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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 31659/2023

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ons . - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 22948/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Sardegna n. 38pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 2326/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Palermo per sentirne dichiarare la responsabilità per i danni subìti da una autovettura di sua proprietà, condotta dal marito [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il figlio, a seguito di un sinistro occorso in data 4 marzo 2009, quando l’autovettura condotta dal Pezzimenti, a causa del mancato funzionamento della pubblica illuminazione e dell’omessa installazione della necessaria segnaletica stradale, andava ad impattare violentemente contro la rotatoria di r ecente costruzione, riportando gravissimi danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche; il Comune, ritenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamò in causa, ritenendole solidalmente responsabili , le sue due controllate, la società AMG, responsabile del servizio di illuminazione pubblica, e la società AMAT, r esponsabile della segnaletica stradale, che si costituirono in giudizio eccependo anch’esse il proprio difetto di legittimazione passiva; non fu invece chiamato in causa il conducente dell’autovettura nei cui confronti i convenuti non formularono alcuna conclusione; istruita la causa con prove testimoniali e CTU, il Tribunale adito condannò in solido il Comune di Palermo e la AGM al risarcimento del danno in favore dell’attrice nella misura di € 8.300,00;avverso la sentenza la AGM propose appello principale ed il Comune appello incidentale, senza provvedere alla notifica dei gravami al conducente del veicolo; con detti appelli lamentarono l’erroneità della sentenza di primo grado per mancato riconoscimento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e conseguenziale assenza di responsabilità di essi appellanti; la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 27/11/2019, ha parzialmente accolto i gravami ritenendo, per quanto ancora qui di interesse che, essendo emerso dall’istruttoria che il conducente dell’autovettura andava ad una velocità superiore al limite consentito, il fatto del danneggiato, in applicazione dell’art. 1227 c.c. , aveva concorso alla produzione dell’evento dannoso, così che gli appellanti dovevano essere condannati al 50% dei danni quali stimati dal Tribunale, con interessi e rivalutazione; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Palermo e la società AGM; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 380bis c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – difetto di legittimazione passiva della ricorrente con riguardo alla condotta del conducente, violazionee falsa applicazione degli artt. 81 e 102 c.p.c.ai sensi dell’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. – la ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno accertato la responsabilità concorrente del conducente del veicolo danneggiato nella produzione del sinistro senza che il medesimo fosse stato evocato in giudizio né dagli originari convenuti né d’ufficio ai sensi dell’art. 354 c.p.c. con il secondo motivo – falsa ed erronea applicazione degli artt.1223 e 1227 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte di merito, nell’affermare il suo concorso colposo nella produzione dell’evento, è incorsa nella violazione tanto deiprincipi dettati in tema di nesso d i causalità quanto di quelli in materia di concorso colposo, perché la sua condotta, in quanto del tutto estranea alla produzione dell’evento, non avrebbe mai potuto determinare l’applicazione dellafattispecie di cui all’art. 1227 c.c.; con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. perché la Corte del gravame non ha considerato che la condanna doveva essere pronunciata nei confronti dei soccombenti in solido e non anche in via parziaria, così determinando la perdita in favore del creditore della garanzia dell’art. 2055 c.c., non considerando che la corresponsabilità nella causazione del sinistro gode di un’efficacia meramente interna che non giustifica la riduzione del risarcimento in favore del danneggiato; con il quarto motivo di ricorso – contraddittoria e parziale motivazione con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.-la ricorrente lamenta che la sentenza ha confuso tra conducente e proprietaria ed ha statuito la corresponsabilità della proprietaria senza neppure motivare in relazione alle risultanze della CTU; il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte e ciò determina l’accoglimento del ricorso in parte qua, con assorbimento degli ulteriori motivi; innanzitutto vi è un evidente difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell’autovettura, la quale è stata ritenuta corresponsabile del sinistro ai sensi dell’art. 1227 c.c. pur essendo la stessa completamente estranea alla dinamica dei fatti; il difetto di legittimazione passiva è evidente anche rispetto al conducente dell’autovettura che, pur essendo il soggetto realmente legittimato a rispondere di una sua eventuale corresponsabilità, non è stato neppure mai evocato in giudizio; è allora evidente che i soggetti interessati, qualora avessero voluto ottenere un accertamento opponibile al conducente, avrebbero dovuto estendere il contraddittorio al soggetto asseritamente ritenuto corresponsabile, salvo incorrere in una sentenza inutiliter data; non avrebbero, invero, potuto imputare alla proprietaria-danneggiata la responsabilità di terzi, quale il conducente, asseritamente ritenuto corresponsabile, né attribuire alla stessa le conseguenze non riconducibili alla propria condotta (ex art. 1223 c.c. ) e alla posizione processuale da lei rivestita, in ragione dell’assenza di un vincolo di rappresentanza, di sostituzione processuale nonché di litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo; la sentenza deve pertanto essere cassata per evidenti vizi afferenti al contraddittorio; all’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento degli altri, la cassazione in parte qua della impugnata sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ons . - Rel. ORDINANZA sul ricorso 22948/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Sardegna n. 38pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]; -intimata - nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 2326/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Palermo per sentirne dichiarare la responsabilità per i danni subìti da una autovettura di sua proprietà, condotta dal marito [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il figlio, a seguito di un sinistro occorso in data 4 marzo 2009, quando l’autovettura condotta dal Pezzimenti, a causa del mancato funzionamento della pubblica illuminazione e dell’omessa installazione della necessaria segnaletica stradale, andava ad impattare violentemente contro la rotatoria di r ecente costruzione, riportando gravissimi danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche; il Comune, ritenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamò in causa, ritenendole solidalmente responsabili , le sue due controllate, la società AMG, responsabile del servizio di illuminazione pubblica, e la società AMAT, r esponsabile della segnaletica stradale, che si costituirono in giudizio eccependo anch’esse il proprio difetto di legittimazione passiva; non fu invece chiamato in causa il conducente dell’autovettura nei cui confronti i convenuti non formularono alcuna conclusione; istruita la causa con prove testimoniali e CTU, il Tribunale adito condannò in solido il Comune di Palermo e la AGM al risarcimento del danno in favore dell’attrice nella misura di € 8.300,00;avverso la sentenza la AGM propose appello principale ed il Comune appello incidentale, senza provvedere alla notifica dei gravami al conducente del veicolo; con detti appelli lamentarono l’erroneità della sentenza di primo grado per mancato riconoscimento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e conseguenziale assenza di responsabilità di essi appellanti; la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 27/11/2019, ha parzialmente accolto i gravami ritenendo, per quanto ancora qui di interesse che, essendo emerso dall’istruttoria che il conducente dell’autovettura andava ad una velocità superiore al limite consentito, il fatto del danneggiato, in applicazione dell’art. 1227 c.c. , aveva concorso alla produzione dell’evento dannoso, così che gli appellanti dovevano essere condannati al 50% dei danni quali stimati dal Tribunale, con interessi e rivalutazione; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di Palermo e la società AGM; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 380bis c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso – difetto di legittimazione passiva della ricorrente con riguardo alla condotta del conducente, violazionee falsa applicazione degli artt. 81 e 102 c.p.c.ai sensi dell’art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. – la ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno accertato la responsabilità concorrente del conducente del veicolo danneggiato nella produzione del sinistro senza che il medesimo fosse stato evocato in giudizio né dagli originari convenuti né d’ufficio ai sensi dell’art. 354 c.p.c. con il secondo motivo – falsa ed erronea applicazione degli artt.1223 e 1227 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. –la ricorrente lamenta che la corte di merito, nell’affermare il suo concorso colposo nella produzione dell’evento, è incorsa nella violazione tanto deiprincipi dettati in tema di nesso d i causalità quanto di quelli in materia di concorso colposo, perché la sua condotta, in quanto del tutto estranea alla produzione dell’evento, non avrebbe mai potuto determinare l’applicazione dellafattispecie di cui all’art. 1227 c.c.; con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. perché la Corte del gravame non ha considerato che la condanna doveva essere pronunciata nei confronti dei soccombenti in solido e non anche in via parziaria, così determinando la perdita in favore del creditore della garanzia dell’art. 2055 c.c., non considerando che la corresponsabilità nella causazione del sinistro gode di un’efficacia meramente interna che non giustifica la riduzione del risarcimento in favore del danneggiato; con il quarto motivo di ricorso – contraddittoria e parziale motivazione con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.-la ricorrente lamenta che la sentenza ha confuso tra conducente e proprietaria ed ha statuito la corresponsabilità della proprietaria senza neppure motivare in relazione alle risultanze della CTU; il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte e ciò determina l’accoglimento del ricorso in parte qua, con assorbimento degli ulteriori motivi; innanzitutto vi è un evidente difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell’autovettura, la quale è stata ritenuta corresponsabile del sinistro ai sensi dell’art. 1227 c.c. pur essendo la stessa completamente estranea alla dinamica dei fatti; il difetto di legittimazione passiva è evidente anche rispetto al conducente dell’autovettura che, pur essendo il soggetto realmente legittimato a rispondere di una sua eventuale corresponsabilità, non è stato neppure mai evocato in giudizio; è allora evidente che i soggetti interessati, qualora avessero voluto ottenere un accertamento opponibile al conducente, avrebbero dovuto estendere il contraddittorio al soggetto asseritamente ritenuto corresponsabile, salvo incorrere in una sentenza inutiliter data; non avrebbero, invero, potuto imputare alla proprietaria-danneggiata la responsabilità di terzi, quale il conducente, asseritamente ritenuto corresponsabile, né attribuire alla stessa le conseguenze non riconducibili alla propria condotta (ex art. 1223 c.c. ) e alla posizione processuale da lei rivestita, in ragione dell’assenza di un vincolo di rappresentanza, di sostituzione processuale nonché di litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo; la sentenza deve pertanto essere cassata per evidenti vizi afferenti al contraddittorio; all’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento degli altri, la cassazione in parte qua della impugnata sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per
Sentenza Cassazione n. 31659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris