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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30907/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 12 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Salerno il 7 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 15 di arresto ed euro 700 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) della legge n. 157 del 1992; in Malori in data antecedente e prossima al 29 aprile 2021.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, perché volto a prefigurare, in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, rispetto a quella, esauriente, dei giudici di merito, i quali, nel ritenere provato l'esercizio abusivo della caccia ascritto a [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato, senza travisarne il contenuto, gli accertamenti compiuti dai CC della Forestale.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliati dai giudici di appello, i quali, a pagina 4 dell'impugnata sentenza, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, hanno ragionevolmente evidenziato che "l'avere più volte riattivato il meccanismo che era stato disattivato dagli agenti unitamente ai passaggi frequenti sul posto, sono circostanze che inducono a ritenere che non si trattasse di un fatto episodico, né volto a difendere gli alveari dagli attacchi dei cinghiali, ma teso proprio alla cattura indiscriminata di fauna selvatica".

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.MFan—junica 1 2 AGO 2026 Andreg ntili \\.p) DIRETTORF AMMINISTRAllyg Dott.

AftfirrPi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 12 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Salerno il 7 febbraio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 15 di arresto ed euro 700 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) della legge n. 157 del 1992; in Malori in data antecedente e prossima al 29 aprile 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, perché volto a prefigurare, in termini generici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, rispetto a quella, esauriente, dei giudici di merito, i quali, nel ritenere provato l'esercizio abusivo della caccia ascritto a [OSCURATO:PERSONA], hanno richiamato, senza travisarne il contenuto, gli accertamenti compiuti dai CC della Forestale. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliati dai giudici di appello, i quali, a pagina 4 dell'impugnata sentenza, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, hanno ragionevolmente evidenziato che "l'avere più volte riattivato il meccanismo che era stato disattivato dagli agenti unitamente ai passaggi frequenti sul posto, sono circostanze che inducono a ritenere che non si trattasse di un fatto episodico, né volto a difendere gli alveari dagli attacchi dei cinghiali, ma teso proprio alla cattura indiscriminata di fauna selvatica". Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MFan—junica 1 2 AGO 2026 Andreg ntili \\.p) DIRETTORF AMMINISTRAllyg Dott. AftfirrPi
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