CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della pena di anni 5 e giorni dieci determinata per;reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 8, e 10 D.Lgs 74/2000 con fine pena attualmente fissato al 18/4/2025; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'esclusione della sussistenza delle condizioni di legittimità e di merito per l'accoglimento dell'istanza in quanto il giudizio prognostico avrebbe dovuto essere effettuato sulla sola base dell'assenza di pericolo di reiterazione del reato, a nulla potendo rilevare che il condannato non possa risarcire il danno; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale -con il riferimento all'assenza di un percorso di valutazione critica sulle condotte devianti poste in essere e di un approfondimento sul disvalore delle stesse, dimostrato dalla mancata indicazione della destinazione degli ingenti profitti) conseguiti e dall'assenza di qualsivoglia tentativo di provare a compensare la posizione debitoria con l'erario compatibilmente alle proprie attuali condizioni economiche (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato)- ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine al diniego dell'invocata misura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen