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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 28214/2023

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a seguente ORDINANZA sulla dichiarazione di ricusazione formulata da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 39771/2022 RG.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, all'udienza tenutasi in data 17 febbraio 2023 davanti alla QUINTA SEZIONE penale di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 39771/2022 R.G., instaurato a seguito di istanza di rimessione del processo, pendente presso la Corte di appello di Roma per il reato di minaccia aggravata dall'ad. 7

I. n. 203/1991, proposta ex art. 45 cod. proc. pen. dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] SANTONASTASO, quest'ultimo presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati Egle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegio; che, dopo la sospensione del processo e la trasmissione del relativo fascicolo al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la suddetta dichiarazione di ricusazione veniva assegnata a questa PRIMA SEZIONE penale perché si trattasse con procedura de plano, ai sensi dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; LETTA la dichiarazione di ricusazione, giustificata: quanto al Cons. [OSCURATO:PERSONA], da pretesi interventi effettuati "a difesa di [OSCURATO:PERSONA] SAVIANO", in ambito culturale o di convegni sulle "attività intellettuali" dello scrittore, in relazione alle minacce costituenti oggetto del procedimento di cui sopra; quanto al Cons. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 37 cod. proc. pen., dal passato rapporto di coniugio con il Cons.

MAGI, magistrato in servizio presso ques':a Prima Sezione, il quale avrebbe manifestato particolare stima e amicizia con lo scrittore [OSCURATO:PERSONA] SAVIANO, da questi ricambiata; [OSCURATO:PERSONA] le argomentazioni sviluppate a sostegno del provvedimento reso in data 16 febbraio 2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, con il quale sono state rigettate le istanze di autorizzazione all'astensione formulare dai Consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del suindicato procedimento; RIBADITO che non vi è alcuno spazio per l'astensione e, conseguentemente, per la ricusazione dei due giudici, in quanto il procedimento avente ad oggetto l'istanza di rimessione, proposta dal SANTONASTASO, ha una sua netta autonomia rispetto al procedimento di cognizione in corso di trattazione davanti alla Corte di appello di Roma, vedendo esclusivamente sulla verifica dei presupposti stabiliti dall'art.45 cod. proc. pen. per determinare lo spostamento del luogo di celebrazione del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge; P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla dichiarazione di ricusazione formulata da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento n. 39771/2022 RG.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, all'udienza tenutasi in data 17 febbraio 2023 davanti alla QUINTA SEZIONE penale di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 39771/2022 R.G., instaurato a seguito di istanza di rimessione del processo, pendente presso la Corte di appello di Roma per il reato di minaccia aggravata dall'ad. 7 I. n. 203/1991, proposta ex art. 45 cod. proc. pen. dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] SANTONASTASO, quest'ultimo presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti dei magistrati Egle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], componenti del Collegio; che, dopo la sospensione del processo e la trasmissione del relativo fascicolo al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la suddetta dichiarazione di ricusazione veniva assegnata a questa PRIMA SEZIONE penale perché si trattasse con procedura de plano, ai sensi dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; LETTA la dichiarazione di ricusazione, giustificata: quanto al Cons. [OSCURATO:PERSONA], da pretesi interventi effettuati "a difesa di [OSCURATO:PERSONA] SAVIANO", in ambito culturale o di convegni sulle "attività intellettuali" dello scrittore, in relazione alle minacce costituenti oggetto del procedimento di cui sopra; quanto al Cons. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 37 cod. proc. pen., dal passato rapporto di coniugio con il Cons. MAGI, magistrato in servizio presso ques':a Prima Sezione, il quale avrebbe manifestato particolare stima e amicizia con lo scrittore [OSCURATO:PERSONA] SAVIANO, da questi ricambiata; [OSCURATO:PERSONA] le argomentazioni sviluppate a sostegno del provvedimento reso in data 16 febbraio 2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, con il quale sono state rigettate le istanze di autorizzazione all'astensione formulare dai Consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del suindicato procedimento; RIBADITO che non vi è alcuno spazio per l'astensione e, conseguentemente, per la ricusazione dei due giudici, in quanto il procedimento avente ad oggetto l'istanza di rimessione, proposta dal SANTONASTASO, ha una sua netta autonomia rispetto al procedimento di cognizione in corso di trattazione davanti alla Corte di appello di Roma, vedendo esclusivamente sulla verifica dei presupposti stabiliti dall'art.45 cod. proc. pen. per determinare lo spostamento del luogo di celebrazione del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge; P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
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