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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 15531/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, evidenzia che la pena irrogata, non discostandosi dai minimi edittali, non è suscettibile di ulteriore mitigazione, mentre non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali la difesa non deduce specifiche ragioni che renderebbero l'imputato meritevole del riconoscimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sull'eccessività della pena - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli. Invero, la motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, nel ritenere adeguato il trattamento sanzionatorio disposto dal primo Giudice, evidenzia che la pena irrogata, non discostandosi dai minimi edittali, non è suscettibile di ulteriore mitigazione, mentre non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali la difesa non deduce specifiche ragioni che renderebbero l'imputato meritevole del riconoscimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente sull'eccessività della pena - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 15531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris