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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 agosto 2024

Cassazione n. 31484/2025

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ente ORDINANZA nel ricorson. 22721/2024 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore; intimati avversoil decreto di convalida del trattenimento n. cronol. 198 /202 4 del12/0 8/2024 del Tribunale di Milano ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 0 8 /08/ 2024, notificato in pari data, il Questore della Provincia di Milano ha disposto che il ricorrente, cittadino russo, fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Corelli” di Milano, ai sensi dell’art. 6,comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015 per un periodo prorogabile di 60 giorni.

La richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento è stata trasmessa in data 10/08/2024.

In data 12/08/2024 veniva celebrata l’udienza di convalida del trattenimento davanti a l Tribunale di Milano, all’esito della quale il Giudice designato si riservava di provvedere.

Con decreto depositato e comunicato nello stesso giorno, il trattenimento è statoconvalidato.

Il cittadino straniero haproposto ricorso per cassazione contro ta l e decreto, affidato a due motivi di doglianza.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d .lgs. n. 286 del 1998 , per mancato rispetto del termine di 48 ore, dalla trasmissione degli atti al Tribunale, per la convalida delprovvedimento di trattenimento presso il C.P.R.

In particolare, il ricorrente ha dedotto quanto segue: - c on provvedimento n. 139/2024,emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , e notificato in pari data alle ore 15:30, il Questore di Milano aveva dispo sto il trattenimento del cittadino stranieroArsimekov Turko, ai sensi dell’art. 6, comma2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, per un periodo prorogabile di 60 giorni; -il 10 / 08 / 2024, alle ore 11:29, l ’Amministrazione aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida della predetta misura, come pure era attestato nel decreto di convalida in questa sede impugnato; - il Giudice d esignato aveva fissa to l’udienza per la convalida il 12/08/2024, alle ore 9:30, all’esito della quale si riservavaper la decisione; - con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari dataalle ore 13:09:50, e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta di convalida.

Ad opinione del ricorrente, dunque, era stato superato il temine di 48 ore prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, comma5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma4, d.lgs. n. 286 del 199 8 .

Secondo la parte, infatti, il decreto del Questore di Milano, trasmessoal Tribunale il 10 / 08 / 2024, alle ore 11:29, avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11:29 del giorno 12.08.2024 e non , come di fatto avvenuto, dopo le ore13:00.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull e eccezioni formulate nella nota difensiva depositata in atti.

Il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che, a seguito di comunicazione della fissazione dell’udienza per la convalida del provvedimento di trattenimento, aveva depositato una nota con la quale aveva evidenziato che, per quanto potesse ritenersi odioso il reato di cui il medesimo si era macchiato, l’esistenza di precedenti penali non potevadi per sé sola esaurire il giudizio sulla sua pericolosità sociale, ritenendo che si dovesse tenere conto anche dell’intervenuta integrale espiazione della pena da parte del cittadino straniero, della condotta irreprensibile tenuta durante il periodo di detenzione e del la fervida volontà di reinserirsi e reintegrarsi positivamentenella società in cui risiedeva regolarmente tutt a la sua famiglia, comprovata dal reperimento di un datore di lavoro disponibile ad assumerlo e, dunque, di una lecita fonte di sostentamento, nonché di un alloggio in cui dimorare.

Inoltre, lo stesso ricorrente ha aggiunto di avere illustrato, nella medesima nota, che aveva manifestato la volontà di reiterare la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nell’ottobre 2023, allorquando si trovava ancora ristretto presso la Casa di Reclusione di Opera, ma la sua domanda non era stata ricevuta sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno della sua scarcerazione, avendo atteso per ben 10 mesi prima di poter procedere allaformalizzazione della sua istanza, eccependo, pertanto la violazione dell’art. 26, comma2- bis, d.lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce un termine massimo di (complessivi) 13 giorni per la ricezione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale a seguito dimanifestazione della relativa volontà, oltre che dei termini previsti per la procedura accelerata, il cui rispetto è imposto dall’art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 20 08, ai sensi del quale la Questura è tenuta a trasmettere senza ritardo gli atti alla competente [OSCURATO:PERSONA] per l’esame nel merito dell’istanza.

A fronte di tali deduzioni, il cittadino straniero ha rappresentato che dalla lettura del provvedimento di convalida emergeva con tutta evidenza l’omessa pronuncia su quest’ultima eccezione, che non è stata in alcun modo tenuta in considerazione. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Il decreto di trattenimento risulta essere stato adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, il quale prevede che il richiedente la protezione internazionale «è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: …omissis… c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.» Il successivo comma 5 dello stesso articolo, nel testo applicabile ratione temporis, prevede, tra l’altro, che «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida.

Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensidell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.» Pertanto, ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis, «3.

Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso.

Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.» In sintesi, per quanto in questa sede di rilievo, ferma la competenza del Tribunale sede della Sezione Specializzata, invece che del Giudice di Pace, come avviene per il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il Questore del luogo in cui si trova il C.P.R. trasmette copia degli atti al G iudice territorialmente competente, per la convalida, entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento e i l G iudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l'interessato, se comparso, con la precisazione che il provvedimento di trattenimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. 2.2.Il ricorrente ha dedotto quanto segue: «Il giorno 10.08.2024, alle ore 11:29, la P.A. trasmetteva gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida della predetta misura (fatto storico di cui è lo stesso Giudice di prime cure a dare atto nel decreto qui impugnato, doc. n. 1).

Il Tribunale adito fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 9:30, all’esito della quale si riservava per la decisione (doc. n. 2).

Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delleore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A.

La suindicata ricostruzione fattuale è suffragata dalle risultanze della mera consultazione del fascicolo telematico del procedimento di primo grado e, in particolare, dalla verifica della firma digitale apposta dal Giudicante sul decreto oggetto di gravame (docc. nn. 3-5).» In effetti, nello stesso provvedimento di convalida è attestato che l’Amministrazione ha trasme sso gli atti al Tribunale di Milano i l 10/08/2024, alle ore 11:29(doc. 1 allegato al ricorso per cassazione), come pure è confermato dallo storico del fascicolo prodotto dal ricorrente (doc. 3 allegato al ricorso per cassazione).

Nel verbale dell’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è annotato che l’udienza è iniziata alle ore 9,30.

Dopo aver sentito il cittadino straniero, con l’ausilio di un interprete, il difensore di quest’ultimo e il funzionario delegato dal questore, il Giudice risulta essersi riservato di decidere, chiudendo il verbale(«Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»).

Dallo storico del fascicolo, prodotto dal ricorrente, si evince che la rimessione in camera di consiglio è stata registrata alle ore 13:11 del 12/08/2024 (doc. 3-5 allegato al ricorso per cassazione).

2.3. Questa Corte h a già affermato , in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il Giudice deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorch é adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008).

Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche per la convalida del trattenimento.

Non assume alcun rilievo il fatto che- dopo aver sentito il cittadino straniero, il difensore e il funzionario delegato dalla Questura - il Giudice abbia riservato la decisione chiudendo il verbale («Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»), per assumere, poi, il provvedimento di convalida che è stato depositato e comunicato alle parti.

Come sopra evidenziato, infatti, la convalida del trattenimento è adottata all’esito di un procedimento camerale , regolato dall’art. 737 c.p.c., dovendosi pertanto ritenereconnotato dalla libertà delle forme, per la parte non espressamente disciplinata dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, purch é sia rispettato il diritto di difesa e garantito il contraddittorio (v. ad es.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18740 del 17/09/2004).

In ordine alla fase di decisione, dunque, in assenza di specifiche disposizioni, la statuizione sulla convalida può essere adottata con statuizione assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo verbale ed anche dopo l’udienza, decreto riservato e successivamente depositato e comunicato.

Come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l’udienza di convalida sia fissata prima del decorso delle quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzionedi continuità rispetto all’udienza che si è celebrata.

Nella specie,dallo stess o storico del fascicolo, prodotto dalla parte, risulta che la rimessione in camera di consiglio, espletati gli incombenti dell’udienza, è avvenuta alle ore 13:11 del 12/08/2024 e, quindi, in una strettissima contiguità temporale rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente ha dedotto che è intervenuta la decisione ( «Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A.»). 3.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. Occorre subito evidenziare che, p er quanto riguarda gli argomenti spesi in ordine alla valutazione di pericolosità sociale, la doglianza si risolve in una non condivisi one delle ragioni poste a fondamento della decisione, cui la parte ha contrapposto le proprie, così formulando una censura che attiene alle valutazioni in fatto del Giudice di merito, prospettando una doglianza di merito, inammissibile in sede di legittimità. 3.2.La doglianza è inammissibile anche nella parte in cui è dedotta la mancata pronuncia sull’eccezione riferita alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015.

Com’è noto, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025).

Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere manifestato l’intenzione di reiterare la richiesta di protezione internazionale già nell’ottobre 2023, quando era ristretto in carcere, ma la sua domanda non era stata ricevuta prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando è cessato lo stato di reclusione, avendo così atteso ben 10 mesi prima di poter procedere allaformalizzazione della sua istanza.

