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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35514/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Aosta del 5 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi cinque di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione ai reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. di cui ai capi 1) e 2).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per improcedibilità dell'azione penale per difetto di que- rela.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in base al costante orientamento di questa S.C., la mancata identificazione, da parte dell'autorità rice- vente, del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allor- ché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979).

Non costituisce infatti ragione di invalidità l'omessa identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che propone o che de- posita la querela, se - come è nel caso in esame - sia ugualmente certo che l'atto provenga dal soggetto legittimato (Sez.

U, n. 26268 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255584; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Taglialatela, Rv. 248683).

La sentenza impugnata è coerente coi principi suesposti, in quanto, sebbene Mar- chiando [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui al capo 1), fosse sprovvista di documenti di riconoscimento all'atto della presentazione della querela, erano state correttamente riportate le sue generalità e il recapito nell'atto e, in base a tali dati era stata citata come teste dal pubblico ministero, tanto che faceva perve- nire apposito certificato attestante il proprio impedimento a comparire per motivi di salute.

Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni, limitandosi sostanzialmente a contestare il dato, riportato dalla Corte di merito, della presunta conoscenza della persona offesa da parte degli organi di P.G..

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte distret- tuale si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, secondo 141 qualq occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituitasi parte civile (circostanza verificatasi nel caso di 4 specie), accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, del reperimento di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Questa Corte ha anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di let- tura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278.609).

Con motivazione puntuale ed immune dai vizi, la sentenza impugnata ha condi- viso la valutazione del Tribunale sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], vit- tima del reato di cui al capo 2), avendo ritenuto coerente e precisa la narrazione in ordine alle modalità di sottrazione del portafogli da parte del [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente reitera censure in fatto, alle quali è già stata fornita adeguata risposta.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Aosta del 5 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi cinque di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione ai reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. di cui ai capi 1) e 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per improcedibilità dell'azione penale per difetto di que- rela. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in base al costante orientamento di questa S.C., la mancata identificazione, da parte dell'autorità rice- vente, del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allor- ché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979). Non costituisce infatti ragione di invalidità l'omessa identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto che propone o che de- posita la querela, se - come è nel caso in esame - sia ugualmente certo che l'atto provenga dal soggetto legittimato (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255584; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Taglialatela, Rv. 248683). La sentenza impugnata è coerente coi principi suesposti, in quanto, sebbene Mar- chiando [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui al capo 1), fosse sprovvista di documenti di riconoscimento all'atto della presentazione della querela, erano state correttamente riportate le sue generalità e il recapito nell'atto e, in base a tali dati era stata citata come teste dal pubblico ministero, tanto che faceva perve- nire apposito certificato attestante il proprio impedimento a comparire per motivi di salute. Il ricorrente non si confronta con tali indicazioni, limitandosi sostanzialmente a contestare il dato, riportato dalla Corte di merito, della presunta conoscenza della persona offesa da parte degli organi di P.G.. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte distret- tuale si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, secondo 141 qualq occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituitasi parte civile (circostanza verificatasi nel caso di 4 specie), accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, del reperimento di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Questa Corte ha anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di let- tura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278.609). Con motivazione puntuale ed immune dai vizi, la sentenza impugnata ha condi- viso la valutazione del Tribunale sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], vit- tima del reato di cui al capo 2), avendo ritenuto coerente e precisa la narrazione in ordine alle modalità di sottrazione del portafogli da parte del [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente reitera censure in fatto, alle quali è già stata fornita adeguata risposta. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende