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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09932/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 2, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, confermare le statuizioni civile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa; secondo il capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato i giorni di permesso, concessi ai sensi della legge 104/92 per assistere il padre disabile, per recarsi in crociera 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., limitandosi ad apprezzare risvolti di natura morale della vicenda, senza considerare che l'esclusione per una presunta riconducibilità alla lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro non era previstàdalla legge e costituiva quindi violazione di legge; inoltre, non era stato considerato che l'imputato aveva convertito, di intesa con l'azienda, in ferie i giorni fruiti illecitamente, elidendo il danno patrimoniale subito dall'ente ed aveva a più riprese offerto una somma di C 500,00 a titolo di ristoro, a fronte di un preteso danno di C 374,00

1.2. Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen.: con l'atto di appello si era censurato che le somme di denaro corrisposte ex lege 104 erano stata pagate da INPS e non dalla A.S.L., che non aveva subito alcun danno, neppure di tipo non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 L'incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod. pen. è "l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma)", precisando che "la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo." Nel caso in esame, la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. prendendo in considerazione l'intensità del dolo (l'avere l'imputato agito consapevole dei mancati controlli da parte del datore di lavoro e della difficoltà di rientro per accudire il parente per il quale erano stati chiesti i permessi ,L, di cui alla legge n. 104/92), ma nulla ha detto sulla condotta successiva al reato segnalata nell'atto di appello, nel quale la difesa assumeva di avere corrisposto una somma superiore al preteso danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che comunque il danno non sussisteva perché i giorni di permesso erano stati convertiti in giorni di ferie; è mancata quindi la motivazione su due degli elementi (esiguità del danno e condotta susseguente al reato) che, secondo l'art. 131-bis cod. pen., devono essere valutati ai fini della applicazione o meno della norma indicata.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato, che provvederà anche alla decisione sulle spese sostenute dalla parte civile. 1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di danni in capo alla [OSCURATO:PERSONA], posto che si è contestato in realtà soltanto l'ammontare del danno, la cui questione potrà essere affrontata in sede civile, visto che è stata pronunciata condanna generica al risarcimento, per cui deve essere ribadito quanto affermato da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384, secondo cui "ai fini della pronuncia di condanna generica ... non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette la liquidazione delle spese sosten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 2, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, confermare le statuizioni civile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa; secondo il capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato i giorni di permesso, concessi ai sensi della legge 104/92 per assistere il padre disabile, per recarsi in crociera 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., limitandosi ad apprezzare risvolti di natura morale della vicenda, senza considerare che l'esclusione per una presunta riconducibilità alla lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro non era previstàdalla legge e costituiva quindi violazione di legge; inoltre, non era stato considerato che l'imputato aveva convertito, di intesa con l'azienda, in ferie i giorni fruiti illecitamente, elidendo il danno patrimoniale subito dall'ente ed aveva a più riprese offerto una somma di C 500,00 a titolo di ristoro, a fronte di un preteso danno di C 374,00 1.2. Il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen.: con l'atto di appello si era censurato che le somme di denaro corrisposte ex lege 104 erano stata pagate da INPS e non dalla A.S.L., che non aveva subito alcun danno, neppure di tipo non patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 L'incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod. pen. è "l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma)", precisando che "la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo." Nel caso in esame, la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. prendendo in considerazione l'intensità del dolo (l'avere l'imputato agito consapevole dei mancati controlli da parte del datore di lavoro e della difficoltà di rientro per accudire il parente per il quale erano stati chiesti i permessi ,L, di cui alla legge n. 104/92), ma nulla ha detto sulla condotta successiva al reato segnalata nell'atto di appello, nel quale la difesa assumeva di avere corrisposto una somma superiore al preteso danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che comunque il danno non sussisteva perché i giorni di permesso erano stati convertiti in giorni di ferie; è mancata quindi la motivazione su due degli elementi (esiguità del danno e condotta susseguente al reato) che, secondo l'art. 131-bis cod. pen., devono essere valutati ai fini della applicazione o meno della norma indicata. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato, che provvederà anche alla decisione sulle spese sostenute dalla parte civile. 1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di danni in capo alla [OSCURATO:PERSONA], posto che si è contestato in realtà soltanto l'ammontare del danno, la cui questione potrà essere affrontata in sede civile, visto che è stata pronunciata condanna generica al risarcimento, per cui deve essere ribadito quanto affermato da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384, secondo cui "ai fini della pronuncia di condanna generica ... non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette la liquidazione delle spese sosten