Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22531/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2015/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta ditta [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], p resso la Cancelleria della Corte d i Cassazione, e rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA,n. 3453 /1 6 , depositata il 10/06/2016.

IRPEFIVA A VVISO ACCERTAMENTOUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno2022 dal consigliere R osanna Angarano.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale ADM Service di [OSCURATO:PERSONA],propone, con due motivi, ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Lombardia ha confermato la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l ’avviso di accertamento, n.

T9Y010200957/2013 .

Con detto atto impositivo, in ragione di alcune operazioni bancarie ritenute non giustificate, venivano accertate, per l’anno d’imposta 2009,maggiori imposte, Irpef ed Iva, oltre interessi e sanzioni.

2. La C.t.r. rilevava che il ricorso , presentato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 17-bis, d.lgs. 3 1 dicembre 1992, n. 546 , era stato notificato il 16/05/2014; che al termine di novanta giorni dalla data della notifica per la conclusione della procedura dimediazione prevista dall’art. 17-bis.c it. non si applicava la sospensione dei termini feriali di cui al successivo comma 9, come modificato dall’art. 1, comma 611, legge 27 dicembre 2013, n, 147 in quanto modifica espressamente introdotta con riferimento agli accertamenti notificati a far data dal 02/03/2014; che, conseguentemente la costituzione della ricorrente, avvenuta il 29/10/2014,era tardiva.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 - bis, comma 9,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo introdotto dall’art. 39, comma 9, d.l. 6 luglio 2011,n. 98, e dell’art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969,n. 742.2.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 - bis, comma 9,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 1, comma 611, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

3.1. La ricorrente, dato atto dell’e satta ricostruzione delle date contenuta in sentenza, censura la medesima nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di mediazione di cui all’art. 17 - bis d.lgs. n. 546 del 1992 la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Assume in proposito che la sospensione va applicata a tutti gli atti ed istituti di diritto processuale tributario,tra cui il reclamo di cui all’art. art. 17 - bis cit. e che le modifiche apportate dall’art. 1, comma 611, lett. a), legge n. 147 del 2013 non hanno valore innovativo, ma solo in t erpretativo , valevole, di conseguenza, anche per il passato.

3.2. L’applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di reclamo e mediazione di cui all’art. 17 - bis cit. , vigente ratione temporis,è stata disposta dall’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1, legge n. 147del 2013.

Detta norma, in particolare, ha modificato l’art. 17- bis, comma 9, d.lgs. n. 546 del 1992– il quale così statuiva: «d ecorsi novantagiorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso» – prevedendo espressamente che «a i fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali».A norma dell’art. 1, comma 611, lett. b)della medesima legge la modifica si applica agli atti notifica ti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge, ovvero dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.2.

Non è controverso che l’avviso di accertamento oggetto di giudizio è stato notificato antecedentemente all’entrata in vigore della norma sopra richiamata.

In ragione di ciò va esclusa l’applicazione alla fattispecie in esamedella sospensione dei termini nel periodo feriale .

Tanto discende inequivocabilmente dalla espressa previsione da parte del legislatore del termine a decorrere dal quale applicarsi le modifiche introdotte.

Tale disposizione non è conciliabile con l’asserita natura interpretativa che la ricorrente attribuisce alla modifica.

3.3. Questa Corte ha già affermato che la previsione da parte del legislatore della sospensione feriale dei termini risponde ad una ratio ben precisa, ovvero q uella di consentir e la difesa tecnica in giudizio; tale ratio non permette di ampliarne l'applicabilità a termini che non abbiano natura processuale e che non siano connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale che, viceversa, attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo(cfr. Cass. 03/08/2016, n. 16251; Cass. 21/08/2013,n. 19345).

