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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04390/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6841- 20 24 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difes a giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale sono rappresentati e difes i giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. -intimati - avverso la sentenza n. 291/2024del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ing. [OSCURATO:PERSONA], reso dal Tribunale di Lecce, in data 29 settembre 2023, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.

R .

G . 4173/2022, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] edEmilia Magno nei suoi confronti al fine di verificare i vizi interessanti le opere di cui al contratto di appalto del 12 settembre 2018, del valore di euro

270.000. All’esito del deposito della relazione di consulenza, era stato liquidato un importo di complessivi euro 11.252,00, oltre oneri di legge, di cui euro 3.252,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari (così calcolati considerandon. 160 vacazioni oltre euro 6.689,47 ex art. 11), postoa carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 3 - La ricorrente ha contestato la contemporanea applicazione dell'onorario per vacazioni e a parametri, ex art. 11 d.m . 30 maggio 2002, rappresentando che non vi fossero attività da liquidare a vacazioni ed eccependone comunque l'eccessiva quantificazione; ha pure censurato l'applicazione dei compensi medi di cui all'art. 11 suindicato, in ragione della scarsa qualità del lavoro di consulenza , della mancata individuazione dei responsabili e della ingiustificata moltiplicazione delle spese di conferimento in discarica; ha, infine, contestato il riconoscimento delle spese per l’ausiliario, evidenziando il difetto di prova del suo apporto materiale.

2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 291/2024, pubblicata il 24/1/24, in accoglimento parziale dei motivi posti a base della richiesta di riduzione del compenso liquidato al c.t.u.Battista, ha escluso il compenso di euro 1.310,53 riconosciuto a titolo di n. 160 vacazioni e ridotto a euro 1.000,00 il rimborso spese per l’ausiliario, invece dei liquidati euro 3.252,00, determinando così una somma complessiva di euro7.689,47 invece di euro 11.252,00.

Così operata la riduzione, il Giudice ha compensato le spese, ravvisando una reciproca soccombenza.

3. Avverso questa statuizione di compensazione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, a cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e, con diverso atto, congiuntamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]di Serino e R.no C. non hanno, invece, svolto difese.

4. In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata in data 29/7; in data 30/9/2024 la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 4 - ha chiesto la decisione.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale operato la compensazione totale delle spese del giudizio ravvisando una reciproca soccombenza invece insussistente.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, seppure siano necessarie le precisazioni che seguono sulla insussistenza di una soccombenza reciproca.

IlConsigliere delegato ha riscontrato la soccombenza reciproca, posta a fondamento della statuizione di compensazione, nell’accoglimento soltanto parziale di due tra i tre individuati motivi di opposizione avverso il decreto di liquidazione.

È necessario premettere, allora, che, come chiarito da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'opponente,con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., seppure deve regolare le spese secondo il principio della soccombenza(Cass. Sez. 6 -2, n. 1470 del 22/01/2018 con indicazione dei precedenti rilevanti).

In tal senso, i motivi di opposizione non identificano più capi della domanda che consiste unicamente nella verifica della congruità della Ric. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 5 - liquidazione e, come tale, sottende un interesse di tipo soltanto oppositivo, non pretensivo, rivolto al mero contenimento della liquidazione, atteso che un compenso al consulente sarà comunque riconosciuto.

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, allora, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente; questa tipologia di decisione può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale delle spese , in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez.

U, n. 32061 del 31/10/2022).

Per altro verso, secondoprincipio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione ex art. 91 e 92 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che le spesenon siano poste , neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass. 8421/2017).

Ciò posto, è vero chela liquidazione, a seguito dell’opposizione, è stata ridotta, ma è altrettanto vero che l’ing.

Battistanon può essere ritenuto soccombente, perché, come già rimarcato, rispetto all’interesse oppositivo delle parti processuali ricorrenti ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002e 15 d.lgs. 150/2011, il consulente nominato non Ric. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 6 - è mai, tecnicamente, una parte soccombente in merito , perché è vittorioso nel suo diritto al compenso, comunque riconosciuto.

D’altrocanto e infine, alcuna soccombenza sussisteva per le altre parti del giudizio in cui è stata svolta la consulenza, considerato illoro comune interesse oppositivo a una liquidazione di maggiore importo.

P.Q.M Battista, la società [OSCURATO:SOCIETA] difetta di interesse rispetto al ricorso proposto, perché non era una parte vittoriosa e in nessun caso avrebbe potuto conseguire la vittoria delle spese , neppure parziale : come costantemente precisato da questa Corte, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata all’asserito pregiudizio subito dalla decisione impugnata da apprezzarsi necessariamentein relazione all'utilità giuridica che può derivare dalla riapertura del dibattito processuale: nella specie, dunque, esclusa la soccombenza del consulentee delle altre parti processuali del giudizio di merito, in nessun caso l’opponente società avrebbe potuto ottenere, neppure in parte, il rimborso delle spese processuali ( sull’interesse all’impugnazione cfr. Cass. Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 1, n. 38054 del 29/12/2022).

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di legittimità in favoredi ciascun controricorrente, liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di Serino e R.no C. che non hannosvolto difese.

La definizione collegiale del presente ricorso per ragioni differenti dalla motivazione della proposta di definizione accelerata esclude la Ric. 2024n. 6841 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 7 - sussistenza della conformità ex art. 380 bis ultimo comma cod. proc. civ. per la condanna ex art. 96 III e IV comma cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2, n. 21668 del 01/08/2024).

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; liquida le spese di legittimità in euro 1.500,00 per compensi, condannandoAlluminox s.r.l. al pagamento di questa somma in favore e in solido di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella stessa misura, in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre per entrambe le parti processuali alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6841- 20 24 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difes a giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal la quale sono rappresentati e difes i giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. -intimati - avverso la sentenza n. 291/2024del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ing. [OSCURATO:PERSONA], reso dal Tribunale di Lecce, in data 29 settembre 2023, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R . G . 4173/2022, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] edEmilia Magno nei suoi confronti al fine di verificare i vizi interessanti le opere di cui al contratto di appalto del 12 settembre 2018, del valore di euro 270.000. All’esito del deposito della relazione di consulenza, era stato liquidato un importo di complessivi euro 11.252,00, oltre oneri di legge, di cui euro 3.252,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari (così calcolati considerandon. 160 vacazioni oltre euro 6.689,47 ex art. 11), postoa carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 3 - La ricorrente ha contestato la contemporanea applicazione dell'onorario per vacazioni e a parametri, ex art. 11 d.m . 30 maggio 2002, rappresentando che non vi fossero attività da liquidare a vacazioni ed eccependone comunque l'eccessiva quantificazione; ha pure censurato l'applicazione dei compensi medi di cui all'art. 11 suindicato, in ragione della scarsa qualità del lavoro di consulenza , della mancata individuazione dei responsabili e della ingiustificata moltiplicazione delle spese di conferimento in discarica; ha, infine, contestato il riconoscimento delle spese per l’ausiliario, evidenziando il difetto di prova del suo apporto materiale. 2. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 291/2024, pubblicata il 24/1/24, in accoglimento parziale dei motivi posti a base della richiesta di riduzione del compenso liquidato al c.t.u.Battista, ha escluso il compenso di euro 1.310,53 riconosciuto a titolo di n. 160 vacazioni e ridotto a euro 1.000,00 il rimborso spese per l’ausiliario, invece dei liquidati euro 3.252,00, determinando così una somma complessiva di euro7.689,47 invece di euro 11.252,00. Così operata la riduzione, il Giudice ha compensato le spese, ravvisando una reciproca soccombenza. 3. Avverso questa statuizione di compensazione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, a cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e, con diverso atto, congiuntamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]di Serino e R.no C. non hanno, invece, svolto difese. 4. In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata in data 29/7; in data 30/9/2024 la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 4 - ha chiesto la decisione. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale operato la compensazione totale delle spese del giudizio ravvisando una reciproca soccombenza invece insussistente. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, seppure siano necessarie le precisazioni che seguono sulla insussistenza di una soccombenza reciproca. IlConsigliere delegato ha riscontrato la soccombenza reciproca, posta a fondamento della statuizione di compensazione, nell’accoglimento soltanto parziale di due tra i tre individuati motivi di opposizione avverso il decreto di liquidazione. È necessario premettere, allora, che, come chiarito da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'opponente,con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., seppure deve regolare le spese secondo il principio della soccombenza(Cass. Sez. 6 -2, n. 1470 del 22/01/2018 con indicazione dei precedenti rilevanti). In tal senso, i motivi di opposizione non identificano più capi della domanda che consiste unicamente nella verifica della congruità della Ric. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 5 - liquidazione e, come tale, sottende un interesse di tipo soltanto oppositivo, non pretensivo, rivolto al mero contenimento della liquidazione, atteso che un compenso al consulente sarà comunque riconosciuto. Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, allora, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente; questa tipologia di decisione può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale delle spese , in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022). Per altro verso, secondoprincipio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione ex art. 91 e 92 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che le spesenon siano poste , neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass. 8421/2017). Ciò posto, è vero chela liquidazione, a seguito dell’opposizione, è stata ridotta, ma è altrettanto vero che l’ing. Battistanon può essere ritenuto soccombente, perché, come già rimarcato, rispetto all’interesse oppositivo delle parti processuali ricorrenti ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002e 15 d.lgs. 150/2011, il consulente nominato non Ric. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 6 - è mai, tecnicamente, una parte soccombente in merito , perché è vittorioso nel suo diritto al compenso, comunque riconosciuto. D’altrocanto e infine, alcuna soccombenza sussisteva per le altre parti del giudizio in cui è stata svolta la consulenza, considerato illoro comune interesse oppositivo a una liquidazione di maggiore importo. P.Q.M Battista, la società [OSCURATO:SOCIETA] difetta di interesse rispetto al ricorso proposto, perché non era una parte vittoriosa e in nessun caso avrebbe potuto conseguire la vittoria delle spese , neppure parziale : come costantemente precisato da questa Corte, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata all’asserito pregiudizio subito dalla decisione impugnata da apprezzarsi necessariamentein relazione all'utilità giuridica che può derivare dalla riapertura del dibattito processuale: nella specie, dunque, esclusa la soccombenza del consulentee delle altre parti processuali del giudizio di merito, in nessun caso l’opponente società avrebbe potuto ottenere, neppure in parte, il rimborso delle spese processuali ( sull’interesse all’impugnazione cfr. Cass. Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 1, n. 38054 del 29/12/2022). 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di legittimità in favoredi ciascun controricorrente, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di Serino e R.no C. che non hannosvolto difese. La definizione collegiale del presente ricorso per ragioni differenti dalla motivazione della proposta di definizione accelerata esclude la Ric. 2024n. 6841 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 7 - sussistenza della conformità ex art. 380 bis ultimo comma cod. proc. civ. per la condanna ex art. 96 III e IV comma cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2, n. 21668 del 01/08/2024). Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; liquida le spese di legittimità in euro 1.500,00 per compensi, condannandoAlluminox s.r.l. al pagamento di questa somma in favore e in solido di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella stessa misura, in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre per entrambe le parti processuali alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
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