lotti entro un anno dalla consegnaai sensi dell’art. 1495 c.c. Infatti, tutte le contestazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno riguardato un lotto diverso: il n. 39R134. Solo con la memoria del 4.2.2008 (depositata ai sensi dell’art. 183 c. 6 n. 2c.p.c.), a seguito di contestazione dell’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] denunciato per la prima volta che il lotto n. 2942 era stato confezionato con la farina di cui ai lotti 28/R86 e 28/R74, nonostante ancora prima degli accertamenti tecnici preventivi avesse ricevuto dalla Lidl tutta la documentazione relativa alla vicenda,da cui risultava in maniera chiara la provenienza della farina della confezione incriminata. La denuncia dei vizi da parte Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -7- diAsolo Dolce è stata , quindi, ritenuta tardiva si a sotto il profilo sostanziale,sia sotto il profilo procedurale. Il terzo motivo di appello, che riguarda l’intervenuta cessazione della materia del contendere per ciò che concerne l’adempimento dei contratti nn. 7/05 e 16/05 di fornitura di farina di armelline pelate, è stato invece ritenuto fondato, avendo [OSCURATO:PERSONA] (come da missive del legale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 30/08/2006, di cui il Tribunale non ha tenuto conto) dichiarato la propria disponibilità a ricevere la merce. L’ accoglimento di questo motivo di appello ha comportato il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale, come pure il rigetto del sesto motivo volto a censurare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. 9. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione,affidandosi a sei motivi. 10. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistitocon controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 11. [OSCURATO:PERSONA]. Cattolica di [OSCURATO:PERSONA] arl (quale avente causa da [OSCURATO:PERSONA].ni) ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato. 12. In prossimità dell’udienza, tutte le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1495 comma 1 c . c . (ex art. 360 comma1 n. 3 c . p . c . ) per avere la Corte di meri t o erroneamente individuato il dies a quoda cui decorreva il termine di denuncia previsto dalla norma su citata. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -8- La sentenza è censurata nella parte in cui ha rilevat o la mancata denuncia tempestiva dei vizi concernenti la fornitura di farine, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato, nelle comunicazioni inoltrate ad [OSCURATO:SOCIETA], gli specifici lotti di farina utilizzati per la produzione del lotto incriminato n. 2942. Secondo la decisione impugnata il primo valido atto di denuncia con l’indicazione del numero esatto dei lotti è intervenuto tardivamente, con memoria ex art. 183 co mma 6 n . 2 c . p . c . depositata il 4.2.2008, mentre la data individuata quale momento di scoperta del vizio è quella del 22.12.2005. A dire della ricorrente, il termine per la denuncia del vizio non inizia a decorrere se non di fronte ad un accertamento obiettivo e completo e non meramente probabilistico; termine che non sarebbe nella specie neppure decorso, come comprovato dal dettagliato riepilogo dei fatti di causa e delle attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] per individuare la causa della contaminazione. In particolare, il giorno 22.12.2005 non poteva individuarsi quale data di scoperta del vizio, posto che all’epoca alla società ricorrente ancora non era nota la provenienza dell’adulterazione, non essendo in grado [OSCURATO:PERSONA] di individuare quale specifica materia prima utilizzata avesse determinato la contaminazione (zucchero, albume, farina di mandorle, aroma ecc.) e, dunque, a quale fornitore fosse possibile imputare l’accaduto. 2.-Il secondo motivo ha per oggetto la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1495 comma1 c.c. (ex art. 360 co mma 1 n.3 c.p . c . ) , per avere la Corte erroneamente ritenuto che una valida denuncia dei vizi, ai sensi dell’art. 1495 comma1 c. c . , richiedesse la specifica indicazione del numero di lotto viziato. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -9- In particolare, la società ricorrente censura la decisione della Corte distrettuale nel punto in cui questo giudice ha ritenuto che ciascuna delle contestazioni mosse da [OSCURATO:PERSONA] non fosse idonea a costituire un valido atto di denuncia, posto che la ricorrente non avrebbe indicato nei propri atti comunicati alla [OSCURATO:SOCIETA] il numero dei lotti 28/R86 e 28/R74, se non con memoria istruttoriaai sensi dell’art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.; inoltre, le uniche valide contestazioni avrebbero avuto ad oggetto il lotto 39R134. In sostanza il giudice a quo ha ritenuto che ciascuna partita di farine di mandorle che veniva consegnata, contraddistinta da un proprio numero di lotto, costituisse un’autonoma prestazione, omettendodi considerare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti era una vendita a consegne ripartite, in cui l’oggetto della prestazione deve essere considerato unitario. Il singolo lotto consegnato da [OSCURATO:SOCIETA] non rappresentava dunque un’autonoma prestazione, dotata di proprio titolo, ma una semplice consegna parziale della più ampia ed unitaria prestazione dedotta in contratto. Ai fini della denuncia era dunque sufficiente l’indicazione della res oggetto del contratto di compravendita affetto da vizi, ovvero la farina di mandorle; l’indicazione del preciso lotto assumeva rilevanza al solo fine di provare il nesso causale della responsabilità per danni invocata. La decisione non avrebbe inoltre considerato che, s econdo costante giurisprudenza, l’atto di denuncia non deve contenere indicazioni puntuali circa la natura e la causa dei vizi, essendo sufficiente una generica iniziale indicazione di essi che valga a mettere sull’avviso il venditore, per cui, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell’art. 1495 cc, l’acquirente non è tenuto a fare nel termine una denuncia analitica o specifica, Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -10- ma può limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, salvo precisare in un secondo momento la natura e l’entità dei vizi riscontrati. 3.-Il terzo motivo ha ad oggetto l’o messo esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 comma 1 n.5 c.p. c . ), per avere la Corte di Appello di Bari trascurato di considerare la testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante di [OSCURATO:PERSONA], concernente la tempestività della denuncia dei vizi e, comunque, per aver omesso di escutere nel concreto la teste sul capitolo di prova ammesso. Afferma la ricorrente chela teste veniva sentita dalla Corte di merito in relazione al capitolo concernente l’avvenuta denuncia telefonica dei vizi, che avrebbe anticipato la raccomandata AR del 31.01.2006 e la stessa rispondeva in maniera affermativa, ma la Corte leggeva la domanda allateste riferendola per errore al capitolo n. 9 anziché al capitolo n.8, cosicché la stessaforniva conferma richiamando il numero del capitolo indicato dalla Corte stessa. Mentre nessuna delle parti ha contestato le considerazioni conclusive di [OSCURATO:PERSONA] circa la conferma del capitolo di prova n. 8 da parte della teste [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha ritenuto che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire alcunché con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi dei lotti 28R86 e 28R74in forma diversa da quella scritta, omettendo così di assumere prove testimo niali decisive per l’accoglimento della domanda risarcitoria dell’appellante. 4.- Il quarto motivo è rubricato nel modo seguente : “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 commi 1 e 3 c.c.e dell’art. 2943 c.c. (ex art. 360 co mma 1 n . 3 c . p . c . ) per aver omesso di rilevare l’inapplicabilità del termine prescrizionale Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -11- annuale al caso de quoai sensi dell’art. 1495 comma 3 c . c . , e, comunque, per avere la Corte omesso di rilevare l’interruzione del termine prescrizionale annuale di cui all’art. 1495 comma 1 c.c.”. Secondo la ricorrente, la Corte distrettualeavrebbe errato in quanto al caso di specie non può essere applicato il termine prescrizionale ex art. 1495 comma 1 c.c., in ragione del disposto del comma terzo del lo stesso articolo , che contem pla la possibilità del compratore convenuto per l’esecuzione del contrattodi fare valere la garanzia . Infatti, la causa in parola è stata avviata da [OSCURATO:SOCIETA] e la società ricorrente, mediante domanda riconvenzionale, ha fatto valere la garanzia sulla merce consegnata, con richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza deivizi da cui era affetta la merce. Inoltre, la Corte di appello barese ha omesso di valutare l’interruzione del termine prescrizionale avvenuta nella data di consegna dei lotti che hanno causato l’adulterazione del lotto n. 2942, ossia il 14 e il 20 luglio 2005. Lo spirare del termine, dunque, è da ritenersi il 14 luglio 2006 e nell’arco temporale si sono verificati atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale, quali le missive inviate il 31.1.06 e il1.3.06, con le quali l’acquirente dichiarava l’intenzione di voler esercitare l’azione di garanzia in relazione ai danni conseguenti all’adulterazione delle farine utilizzate per la produzione del lotto Asolo n. 2942. Per dipiù, il giudice di appello ha omesso di considerare quale effetto interruttivo i due accertamenti tecnici preventivi, idonei a interrompere la prescrizione sino al deposito della relazione da parte del consulente, considerato che [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato ad entrambi gli accertamenti. Attesa la sovrapposizione temporale Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -12- dei due accertamenti, la prescrizione dell’azione di garanzia risulta essersi interrotta in data 8.3.06 (data di deposito del ricorso per ATP presso il Tribunale di Firenze) ed ha iniziato, nuovamente, a decorrere nella data di deposito dell’elaborato peritale relativo al secondo accertamento. Ne deriva che il termine prescrizionale dell’azione ex art. 1495 comma 1 c.c.era da individuarsi in data 24.7.07. In ultimo, il termine prescrizionale è stato definitivamente interrotto, ai sensi dell’art.2943 comma 2 c.c., dalla domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione depositata in data 24.10.06. 5.-Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. – ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n.3 c. p . c . - per avere la Corte erroneamente rilevato la tardività della modifica della causa petendi sottesa a lla domanda da essa proposta , avv enuta solo con memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n . 2 c . p . c . , con cui la Asolo avrebbe capovolto la propria iniziale prospettazione dei fatti, affermando che la causa dell’adulterazione era da rinvenirsi nel lotto n. 28R74/86. La Corte sarebbe incorsa in un duplice errore,sia in relazione all’individuazione della domanda introduttiva del processo di primo grado, sia in relazione al valore da attribuirsi alla specificazione, in memoria istruttoria, del numero di lotto utilizzato per la produzione degli amaretti. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato la propria domanda introduttiva,non avendo in alcun modo affermato che il lotto 39R134 sia stato quello utilizzato per la produzione del lotto 2942 e/o per la produzione dell’amaretto ingerito dalla consumatrice tedesca. In realtà, dalla domanda introduttiva si evince che il lotto 39R134 (l’unico Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -13- a disposizione della ricorrente) viene richiamato al solo fine di evidenziare le risultanze delle analisi effettuate, volte ad evidenziare, seppure in via indiretta, come tutta la fornitura della società [OSCURATO:SOCIETA] fosse contaminata. Con il motivo la società ricorrente ripropone poi quanto già esposto con il secondo motivo di ricorsoin ordine alla unitarietà dellaprestazione nel contratto di vendita a consegne ripartite . La domanda formulata indicava con precisione la causa petendi (la fornitura di farine adulterate ricomprese nei contratti n. 16/05 e n. 29/05), il nesso causale che legava tale fornitura all’incidente avvenuto in Germania ed il petitum(la richiesta del risarcimento del conseguente danno patrimoniale subito). 6.- Il sesto motivo è rubricato nel modo seguente: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (ex art. 360 comma 1 n. 3 c . p . c . ) per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la configurabilità di una responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] sotto il profilo extracontrattuale ed omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 comma 1 n. 3 c . p . c . ) – Motivi tutti da intendersi subordinati al mancato accoglimento del ricorso per i motivi evidenziati ai nn.1,2,3 e 4”. Sostiene la ricorrentedi avere evidenziato, in entrambi i gradi di giudizio, che i fatti ascrivibili alla [OSCURATO:SOCIETA] poss o no essere ricondotti anche alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., con inapplicabilità dei termini decadenziali e prescrizionali di cui all’art. 1495 c . c. N el caso in esame sussistevano tutti i presupposti applicativi della responsabilità aquiliana: la fornitura delle farine adulterate da arachidi; l’elemento soggettivo, individuabile nella condotta colposa, se non dolosa, della società [OSCURATO:SOCIETA] per aver adulterato le farine fornite alla ricorrente; il nesso di causalità tra la condotta di Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -14- [OSCURATO:SOCIETA] e ildanno subito da [OSCURATO:PERSONA] , provato dalla ricorrente nel corso dei due gradi di giudizio; la sussistenza di ingenti danni, sia in termini di danno emergente (spese per il ritiro dei prodotti viziati), sia del mancato guadagno (sospensione degli ordinativi da parte della Lidl, che ha bloccato definitivamente l’importazione di amaretti, oltre alla lesione del buon nome commerciale di [OSCURATO:PERSONA] , divenuta per la società tedesca cliente “inaffidabile”, con riduzione di ordinativi di altri clienti). L’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è ravvisato dalla ricorrente nella mancata considerazione da parte della Corte di appello del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Baridel 9.06.16, che forniva elementi idonei a dimostrare la condotta colposa di [OSCURATO:SOCIETA]. 7.-La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proposto ricorso incidentale ad un unico motivo, con il quale contesta la violazione di legge per omessa e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1206, 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p . c. Con la pronuncia impugnata, la Corte di Appello di Bari, nel decidere il primo motivo di appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha confermato il rigetto disposto dal Tribunale inerente la domanda di inadempimento, poi mutata in domanda di risoluzione, del contratto n. 20/05 avente ad oggetto farina di armelline amare sgusciate, e del contratto n. 29/05 avente ad oggetto mandorle dolci sgusciate. La Corte ha, altresì, rigettato la domanda di inadempimento dei contratti nn. 7 e 16/05 aventi ad oggetto farina di armelline dolci pelate. Tale decisione si fonda sul contenuto del carteggio intercorso tra le parti in epoca successiva rispetto alla notificazione dell’atto di citazione. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -15- [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatto che la volontà di adempiere contenuta nelle missive era stata espressa solo dopo la notifica dell’atto di citazione in giudizio, atteso che sino a prima AsoloDolce affermava di non voler adempiere, l’esistenza delle missive dell’11 e del 30 agosto 2006 non poteva avere alcuna rilevanza al fine di escludere l’inadempimento della compratrice, in difetto di comportamenti successivi idonei a consentire in concreto alla venditrice l’esecuzione delle consegne. Posto che icontratti di cui si discute rientrano nella tipologia della vendita a consegne ripartite, le singole consegne necessitano della specifica collaborazione della compratrice che deve indicare date e quantità di merce da consegnare, che nella specie è mancata, con violazione delle norme indicate in motivo. 8.-La controricorrente S oc. Cattolica di [OSCURATO:PERSONA] arl, quale avente causa della soc. [OSCURATO:SOCIETA],in relazione alla domanda di garanzia presentata da [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato nei seguenti due motivi: -Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 1, 3 e 4 c.p.c. La controricorrente aveva eccepito, in primo e in secondo gradodi giudizio , la mancanza di copertura del rischio ai sensi delle condizioni di polizza, non potendo [OSCURATO:SOCIETA] pretendere di essere manlevata per i presunti danni commerciali e da immagine, non risultando tali danni inclusi nella polizza assicurativa.Tale eccezione non è stata esaminata dalla Corte territoriale,con palese violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -16- -Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n.5 c.p. c. Con il secondo motivo la controricorrente censura l’omessa valutazione da parte del giudice di appello delle clausole contrattuali interamente riprodotte con il deposito della copia integrale del contratto di assicurazione in giudizio, che in tal modo sarebbe incorso nel vizio denunciato per “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”. 9.-Il primo motivo del ricorso principale va disatteso. Per superare la rilevata, intempestiva denuncia, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dalle verifiche effettuate in sede giudiziale e stragiudiziale ha ricavato una serie di elementi indiziari che non hanno potuto fornire dimostrazione diretta dell'alterazione. Si legge nel motivo un riepilogo dei fatti di causa che comproverebbero tale assunto, volto chiaramente a rimetterein discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice a quo. Anche a prescindere dal rilievo della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ammissione di incertezza della ricorrente in ordine alla stessa decorrenza del termine di denuncia del vizio denoterebbe l'inconsistenza e l’ infondatezza dell'azione di garanzia, si deve rilevare che la Corte di Appello, valutando le prove orali in combinazione con quelle documentali, ha correttamente motivato la tardività della denuncia del vizio, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre indicato, sia nelle lettere scritte, sia anche negli accertamenti tecnici preventivi richiesti, il lotto di prodotto errato (39 / R134), fornito in data successiva all’evento che ha coinvolto la consumatrice tedesca, mai denunciando la fornitura adulterata con riferimento ai lotti 28/R86 e 28/R74. Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -17- Secondo il giudice di appello, la comunicazione pervenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Heilbron datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] era sufficiente a fare decorrere il dies a quoper la denuncia dei vizi, posto che dalla stessa era possibile risalire in maniera non equivoca all’appartenenza della confezione di amaretti acquistata dalla consumatrice tedesca al lotto n. 2942 . Dall’esame del rapporto di produzione del 21 luglio 2005 , che impone le indicazioni del lotto di appartenenza dell’alimento posto in commercio (prodotto in giudizio proprio da [OSCURATO:PERSONA]), la ricorrente poteva quindi risalire ai fornitori degli ingredienti utilizzati evenire a conoscenza che nel la confezione di amaretti morbidi incriminata, appartenente al lotto di produzione n. 2942, erano confluite le farine di Alfrusappartenenti ai lotti 28/R86 e 28/R74 (o, meglio, del fatto che “ la partita era stata confezionata nello stabilimento della società [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la farina di cui ai lotti 28/R86 e 28/R74”), come rilevato dall’[OSCURATO:PERSONA] di controllo tedesco. Sussistevano pertanto tutti gli elementi per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di formalizzare una tempestiva denunciache nella specie ha fatto difetto, come riconosciuto dal giudice a quo, le cui argomentate considerazioni al riguardo non possono essere poste in discussione in sede di legittimità. 10.- Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché introduce un’argomentazione difensiva (l’esistenza di un contratto a consegne ripartite con [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto la fornitura di farina di mandorle) mai prospettata in precedenza, come rilevato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro indicare in quale atto del giudizio sia stato prodottoil contratto riportato a pag. 32 del ricorso (che riguarda comunque farina di armelline). Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -18- In tal modo [OSCURATO:PERSONA] non ha assolto all’onere posto in capo al ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il quale,al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve non solo allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019). Non è comunque fondata la tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui nella vendita a consegne ripartite, essendo oggetto della vendita l’intero quantitativo di merce da consegnare, non era necessaria –per una valida denuncia dei vizi - l’indicazione dello specifico numero di lotto, ma era sufficiente l’indicazione della resoggetto del contratto (farina di m andorle). Come affermato da questo Giudice, nella vendita a consegne ripartite, solo “se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamentenel caso di vizio palese o occulto, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia” ( Cass. , Sez. 2, Sent . n. 4019/1999). Con riguardo al riconoscimento del vizio della merce da parte del venditore, dopo la prima consegna, è stato precisato che,“in assenza di tale riconoscimento il termine per la denuncia di vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -19- idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia” (Cass. Sez. 2, Ord. n.16766/2019). 11.- Anche i l terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi del vizio prevista dall'art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. È sufficiente ricordare che quest’ultima norma, nella sua attuale formulazione, “ introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (Cass. n. 27415/2018 , sulla scorta delle fondamentali pronunce n. 8053 e 8054/2014 delle SS. UU). Il motivo si risolve nella non consentita denuncia di un vizio di motivazione per erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite e sollecita il riesame degli esiti delle risultanze istruttorie, già correttamente compiuto dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], la quale –come già evidenziato - risulta avere assunto le prove orali e valutato le stesse in combinazione con quell e documentali (pag. 11). La precisazione della sentenza impugnata secondo cui i testi nulla hanno saputo riferire a proposito della tempestività della denuncia dei vizi dei lotti 28R86 e 28R74 in forma diversa da Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -20- quella scritta comprova che le testimonianze rese in giudizio, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, sono state puntualmente vagliate dalgiudice a quo , compresa quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (peraltro socio accomandante di [OSCURATO:PERSONA] e coniuge del Gallina). A parte il rilievo che non era possibile equivocare la risposta alla domanda del capitolo n. 8 con la risposta alla domanda relativa al capitolo n. 9, dato il rispettivo contenuto dele stesse, come emerge dal prospetto riportato dalla ricorrente a pag. 42 del ricorso, si deve evidenziare che il capitolo di prova per testi n. 8 faceva riferimento ancora una volta, per rimando al capitolo 7, a lott i diversi da quelli contrassegnati con i n. 28R86 e 28R74. 12.-Il quarto motivo del ricorso principale è infondato. Per il suo rigetto possono valere le argomentazioni già esposte con riguardo al primo motivo, in quanto dalla data della scoperta dei vizi, come individuata dalla Corte di Appello di Bari, decorre anche il termine prescrizionale annuale per proporre la relativa azione. La decisione impugnata ha appurato che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova di avere denunciato al venditore i vizi dei lotti 28R86 e 28R74 entro 8 giorni dalla scoperta, n é di avere proposto l'azione ex art. 1495 c.c. entro un anno dalla consegna. Laricorrente invoca la possibilità di fare valere la garanzia in via di eccezioneai sensi dell’ art. 1495 co mma 3 c.c. , essendo stataconvenuta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. Coglie nel segno al riguardo la deduzione di quest’ultima società, contenuta nel controricorso, con la quale si contesta che [OSCURATO:PERSONA] sia stata convenuta in giudizio per il pagamento del prezzo della farina di mandorle appartenente al lotto numero 28/R74, che era stata già regolarmente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -21- Dolce. Di conseguenza, l'azione di adempimento –al cui interno avrebbe potuto radicarsi l’eccezione di garanzia per vizi - concerneva contratti aventi ad oggetto una merce differente. Le altre argomentazioni del motivo, volte a sostenere l’interruzione del termine prescrizionale annuale, oltre a richiedere a questo Giudice un nuovo apprezzamento di fatto, si scontrano con la considerazione della sentenza – che le argomentazioni della ricorrente non valgono a confutare – che solo con la memoria del 4.02.2008 è stato per la prima volta denunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] il vizio della partita composta dai lotti “corretto”, consegnati il 29.09.2005 e il 4.10.2005. Mancando la denuncia del vizio, anche il termine per la proposizione della relativa azione va considerato inutilmente decorso. 14.- È invece fondato il sesto motivo del ricorso principale, concernente la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. La società ricorrente aveva chiesto sia al Tribunale sia alla Corte distrettuale di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni anche extracontrattuali cagionati dal comportamento di [OSCURATO:SOCIETA], come si evince dall’esposizione del motivo e dal richiamo all’atto di appello contenuto a pag. 52 del ricorso. Questa azione, cumulabile con quella risarcitoria derivante dall’inadempimento del venditore, non è soggetta ai termini decadenziali e prescrizionali dell’art. 1495 c.c. Il giudice di seconde cure ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto, desunto da precedenti di questo Giudice(Cass.n. 15481/2001), che il compratore che abbia subito un danno a causa di vizi della cosa può rinunziare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -22- esercitare l'azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, ma sempre in presenza dei presupposti dell'azione di garanzia, ritenut i nella specie mancanti. Secondo la società ricorrente, l a Corte ha rigettato la domanda risarcitoria sotto il profilo strettamente contrattuale, così incorrendo in un errore di diritto per aver e omesso di applicare il caso di specie la disciplina prevista dall'art. 2043 c.c., idonea a fondare una responsabilità di naturaextracontrattuale della società Alfrusper i fatti dedotti dalla ricorrente stessa. La deduzione della ricorrente è meritevole di considerazione. Questa Corte ha in più occasioni affermato che in materia di compravendita, “in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale” (Cass. n. 11410/2008; n. 1158/1998). L'azione di responsabilità aquiliana ha presupposti diversi da quella per inadempimento connessa alla garanzia per vizi , dunque legati ai difetti della merce consegnata, essendo diretta a ristorare i danni conseguenti alla lesione di beni non tanto corrispondenti alla lesione di diritti assoluti quanto diversi da Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -23- quelli dedotti in contratto, come il buon nome dell’azienda o l’avviamento commerciale. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto anche di recente sul tema del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, precisando che il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del contraente (nella specie, vettore)che rilevino a questi fini (Cass. n. 12420/2020). Nelcaso de quo [OSCURATO:PERSONA] ha allegato gli elementi strutturali della fattispeciedi responsabilità aquiliana, anche richiamando il decreto del GIP del Tribunale di Bari, prodotto in giudizio (che ha archiviato il procedimento penale a carico di [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto del difetto dell’elemento intenzionale, lasciando aperta la configurazione di una negligenza rilevante sul piano civilistico) e ha elencato idanni subiti, in particolare il discredito nei confronti del colosso LIDL e il passaggio da cliente ad assortimento fisso a cliente “a spot”. Il ragionamento della Corte di appello di Bari, secondo la quale la domanda di risarcimento del lungo elenco di danni avanzato da [OSCURATO:PERSONA] deveessere ricondotta unicamente all’azione di risarcimento del danno (contrattuale) scaturito dall’inadempimento del venditore, si pone in contrasto con quanto appena specificato. La sentenza deve dunque essere riformata sul punto e la Corte di appello di Bari, alla quale -in diversa composizione - la causa va rinviata, dovrà riesaminare, alla luce dei principi sopra ricordati, la domanda risarcitoria avanzata e coltivata in giudizio Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -24- da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della regola generale di responsabilità extracontrattuale. 15.-Ciò affermato quanto al ricorso principale , si può passare all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] , che non merita accoglimento. Sul punto la Corte di appellorilevava che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della missiv a del legale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con la quale ven iva dichiarata la disponibilità a ricevere farina di armelline dolci pelate, come originariamente previsto nei contratti de quibus, a condizione che [OSCURATO:SOCIETA] sostenesse i costi delle analisi sui prodotti ) e della missiva dello stesso legale in data 30 . 08 . 2006 , con cui si confermava la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a dare esecuzione al contratto originale,subordinando il pagamento della merce al la verifica dell'assenza di vizi, che avrebbe provveduto a d effettuare a proprie spese. Con successiva missiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] accettava , dichiarandosi disponibile alla spedizione della merce. Concludeva la sentenza per l’estensione anche ai contratti n. 7/05 e 16/05di quanto già affermato dal Tribunale con riguardo ai contratti n. 29/05 e 20/05, ossia che “non vi è prova che, a fronte della acquiescenza manifestatain giudizio, la convenuta abbia comunque rifiutato di ricevere la prestazione e, conseguentemente, di pagarne il corrispettivo”. Il motivo di ricorso non permette di pervenire a censure nei confronti di tale snodo motivazionale. [OSCURATO:SOCIETA] chiede invero impropriamente a questa Corte di legittimità –sostituendosi al giudice del merito - di valutare l’asserito comportamento non fattivo di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe fatto seguire i fatti alla disponibilità dichiarata (sul presupposto che non sarebbero stati prodotti in giudizio comunicazioni successive al fax di [OSCURATO:SOCIETA] del Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -25- 11.09.2006, con cui si chiedeva la specificazione delle date e dei quantitativi delle consegne), mentre [OSCURATO:PERSONA], in memoria, richiama altri documenti prodotti in causa che sarebbero stati taciuti da [OSCURATO:SOCIETA], come il fax del 3.03.2011, che comproverebbero la correttezza di [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea che le domande di adempimento di [OSCURATO:SOCIETA] relative ai contratti in questione sono state mutate in domande di risoluzione, come riconosciuto in atti da [OSCURATO:SOCIETA] stessa. Non si può prospettare, nella specie,neppure una violazione dell’art. 1206c.c., come sostenuto dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: l’asseritamancanza delle attività di cooperazione del creditore [OSCURATO:PERSONA] per consentire al debitore l'adempimento delle proprie obbligazioni non determina infatti un inadempimento suscettibile di condurre al la risoluzione del contratto, ma integra la mora creden d i qualora di questa sussistano tutti i presupposti e in particolare l’offerta formale della prestazione, nella specie mancata. Di nessun pregio l’osservazione che si legge a p. 28 della memoria [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale i reiterati inviti formulati ad [OSCURATO:PERSONA] di specificazione delle date e quantità delle ulteriori consegne concretanoofferta non formale, sicché non può farsi carico alla stessa società “ di avere omesso la formale costituzione in mora della società compratrice”. L’offerta non formale non può infatti esonerare dalla formale costituzione in moradel creditore ai fini della liberazione dall’obbligazione ma vale ad altri effetti,ossia ad escludere la mora del debitore . 16.-Il ricorso incidentale condizionatodi [OSCURATO:PERSONA]. Cattolica di Assicurazione deve invece considerarsi assorbito, considerando che la prestazione o meno di garanzia assicurativa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] sarà conseguente all’esito del nuovo Ric. 2018 n. 04387 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -26- giudizio da svolgersi dinanzi alla Corte di A ppello di B ari in diversa composizione. 17.- In conclusione , il ricorso principale va accolto solo riguardo al sesto motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è rigettato e il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. Cattolica di [OSCURATO:PERSONA]. a.r.l. va dichiarato assorbito. 18.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, considerato l’esito del presente giudizio e il rigetto del ricorso incidentale, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di App