Nella fattispecie in esame, per un verso l’applicazione della disciplina del termini processuali è stata espressamente prevista da una legge sopravvenuta con fissazione, altrettanto espressa, della sua decorrenza e, per altro, verso il termine attiene ad atti da compiersi dall’Amministrazione finanziaria.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2015/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta ditta [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], p resso la Cancelleria della Corte d i Cassazione, e rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,n. 3453 /1 6 , depositata il 10/06/2016. IRPEFIVA A VVISO ACCERTAMENTOUdita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno2022 dal consigliere R osanna Angarano. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale ADM Service di [OSCURATO:PERSONA],propone, con due motivi, ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Lombardia ha confermato la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l ’avviso di accertamento, n. T9Y010200957/2013 . Con detto atto impositivo, in ragione di alcune operazioni bancarie ritenute non giustificate, venivano accertate, per l’anno d’imposta 2009,maggiori imposte, Irpef ed Iva, oltre interessi e sanzioni. 2. La C.t.r. rilevava che il ricorso , presentato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 17-bis, d.lgs. 3 1 dicembre 1992, n. 546 , era stato notificato il 16/05/2014; che al termine di novanta giorni dalla data della notifica per la conclusione della procedura dimediazione prevista dall’art. 17-bis.c it. non si applicava la sospensione dei termini feriali di cui al successivo comma 9, come modificato dall’art. 1, comma 611, legge 27 dicembre 2013, n, 147 in quanto modifica espressamente introdotta con riferimento agli accertamenti notificati a far data dal 02/03/2014; che, conseguentemente la costituzione della ricorrente, avvenuta il 29/10/2014,era tardiva. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 - bis, comma 9,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo introdotto dall’art. 39, comma 9, d.l. 6 luglio 2011,n. 98, e dell’art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969,n. 742.2.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 17 - bis, comma 9,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 1, comma 611, legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1. La ricorrente, dato atto dell’e satta ricostruzione delle date contenuta in sentenza, censura la medesima nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di mediazione di cui all’art. 17 - bis d.lgs. n. 546 del 1992 la sospensione dei termini nel periodo feriale. Assume in proposito che la sospensione va applicata a tutti gli atti ed istituti di diritto processuale tributario,tra cui il reclamo di cui all’art. art. 17 - bis cit. e che le modifiche apportate dall’art. 1, comma 611, lett. a), legge n. 147 del 2013 non hanno valore innovativo, ma solo in t erpretativo , valevole, di conseguenza, anche per il passato. 3.2. L’applicazione della sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di reclamo e mediazione di cui all’art. 17 - bis cit. , vigente ratione temporis,è stata disposta dall’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1, legge n. 147del 2013. Detta norma, in particolare, ha modificato l’art. 17- bis, comma 9, d.lgs. n. 546 del 1992– il quale così statuiva: «d ecorsi novantagiorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa lamediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso» – prevedendo espressamente che «a i fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali».A norma dell’art. 1, comma 611, lett. b)della medesima legge la modifica si applica agli atti notifica ti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge, ovvero dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.2. Non è controverso che l’avviso di accertamento oggetto di giudizio è stato notificato antecedentemente all’entrata in vigore della norma sopra richiamata. In ragione di ciò va esclusa l’applicazione alla fattispecie in esamedella sospensione dei termini nel periodo feriale . Tanto discende inequivocabilmente dalla espressa previsione da parte del legislatore del termine a decorrere dal quale applicarsi le modifiche introdotte. Tale disposizione non è conciliabile con l’asserita natura interpretativa che la ricorrente attribuisce alla modifica. 3.3. Questa Corte ha già affermato che la previsione da parte del legislatore della sospensione feriale dei termini risponde ad una ratio ben precisa, ovvero q uella di consentir e la difesa tecnica in giudizio; tale ratio non permette di ampliarne l'applicabilità a termini che non abbiano natura processuale e che non siano connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale che, viceversa, attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo(cfr. Cass. 03/08/2016, n. 16251; Cass. 21/08/2013,n. 19345). Nella fattispecie in esame, per un verso l’applicazione della disciplina del termini processuali è stata espressamente prevista da una legge sopravvenuta con fissazione, altrettanto espressa, della sua decorrenza e, per altro, verso il termine attiene ad atti da compiersi dall’Amministrazione finanziaria. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de
Sentenza Cassazione n. 22531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris