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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 45948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 27 aprile 2017 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del proprio assistito, chiese la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale che questi aveva sofferto nell'ambito del procedimento iscritto al numero 3177/93 del Registro notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Come esposto dall'istante, la privazione della libertà personale era avvenuta sulla base di due diverse ordinanze cautelari pronunciate dal G.i.p. del Tribunale di Venezia nel medesimo procedimento, ma per reati diversi: la prima eseguita dal 13 aprile 1994 al 20 agosto 1995; la seconda eseguita dal 19 febbraio 1996 al 12 marzo 1996.

Con ordinanza del 7 novembre 2018 l'istanza fu dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Venezia perché non recava la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte territoriale, poiché la procura speciale conferita al difensore non era posta in calce all'atto e non faceva espresso riferimento alla domanda di riparazione, non v'era certezza che l'istanza fosse stata proposta da soggetto legittimato.

L'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza fu annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 gennaio 2020.

Di conseguenza, la Corte di appello di Venezia è stata nuovamente investita della richiesta di equa riparazione e l'ha respinta nel merito con ordinanza del 2 febbraio 2022.

2. La Corte territoriale riferisce che [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura cautelare sulla base di due successive ordinanze.

La prima fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 9 aprile 1994 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: - artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello [OSCURATO:PERSONA], cedendo e vendendo per la successiva distribuzione a terzi, «rilevanti non precisate quantità di eroina e cocaina, in Dolo e Mira sino alla fine di marzo del 1994» (capo A dell'imputazione provvisoria); - artt. 110, 81, comma 2, 61 n. 2, 56, 629 cod. pen., reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello, «al fine di realizzare i profitti del traffico indicato sub A)», sottoponendo [OSCURATO:PERSONA] a «violenti pestaggi» al fine di ottenere da lui il pagamento degli «illeciti proventi derivanti dalla vendita di sostanze stupefacenti», «in Dolo e Mira sino alla fine di marzo del 1994» (capo B dell'imputazione provvisoria).L'ordinanza del 9 aprile 1994 disponeva la custodia in carcere, fu eseguita il 13 aprile 1994 e fu confermata dal Tribunale per il riesame il 29 aprile 1994. [OSCURATO:PERSONA] rimase detenuto fino al 10 giugno 1994, quando ottenne gli arresti domiciliari.

Il 20 agosto 1995 fu posto in libertà.

La seconda ordinanza fu emessa in data 14 febbraio 1996 dal G.i.p. presso il Tribunale di Venezia e fu eseguita il 19 febbraio 1996. [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura custodiale per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: - artt. 110, 81, comma 2, e 73 d.P.R. 309/90, reato che egli avrebbe commesso, in concorso col fratello, [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] «in Fossò e Mira dal 1993 a tutt'oggi» (capo 40 dell'imputazione provvisoria); - art. 74 d.p.r. 309/90 per aver costituito insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti «tra Vigonovo e Mira dal 1993 a tutt'oggi» (capo 43 dell'imputazione provvisoria); - artt. 110, 56, 629 cod. pen., reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello, in danno di [OSCURATO:PERSONA] minacciandolo al fine di ottenere da lui il pagamento degli illeciti proventi della vendita di stupefacenti, «in provincia di Venezia, fine del 1994» (capo 46 dell'imputazione provvisoria); - detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello Marziano, «in provincia di Venezia, fine del 1994» (capo 47 dell'imputazione provvisoria).

Questa ordinanza fu annullata dal Tribunale per il riesame di Venezia in data 12 marzo 1996.

Il Tribunale valutò che il quadro indiziario evidenziato nell'ordinanza cautelare non avesse carattere di gravità e [OSCURATO:PERSONA] fu posto in libertà se non detenuto per altra causa.

2.1. Con sentenza del 18 maggio 2015 (irrevocabile il 16 ottobre 2015) il Tribunale di Venezia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] da due accuse: - avere, in concorso col fratello Marziano, ceduto sostanza stupefacente «in ragione di circa 5 grammi a fornitura» a [OSCURATO:PERSONA] che doveva poi rivendere la sostanza a terzi (reato commesso «in Fossò-Mira «dal 1993 a tutt'oggi, salvo il breve periodo detentivo sofferto [...] per la medesima causa»); - avere ceduto eroina a [OSCURATO:PERSONA] («in [OSCURATO:PERSONA] agli inizi del 1995»).

La sentenza di assoluzione passata in giudicato si riferisce, dunque: in parte, a un fatto per il quale non è stata applicata misura cautelare (la cessione di eroina a [OSCURATO:PERSONA]); in parte, ai fatti oggetto del capo 40) della seconda ordinanza, nel quale sono compresi - ratione temporis e in virtù del riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] - i fatti di cui al capo A) della prima ordinanza.

2.2. Dall'ordinanza impugnata emerge che le tentate estorsioni contestate al capo B) della prima ordinanza e al capo 46) della seconda ordinanza, così come il porto d'armi contestato al capo 47) della seconda ordinanza, furono oggetto di stralcio e che, in relazione a questi reati, la Procura della Repubblica di Venezia formulò richiesta di archiviazione, accolta dal G.i.p. il 2 settembre 2011.

Quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 43 della seconda ordinanza) la Corte territoriale riferisce che, con sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia del 31 ottobre 2001 (irrevocabile il 6 maggio 2003), [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per avere partecipato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere finalizzata all'acquisto e alla distribuzione di sostanze stupefacenti, operante dal 1992 al 1994, ed è stato condannato per questo (e per violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90) alla pena di anni dodici di reclusione.

2.3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando: - da un lato, che il quadro indiziario sulla base del quale le ordinanze cautelari furono emesse era grave; - dall'altro, che le violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 accertate con la sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia del 31 ottobre 2001 (irrevocabile il 6 maggio 2003) integrano comportamenti gravemente colposi che concorsero a determinare la privazione della libertà personale.

La Corte territoriale sottolinea in proposito che, nel compendio probatorio valutato ai fini della condanna definitiva, vi sono anche gli atti del procedimento n. 3177/93 r.g.n.r. e che le condotte valutate ai fini di tale condanna sono state commesse in concorso con i medesimi soggetti indagati in quel procedimento e nel medesimo arco temporale.

3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato un unico motivo, articolato in più punti, col quale lamenta: violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Con riguardo al primo profilo, il difensore si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto idonee ad integrare la colpa ostativa condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provate escludendone la sussistenza.

Osserva, poi, che la seconda ordinanza è stata annullata dal Tribunale per il riesame, sicché, riguardo ad essa, non deve trovare applicazione l'art. 314, comma 1, bensì l'art. 314, comma 2. cod. proc. pen.

Sottolinea che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avviene sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare in quanto, in tal caso, la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura.

Con specifico riferimento alle condotte valutate come colpose dall'ordinanza impugnata, la difesa lamenta che le stesse siano state desunte dagli atti di un diverso procedimento conclusosi con sentenza di condanna.

Osserva che la Corte veneziana ha fondato la propria argomentazione sulle analogie esistenti tra gli elementi di fatto esaminati nei due procedimenti e ha posto in luce che i fatti ritenuti sussistenti nella sentenza definitiva di condanna furono commessi nel medesimo periodo di tempo cui si riferiscono i fatti oggetto delle ordinanze cautelari e in concorso con le medesime persone.

Sostiene che l'argomentazione è viziata da errore di diritto perché il giudice della riparazione può tenere conto ai fini della propria decisione solo di quanto emerso nel procedimento in cui sono state adottate le misure cautelari e non anche dell'esito di procedimenti diversi.

Sottolinea che il procedimento concluso con la sentenza di condanna cui l'ordinanza impugnata fa riferimento è diverso da quello nel quale [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stato ingiustamente privato della libertà personale e che, quanto accertato con tale sentenza, non può aver avuto rilevanza causale nell'adozione dei provvedimenti privativi della libertà personale cui si riferisce l'istanza di equo indennizzo.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. perché la ricorrenza di una condotta colposa è stata affermata sulla base di documenti «acquisiti dopo che era stata espletata l'udienza pubblica di discussione dell'istanza» e senza che il ricorrente abbia potuto interloquire in proposito.

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando che, nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto dei provvedimenti cautelari, [OSCURATO:PERSONA] ebbe frequentazioni ambigue con persone coinvolte in attività di spaccio; un comportamento gravemente colposo che osta al riconoscimento del diritto all'equa riparazione.

Con memoria in data 19 ottobre 2022 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

La memoria si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessario individuare con precisione l'oggetto dell'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione depositata presso la Corte di appello di Venezia in data 27 aprile 2017 che ha dato origine al procedimento.

Invero, poiché l'istanza non era corredata di tutta la necessaria documentazione e, in particolare, delle ordinanze cautelari dalle quali sarebbe dipesa l'ingiusta privazione della libertà personale, la Corte di appello ha svolto una attività di integrazione istruttoria che l'ha portata a ricostruire l'intera vicenda processuale.

Non tutta la vicenda però era oggetto dell'istanza introduttiva del giudizio, sicché quanto emerge dall'ordinanza impugnata non ha rilievo se non per la parte in cui si riferisce ad essa.

Ed invero, poiché il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è avviato a seguito di una istanza di parte, è questa istanza a determinarne l'oggetto.

Ciò trova conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - pur essendo ammesso, in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto, che il giudice si avvalga della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio informazioni scritte su atti e documenti - è tuttavia onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione (tra le tante: Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Manzi, Rv. 269779).

Si è precisato in proposito che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, può procedere a integrarla anche d'ufficio, pur non essendogli consentito «surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Capopardo, Rv. 258424).

2. Tanto premesso si deve osservare: - che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stata formulata con riferimento a due periodi di privazione della libertà personale conseguenti a due diverse ordinanze cautelari; il primo, sofferto dal 13 aprile 1994 al 20 agosto 1995, in forza dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Venezia del 9 aprile 1994; il secondo, sofferto dal 19 febbraio al 12 marzo 1996, sulla base dell' ordinanza in data 14 febbraio 1996 del G.i.p. del Tribunale di Venezia; - che l'istanza è stata proposta il 27 aprile 2017 sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con sentenza del Tribunale monocratico di Venezia del 18 maggio 2015, irrevocabile il 16 ottobre 2015, dalle imputazioni in relazione alle quali, con le ordinanze sopra indicate, era stato sottoposto a misura privativa della libertà personale.

All'istanza non erano allegate le ordinanze cautelari.

Secondo quanto riferito dal difensore, il lungo tempo trascorso tra la privazione della libertà personale e la sentenza di assoluzione, non aveva consentito di acquisirle.

Per questo l'istante chiese alla Corte di appello di provvedere in tal senso e di indicare «eventuali necessità di integrazione della documentazione già depositata».

2.1. Tale essendo il contenuto dell'istanza, la Corte di appello ha correttamente provveduto a comparare le imputazioni provvisorie contenute nelle due ordinanze (che ha acquisito d'ufficio) e le imputazioni dalle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con sentenza definitiva.

Da tale comparazione si desume che la sentenza di proscioglimento riguarda la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una quantità di eroina, contenuta in un involucro avente le dimensioni di un pacchetto di sigarette accartocciato, avvenuta all'inizio del 1995; dunque un fatto ben delineato, diverso rispetto a quelli oggetto delle ordinanze cautelari.

La sentenza di assoluzione riguarda anche cessioni di stupefacenti «in ragione di circa 5 grammi a fornitura» a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in ipotesi accusatoria, provvedeva poi a smerciare la sostanza a terze persone.

Secondo l'accusa, tale condotta sarebbe stata commessa «dal 1993 a tutt'oggi, salvo il breve periodo detentivo sofferto».

Il riferimento al «periodo detentivo sofferto» rende evidente che la contestazione si riferisce anche ai fatti di cui al capo A) della prima ordinanza.

Poiché si parla di cessioni realizzate «in Fossò e Mira dal 1993 a tutt'oggi» in concorso, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con [OSCURATO:PERSONA], la contestazione può essere riferita anche ai fatti di cui al capo 40) della seconda ordinanza, che, per questa parte, si esaurisce in un'estensione temporale della prima contestazione (non più solo fino al marzo 1994, ma anche dal marzo 1994 al febbraio 1996).

2.2. Poiché questi sono i fatti cui si riferisce la sentenza di assoluzione sulla quale si fonda l'istanza, solo questi fatti sono oggetto del presente giudizio.

La circostanza che, come emerge dall'ordinanza impugnata, in relazione ad altri fatti oggetto delle ordinanze cautelari sia stato eseguito uno stralcio e pronunciato decreto di archiviazione non può rilevare in questa sede perché non è noto se e quando il decreto di archiviazione sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, perché l'istanza da lui formulata non faceva riferimento a tale decreto, bensì alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia.

3. Poiché l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione depositata presso la Corte di appello di Venezia ha ad oggetto i reati dai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con la sentenza del Tribunale di Venezia del 18 maggio 2015, il giudizio per equa riparazione dell'ingiusta detenzione e - di conseguenza - il presente ricorso hanno ad oggetto soltanto il capo A) dell'imputazione provvisoria della prima ordinanza cautelare e il capo 40) della imputazione provvisoria della seconda ordinanza cautelare.

Il capo A) della prima ordinanza si riferiva a cessioni di stupefacente realizzate fino al marzo 1994 e tale ordinanza (eseguita il 13 aprile 1994) è stata confermata dal Tribunale per il riesame in data 29 aprile 1994, sicché non può parlarsi di ingiustizia formale della detenzione ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen.

Di ingiustizia formale potrebbe parlarsi, invece, con riferimento al capo 40) della seconda ordinanza, che fu annullata dal Tribunale per il riesame di Venezia il 12 marzo 1996; ma la privazione della libertà personale sofferta in forza di quella ordinanza (dal 19 febbraio al 12 marzo 1996) riguarda anche altri titoli di reato che, per quanto è dato comprendere, sono stati oggetto di un decreto di archiviazione sicché la riparazione per ingiusta detenzione avrebbe dovuto essere richiesta con riferimento a quel decreto ai sensi dell'art. 314 comma 3 cod. proc. pen. e il tema è estraneo al presente giudizio.

Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile nella parte in cui sostiene che, nel caso in esame, dovrebbe trovare applicazione l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. 4.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. perché la ricorrenza di una condotta colposa è stata affermata sulla base di documenti «acquisiti dopo che era stata espletata l'udienza pubblica di discussione dell'istanza» e senza che il ricorrente abbia potuto interloquire in proposito.

Le circostanze riferite dal ricorrente sono confermate dall'esame degli atti.

L'udienza camerale si è tenuta, infatti, il 4 maggio 2021 e la lettera con la quale è stata disposta l'acquisizione dei documenti reca la data del 10 maggio 2021.

Si deve osservare però che fu lo stesso ricorrente a chiedere alla Corte di appello di attivarsi per acquisire gli atti necessari alla decisione.

Già al momento della presentazione dell'istanza, infatti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] segnalò che non aveva potuto corredare la propria richiesta con tutta la necessaria documentazione e chiese che «prima di provvedere alla decisione» la Corte di appello acquisisse le ordinanze di custodia cautelare e «tutti i fascicoli del procedimento» n. 3177/93 r.g.n.r.

Ai poteri officiosi della Corte si rimise anche il Procuratore generale che, come risulta dal verbale d'udienza, chiese alla Corte di verificare se i periodi di detenzione in relazione ai quali era stata presentata domanda di riparazione fossero stati valutati ai fini della fungibilità.

La difesa non sollevò obiezioni sul punto e si limitò a depositare un certificato storico di detenzione senza chiedere di poter interloquire sul contenuto della documentazione che non solo lui, ma anche il Procuratore generale, aveva chiesto alla Corte di acquisire.

Quand'anche una nullità vi sia stata, dunque, trattandosi di una nullità di ordine generale, ma non di una nullità assoluta, dovrebbe trovare applicazione l'art. 182 cod. proc. pen. in base al quale le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, la difesa si lamenta di non aver potuto interloquire sull'acquisizione di una sentenza di condanna definitiva che le era ben nota, della quale aveva disponibilità, e la cui rilevanza ai fini della decisione era evidente, trattandosi di condanna a pena detentiva pari a dodici anni di reclusione che era stata eseguita e dalla quale ben poteva essere stata detratta, per fungibilità, la privazione della libertà personale oggetto della domanda di riparazione.

Si deve ricordare allora che, secondo un recente approdo giurisprudenziale, cui si deve dare continuità in questa sede: «fatti costitutivi del diritto all'equo indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., oggetto di necessaria allegazione da parte del richiedente quali condizione dell'azione e quindi ai fini di un giudizio di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, sono sia quelli positivi, tra cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile o l'accertamento irrevocabile dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare (di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), sia quelli negativi.

Tra questi ultimi, come emerge dal comma 4 dello stesso citato art. 314, vi sono il computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero l'aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia anche in forza di altro titolo».

Muovendo da queste premesse si è ritenuto che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il temperamento del principio dispositivo che consente al giudice di merito di esercitare poteri istruttori, incontri un limite nell'impossibilità di surrogarsi alla parte, non solo riguardo alla prospettazione e allegazione dei fatti costitutivi del diritto, ma anche riguardo alla prospettazione e allegazione dei fatti che escludono la configurabilità di quel diritto (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 pag. 4 della motivazione).

Applicando questi principi al caso che ci occupa, si deve concludere che la Corte territoriale, lungi dal recare lesione ai diritti della difesa, si è adoperata per acquisire documentazione che l'istante sarebbe stato tenuto a produrre.

Per quanto esposto il motivo di ricorso è infondato.

5. Si deve esaminare a questo punto il principale motivo di ricorso col quale si censura: - il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto idonee ad integrare la colpa ostativa condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provate escludendone la sussistenza; - il fatto che la colpa ostativa sia stata desunta dal contenuto degli atti di un procedimento concluso con sentenza di condanna definitiva, ma diverso da quello cui si riferisce l'istanza di riparazione.

5.1. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione ai presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dall'esistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

In particolare, si è affermato che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

Questi principi sono coerenti con l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U.n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta ex ante - non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità.

6. La motivazione dell'ordinanza impugnata presenta un difetto di impostazione nella parte in cui critica la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Venezia facendo riferimento a quanto risultava dall'ordinanza cautelare.

Come si è detto, infatti, la colpa grave ostativa non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate.

L'ordinanza, tuttavia, non si limita a questo.

Osserva che, come è stato accertato con sentenza definitiva di condanna della Corte di assise di appello di Venezia del 23 novembre 2020, proprio nel periodo in cui fu sottoposto a misura cautelare, [OSCURATO:PERSONA] si era associato con altre persone (oltre al fratello Marziano, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti e considera questa condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Osserva, in proposito, che i provvedimenti privativi della libertà personale di cui si tratta furono adottati nell'ambito di un diverso procedimento, ma sulla base delle medesime indagini che hanno poi portato alla formulazione dell'imputazione per violazione dell'art. 74 d. p.r. 309/90.

6.1. Il difensore sostiene che tale argomentazione sarebbe viziata da errore di diritto perché il giudice della riparazione può tenere conto ai fini della propria decisione solo di quanto emerso nel procedimento in cui sono state adottate le misure cautelari e non anche dell'esito di procedimenti diversi.

