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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14307/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30181/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2689/29 /2014 , depositata il 21 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2007.

R.G.

N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Milano, con provvedimento del 19 aprile 2011, notificato il 5 maggio 2011, rettificava la dichiarazione dei redditi Mod.

Unico 2008 (redditi 2007) di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, con lettera del 20 maggio 2010, dichiarava all’Ufficio di concordare su due delle otto rettifiche indicate, chiedendo l’annullamento in autotutela delle restanti sei rettifiche.

L’Agenzia delle entrate, con successivo provvedimento datato 21 giugno 2011, ricevuto il 7 luglio 2011, respingeva l’istanza di autotutela, confermando definitivamente le rettifiche indicate.

2. Il contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il provvedimento di rettifica della dichiarazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela; la Commissione adìta, con sentenza n. 300/16/2012, dichiarava inammissibile il ricorso.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2689/29/2014, pronunciata il 14 maggio 2014 e depositata in segreteria il 21 maggio 2014, dichia rava inammissibile l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l.

R.G.

N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, è affidato a tre motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto detta sentenza non avrebbe preso in considerazione alcuna delle critiche alla sentenza di primo grado contenuta nell’atto di appello.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere, la C.T.R., esaminato la modalità di notifica della pretesa tributaria, effettuata con lettera raccomandata.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere, la C.T.R., omesso di esaminare le eccezioni preliminari formulate dal contribuente nell’atto introduttivo del giudizio, non esaminate dal giudice di primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello.

7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione [il riferimento è quindi alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.], in quanto, a suo dire, la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione, neppure per respingerle, le critiche alla sentenza di primo grado contenute nell’atto di appello.

R.G.

N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato, tuttavia, che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello, in quanto privo di motivi di impugnazione e del tutto generico, in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la sentenza dà conto del fatto che parte appellante si era limitata a riportare in maniera pedissequa le doglianze già avanzate nel ricorso in primo grado, senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni della sentenza.

E’ evidente, allora, come la sentenza impugnata sia pienamente motivata, avendo chiaramente ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, il che giustifica anche il fatto che la C.T.R. non abbia preso in considerazione i motivi di appello, in quanto, evidentemente, inesistenti.

Né il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto inammissibile un appello che egli invece ritiene ammissibile, essendosi limitato a denunciare un vizio di motivazione che, come si è visto, non sussiste; sotto questo profilo, allora, il motivo in esame deve ritenersi, come detto, inammissibile.

7.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi inammissibili.

Il ricorrente, invero, censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare le modalità di notifica della pretesa tributaria, nonché le eccezioni preliminari formulate dal ricorrente nell’atto, ma, stante l’evidenziata declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi (che, come già detto, non è stata censurata con l’odierno ricorso), correttamente la C.T.R. non ha proceduto all’esame di tali R.G.

N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] profili, ragion per cui neanche le odierne censure avrebbero potuto essere proposte.

8. Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna PozzatoPaolo alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 550,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30181/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2689/29 /2014 , depositata il 21 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2007. R.G. N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Milano, con provvedimento del 19 aprile 2011, notificato il 5 maggio 2011, rettificava la dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2008 (redditi 2007) di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, con lettera del 20 maggio 2010, dichiarava all’Ufficio di concordare su due delle otto rettifiche indicate, chiedendo l’annullamento in autotutela delle restanti sei rettifiche. L’Agenzia delle entrate, con successivo provvedimento datato 21 giugno 2011, ricevuto il 7 luglio 2011, respingeva l’istanza di autotutela, confermando definitivamente le rettifiche indicate. 2. Il contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il provvedimento di rettifica della dichiarazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela; la Commissione adìta, con sentenza n. 300/16/2012, dichiarava inammissibile il ricorso. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2689/29/2014, pronunciata il 14 maggio 2014 e depositata in segreteria il 21 maggio 2014, dichia rava inammissibile l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 26 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. R.G. N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, è affidato a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto detta sentenza non avrebbe preso in considerazione alcuna delle critiche alla sentenza di primo grado contenuta nell’atto di appello. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere, la C.T.R., esaminato la modalità di notifica della pretesa tributaria, effettuata con lettera raccomandata. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, ancora, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere, la C.T.R., omesso di esaminare le eccezioni preliminari formulate dal contribuente nell’atto introduttivo del giudizio, non esaminate dal giudice di primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello. 7. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione [il riferimento è quindi alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.], in quanto, a suo dire, la C.T.R. non avrebbe preso in considerazione, neppure per respingerle, le critiche alla sentenza di primo grado contenute nell’atto di appello. R.G. N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato, tuttavia, che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello, in quanto privo di motivi di impugnazione e del tutto generico, in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la sentenza dà conto del fatto che parte appellante si era limitata a riportare in maniera pedissequa le doglianze già avanzate nel ricorso in primo grado, senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni della sentenza. E’ evidente, allora, come la sentenza impugnata sia pienamente motivata, avendo chiaramente ritenuto l’appello inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, il che giustifica anche il fatto che la C.T.R. non abbia preso in considerazione i motivi di appello, in quanto, evidentemente, inesistenti. Né il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto inammissibile un appello che egli invece ritiene ammissibile, essendosi limitato a denunciare un vizio di motivazione che, come si è visto, non sussiste; sotto questo profilo, allora, il motivo in esame deve ritenersi, come detto, inammissibile. 7.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi inammissibili. Il ricorrente, invero, censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare le modalità di notifica della pretesa tributaria, nonché le eccezioni preliminari formulate dal ricorrente nell’atto, ma, stante l’evidenziata declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi (che, come già detto, non è stata censurata con l’odierno ricorso), correttamente la C.T.R. non ha proceduto all’esame di tali R.G. N.30181/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] profili, ragion per cui neanche le odierne censure avrebbero potuto essere proposte. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna PozzatoPaolo alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 550,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente im
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