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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01681/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ACERRA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali o di detenzione domiciliare presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni sette di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Noia del 25 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 2014, per il reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso sino al 1992.

Il giudice di sorveglianza rilevava che la pena in esecuzione era relativa ad un reato cd. ostativo, rispetto al quale l'art. 4-bis della

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) consente l'accesso alle misure alternative solo nei casi di accertata attività di collaborazione prestata dal condannato, oppure in caso di collaborazione oggettivamente impossibile, per integrale accertamento dei fatti, o inesigibile, in considerazione del ruolo marginale dello stesso, tale da non potere riversare conoscenze utili all'investigazione e sempre che siano esclusi collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Tribunale, preso atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a dichiararsi estraneo al delitto per cui aveva riportato condanna, verificava le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, e giungeva alla conclusione che, dall'accertamento fattuale ricostruito nelle sentenze di merito, non era riconoscibile una limitata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per cui era stato condannato, né l'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione.

Assume la difesa che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un ruolo meramente marginale nella vicenda per la quale sta scontando la pena, determinato dai suoi rapporti di vicinato con il correo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è rimasto coinvolto nell'organizzazione senza aver mai partecipato ad attività di cessione di sostanze stupefacenti e il contenuto delle conversazioni riportate dal Tribunale di sorveglianza per il loro contenuto criptico, non sono tali da smentire tale circostanza.

I fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] sta scontando la pena, peraltro, risalgono a trenta anni fa e, pertanto, ad oggi i rapporti criminali sono inesistenti, come la stessa informativa di polizia riferisce.

Infine, la difesa rimarca che il [OSCURATO:PERSONA] ha documentato la concreta opportunità di svolgere attività lavorativa in qualità di addetto alla segreteria di un'azienda di trasporti, cui potrebbe dedicarsi anche in regime di detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di detta attività.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che prospetta doglianze di mero fatto, che non possono essere assunte in fase di legittimità, a fronte di un provvedimento correttamente motivato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, a prescindere dall'esame della censura in esso articolata, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Ed invero, dalla interrogazione svolta, a mezzo della Cancelleria, attraverso il sistema informativo del Ministero della giustizia risulta che il ricorrente in data 3 novembre 2021 (ossia dopo il deposito del ricorso) ha ottenuto la scarcerazione su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia in pari data «per concessione liberazione anticipata» concessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 2 novembre 2021, senza che siano state indicate altre specifiche ragioni che possano ugualmente giustificare l'interesse a coltivare l'impugnazione.

L'esame del ricorso nel merito è, pertanto, precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, inducente alla inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato„ di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199).

Suddetto requisito deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

In particolare, nel caso di specie ricorre una «carenza d'interesse sopraggiunta», che trova il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, citata).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue alcuna condanna al pagamento delle spese o della somma a favore della cassa delle ammende.

In questo senso è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale pone a fondamento di questa conclusione l'assenza di soccombenza, anche solo virtuale, della parte ricorrente (così, SU, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e SU, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ACERRA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali o di detenzione domiciliare presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni sette di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Noia del 25 novembre 2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 2014, per il reato di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso sino al 1992. Il giudice di sorveglianza rilevava che la pena in esecuzione era relativa ad un reato cd. ostativo, rispetto al quale l'art. 4-bis della I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) consente l'accesso alle misure alternative solo nei casi di accertata attività di collaborazione prestata dal condannato, oppure in caso di collaborazione oggettivamente impossibile, per integrale accertamento dei fatti, o inesigibile, in considerazione del ruolo marginale dello stesso, tale da non potere riversare conoscenze utili all'investigazione e sempre che siano esclusi collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale, preso atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a dichiararsi estraneo al delitto per cui aveva riportato condanna, verificava le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, e giungeva alla conclusione che, dall'accertamento fattuale ricostruito nelle sentenze di merito, non era riconoscibile una limitata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per cui era stato condannato, né l'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione. Assume la difesa che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un ruolo meramente marginale nella vicenda per la quale sta scontando la pena, determinato dai suoi rapporti di vicinato con il correo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è rimasto coinvolto nell'organizzazione senza aver mai partecipato ad attività di cessione di sostanze stupefacenti e il contenuto delle conversazioni riportate dal Tribunale di sorveglianza per il loro contenuto criptico, non sono tali da smentire tale circostanza. I fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] sta scontando la pena, peraltro, risalgono a trenta anni fa e, pertanto, ad oggi i rapporti criminali sono inesistenti, come la stessa informativa di polizia riferisce. Infine, la difesa rimarca che il [OSCURATO:PERSONA] ha documentato la concreta opportunità di svolgere attività lavorativa in qualità di addetto alla segreteria di un'azienda di trasporti, cui potrebbe dedicarsi anche in regime di detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di detta attività. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che prospetta doglianze di mero fatto, che non possono essere assunte in fase di legittimità, a fronte di un provvedimento correttamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, a prescindere dall'esame della censura in esso articolata, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Ed invero, dalla interrogazione svolta, a mezzo della Cancelleria, attraverso il sistema informativo del Ministero della giustizia risulta che il ricorrente in data 3 novembre 2021 (ossia dopo il deposito del ricorso) ha ottenuto la scarcerazione su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia in pari data «per concessione liberazione anticipata» concessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 2 novembre 2021, senza che siano state indicate altre specifiche ragioni che possano ugualmente giustificare l'interesse a coltivare l'impugnazione. L'esame del ricorso nel merito è, pertanto, precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, inducente alla inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato„ di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199). Suddetto requisito deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). In particolare, nel caso di specie ricorre una «carenza d'interesse sopraggiunta», che trova il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue alcuna condanna al pagamento delle spese o della somma a favore della cassa delle ammende. In questo senso è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale pone a fondamento di questa conclusione l'assenza di soccombenza, anche solo virtuale, della parte ricorrente (così, SU, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e SU, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenz
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