Tale allegazione è del tutto generica, essendo operato un rinvio a quanto dedotto e prodotto al giudice di merito con una nota depositata, accompagnata da documenti, senza alcuna specificazione del tenore di tali atti, e senza che il ricorrente abbia spiegato come i fatti pregressi abbiano potuto incidere sul trattamento disposto soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso. 6.Essendo il procedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA nel ricorson. 22721/2024 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore; intimati avversoil decreto di convalida del trattenimento n. cronol. 198 /202 4 del12/0 8/2024 del Tribunale di Milano ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 0 8 /08/ 2024, notificato in pari data, il Questore della Provincia di Milano ha disposto che il ricorrente, cittadino russo, fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Corelli” di Milano, ai sensi dell’art. 6,comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015 per un periodo prorogabile di 60 giorni. La richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento è stata trasmessa in data 10/08/2024. In data 12/08/2024 veniva celebrata l’udienza di convalida del trattenimento davanti a l Tribunale di Milano, all’esito della quale il Giudice designato si riservava di provvedere. Con decreto depositato e comunicato nello stesso giorno, il trattenimento è statoconvalidato. Il cittadino straniero haproposto ricorso per cassazione contro ta l e decreto, affidato a due motivi di doglianza. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, d .lgs. n. 286 del 1998 , per mancato rispetto del termine di 48 ore, dalla trasmissione degli atti al Tribunale, per la convalida delprovvedimento di trattenimento presso il C.P.R. In particolare, il ricorrente ha dedotto quanto segue: - c on provvedimento n. 139/2024,emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , e notificato in pari data alle ore 15:30, il Questore di Milano aveva dispo sto il trattenimento del cittadino stranieroArsimekov Turko, ai sensi dell’art. 6, comma2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, per un periodo prorogabile di 60 giorni; -il 10 / 08 / 2024, alle ore 11:29, l ’Amministrazione aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida della predetta misura, come pure era attestato nel decreto di convalida in questa sede impugnato; - il Giudice d esignato aveva fissa to l’udienza per la convalida il 12/08/2024, alle ore 9:30, all’esito della quale si riservavaper la decisione; - con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari dataalle ore 13:09:50, e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta di convalida. Ad opinione del ricorrente, dunque, era stato superato il temine di 48 ore prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 6, comma5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma4, d.lgs. n. 286 del 199 8 . Secondo la parte, infatti, il decreto del Questore di Milano, trasmessoal Tribunale il 10 / 08 / 2024, alle ore 11:29, avrebbe dovuto essere convalidato entro le ore 11:29 del giorno 12.08.2024 e non , come di fatto avvenuto, dopo le ore13:00. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull e eccezioni formulate nella nota difensiva depositata in atti. Il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che, a seguito di comunicazione della fissazione dell’udienza per la convalida del provvedimento di trattenimento, aveva depositato una nota con la quale aveva evidenziato che, per quanto potesse ritenersi odioso il reato di cui il medesimo si era macchiato, l’esistenza di precedenti penali non potevadi per sé sola esaurire il giudizio sulla sua pericolosità sociale, ritenendo che si dovesse tenere conto anche dell’intervenuta integrale espiazione della pena da parte del cittadino straniero, della condotta irreprensibile tenuta durante il periodo di detenzione e del la fervida volontà di reinserirsi e reintegrarsi positivamentenella società in cui risiedeva regolarmente tutt a la sua famiglia, comprovata dal reperimento di un datore di lavoro disponibile ad assumerlo e, dunque, di una lecita fonte di sostentamento, nonché di un alloggio in cui dimorare. Inoltre, lo stesso ricorrente ha aggiunto di avere illustrato, nella medesima nota, che aveva manifestato la volontà di reiterare la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nell’ottobre 2023, allorquando si trovava ancora ristretto presso la Casa di Reclusione di Opera, ma la sua domanda non era stata ricevuta sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno della sua scarcerazione, avendo atteso per ben 10 mesi prima di poter procedere allaformalizzazione della sua istanza, eccependo, pertanto la violazione dell’art. 26, comma2- bis, d.lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce un termine massimo di (complessivi) 13 giorni per la ricezione dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale a seguito dimanifestazione della relativa volontà, oltre che dei termini previsti per la procedura accelerata, il cui rispetto è imposto dall’art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 20 08, ai sensi del quale la Questura è tenuta a trasmettere senza ritardo gli atti alla competente [OSCURATO:PERSONA] per l’esame nel merito dell’istanza. A fronte di tali deduzioni, il cittadino straniero ha rappresentato che dalla lettura del provvedimento di convalida emergeva con tutta evidenza l’omessa pronuncia su quest’ultima eccezione, che non è stata in alcun modo tenuta in considerazione. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Il decreto di trattenimento risulta essere stato adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, il quale prevede che il richiedente la protezione internazionale «è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: …omissis… c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.» Il successivo comma 5 dello stesso articolo, nel testo applicabile ratione temporis, prevede, tra l’altro, che «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensidell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.» Pertanto, ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis, «3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.» In sintesi, per quanto in questa sede di rilievo, ferma la competenza del Tribunale sede della Sezione Specializzata, invece che del Giudice di Pace, come avviene per il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il Questore del luogo in cui si trova il C.P.R. trasmette copia degli atti al G iudice territorialmente competente, per la convalida, entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento e i l G iudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l'interessato, se comparso, con la precisazione che il provvedimento di trattenimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. 2.2.Il ricorrente ha dedotto quanto segue: «Il giorno 10.08.2024, alle ore 11:29, la P.A. trasmetteva gli atti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida della predetta misura (fatto storico di cui è lo stesso Giudice di prime cure a dare atto nel decreto qui impugnato, doc. n. 1). Il Tribunale adito fissava l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 9:30, all’esito della quale si riservava per la decisione (doc. n. 2). Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delleore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A. La suindicata ricostruzione fattuale è suffragata dalle risultanze della mera consultazione del fascicolo telematico del procedimento di primo grado e, in particolare, dalla verifica della firma digitale apposta dal Giudicante sul decreto oggetto di gravame (docc. nn. 3-5).» In effetti, nello stesso provvedimento di convalida è attestato che l’Amministrazione ha trasme sso gli atti al Tribunale di Milano i l 10/08/2024, alle ore 11:29(doc. 1 allegato al ricorso per cassazione), come pure è confermato dallo storico del fascicolo prodotto dal ricorrente (doc. 3 allegato al ricorso per cassazione). Nel verbale dell’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è annotato che l’udienza è iniziata alle ore 9,30. Dopo aver sentito il cittadino straniero, con l’ausilio di un interprete, il difensore di quest’ultimo e il funzionario delegato dal questore, il Giudice risulta essersi riservato di decidere, chiudendo il verbale(«Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»). Dallo storico del fascicolo, prodotto dal ricorrente, si evince che la rimessione in camera di consiglio è stata registrata alle ore 13:11 del 12/08/2024 (doc. 3-5 allegato al ricorso per cassazione). 2.3. Questa Corte h a già affermato , in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il Giudice deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorch é adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008). Gli stessi principi valgono, ovviamente, anche per la convalida del trattenimento. Non assume alcun rilievo il fatto che- dopo aver sentito il cittadino straniero, il difensore e il funzionario delegato dalla Questura - il Giudice abbia riservato la decisione chiudendo il verbale («Il giudice chiude il verbale e riserva la decisione, interrompendo il collegamento audiovisivo»), per assumere, poi, il provvedimento di convalida che è stato depositato e comunicato alle parti. Come sopra evidenziato, infatti, la convalida del trattenimento è adottata all’esito di un procedimento camerale , regolato dall’art. 737 c.p.c., dovendosi pertanto ritenereconnotato dalla libertà delle forme, per la parte non espressamente disciplinata dall’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, purch é sia rispettato il diritto di difesa e garantito il contraddittorio (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18740 del 17/09/2004). In ordine alla fase di decisione, dunque, in assenza di specifiche disposizioni, la statuizione sulla convalida può essere adottata con statuizione assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo verbale ed anche dopo l’udienza, decreto riservato e successivamente depositato e comunicato. Come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l’udienza di convalida sia fissata prima del decorso delle quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzionedi continuità rispetto all’udienza che si è celebrata. Nella specie,dallo stess o storico del fascicolo, prodotto dalla parte, risulta che la rimessione in camera di consiglio, espletati gli incombenti dell’udienza, è avvenuta alle ore 13:11 del 12/08/2024 e, quindi, in una strettissima contiguità temporale rispetto al momento in cui lo stesso ricorrente ha dedotto che è intervenuta la decisione ( «Con provvedimento n. 198/2024, emesso e sottoscritto digitalmente in pari data alle ore 13:09:50 e comunicato dalla cancelleria con PEC delle ore 15:14, il Giudice accoglieva la richiesta avanzata dalla P.A.»). 3.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Occorre subito evidenziare che, p er quanto riguarda gli argomenti spesi in ordine alla valutazione di pericolosità sociale, la doglianza si risolve in una non condivisi one delle ragioni poste a fondamento della decisione, cui la parte ha contrapposto le proprie, così formulando una censura che attiene alle valutazioni in fatto del Giudice di merito, prospettando una doglianza di merito, inammissibile in sede di legittimità. 3.2.La doglianza è inammissibile anche nella parte in cui è dedotta la mancata pronuncia sull’eccezione riferita alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015. Com’è noto, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10290 del 18/04/2025). Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di avere manifestato l’intenzione di reiterare la richiesta di protezione internazionale già nell’ottobre 2023, quando era ristretto in carcere, ma la sua domanda non era stata ricevuta prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando è cessato lo stato di reclusione, avendo così atteso ben 10 mesi prima di poter procedere allaformalizzazione della sua istanza. Tale allegazione è del tutto generica, essendo operato un rinvio a quanto dedotto e prodotto al giudice di merito con una nota depositata, accompagnata da documenti, senza alcuna specificazione del tenore di tali atti, e senza che il ricorrente abbia spiegato come i fatti pregressi abbiano potuto incidere sul trattamento disposto soltanto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso. 6.Essendo il procedimento
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