CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24968/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrinan. 63, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE -intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n . 2984/2021depositata in data 31.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 24968/21 R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 396 /201 3 della C.T.P. di Messina , che aveva rigettatoil suo ricorso avverso estratto ruolo e relativ e cartell e di pagamento (di natura tributaria), perché regolarmente notificateex art. 140 c.p.c.; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello rilevò che non poteva neanche dirsi maturata la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle stesse; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate non hanno resistito; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.139 e 140 c.p.c.e degli artt. 8 e 10 della legge n. 890/1982, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 2943, 2944, 2946 e 2948 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto validamente notificate le cartelle impugnate, fatta eccezione per quella recante il n. 29520000005917536, il cui credito era però prescritto; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. , per aver reso la C.T.R. – riguardo all’accertamento della regolarità della notifica – una motivazione meramente apparente; 2.1– il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. N. 24968/21 R.G. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l’interesse a ricorrere; [OSCURATO:PERSONA], rilevato che si pone il tema della possibile formazione del giudicato implicito sulla questione dell’ammissibilità della domanda, sul quale questa stessa Sezione ha già investito la Sezione Tributaria(v. ord. n. 36649/2022) per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo della Sezione Tributaria. Roma,