L'argomento potrebbe essere condiviso se le frequentazioni dalle quali la Corte territoriale ha desunto la colpa ostativa non fossero state note ai giudici che applicarono la misura cautelare per le imputazioni contenute nel capo A) della prima ordinanza e nel capo 40) della seconda ordinanza (le uniche in relazione alle quali, come si è detto, è stata pronunciata sentenza di assoluzione), atteso che, in tal caso, si tratterebbe di condotte ininfluenti sull'adozione della misura.

In realtà così non è perché, come emerge dall'ordinanza impugnata, il giudice che emise la prima ordinanza tenne conto dei contatti esistenti tra Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] e della consapevolezza da parte del primo delle attività illecite svolte dal secondo.

Ciò è ancor più evidente con riferimento alla seconda ordinanza, atteso che il giudice fu chiamato a valutare i rapporti esistenti tra l'odierno ricorrente, il fratello Marziano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva del reato associativo.

Come noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le «frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti» (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata spiega - con motivazione non carente e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - che dalle ordinanze cautelari emergevano contatti finalizzati al traffico di stupefacenti, non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altre persone coinvolte in attività di spaccio.

Tali «frequentazioni ambigue» erano oggettivamente idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, erano note ai giudici della cautela e influirono sulla adozione del provvedimento restrittivo.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, infatti, che, in presenza di una relazione di concausalità con il provvedimento cautelare, le «frequentazioni ambigue» possono essere ostative al risarcimento anche se sono intercorse con soggetti condannati in un diverso procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565).

Non rileva in contrario, come sostiene il ricorrente, il rapporto di parentela che legava [OSCURATO:PERSONA] al fratello Marziano.

La commercializzazione di stupefacenti, infatti, non era estranea ai rapporti tra i due fratelli e, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547).

Inoltre, «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate» (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 27 aprile 2017 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del proprio assistito, chiese la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale che questi aveva sofferto nell'ambito del procedimento iscritto al numero 3177/93 del Registro notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Come esposto dall'istante, la privazione della libertà personale era avvenuta sulla base di due diverse ordinanze cautelari pronunciate dal G.i.p. del Tribunale di Venezia nel medesimo procedimento, ma per reati diversi: la prima eseguita dal 13 aprile 1994 al 20 agosto 1995; la seconda eseguita dal 19 febbraio 1996 al 12 marzo 1996. Con ordinanza del 7 novembre 2018 l'istanza fu dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Venezia perché non recava la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale, poiché la procura speciale conferita al difensore non era posta in calce all'atto e non faceva espresso riferimento alla domanda di riparazione, non v'era certezza che l'istanza fosse stata proposta da soggetto legittimato. L'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza fu annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 gennaio 2020. Di conseguenza, la Corte di appello di Venezia è stata nuovamente investita della richiesta di equa riparazione e l'ha respinta nel merito con ordinanza del 2 febbraio 2022. 2. La Corte territoriale riferisce che [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura cautelare sulla base di due successive ordinanze. La prima fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 9 aprile 1994 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: - artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello [OSCURATO:PERSONA], cedendo e vendendo per la successiva distribuzione a terzi, «rilevanti non precisate quantità di eroina e cocaina, in Dolo e Mira sino alla fine di marzo del 1994» (capo A dell'imputazione provvisoria); - artt. 110, 81, comma 2, 61 n. 2, 56, 629 cod. pen., reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello, «al fine di realizzare i profitti del traffico indicato sub A)», sottoponendo [OSCURATO:PERSONA] a «violenti pestaggi» al fine di ottenere da lui il pagamento degli «illeciti proventi derivanti dalla vendita di sostanze stupefacenti», «in Dolo e Mira sino alla fine di marzo del 1994» (capo B dell'imputazione provvisoria).L'ordinanza del 9 aprile 1994 disponeva la custodia in carcere, fu eseguita il 13 aprile 1994 e fu confermata dal Tribunale per il riesame il 29 aprile 1994. [OSCURATO:PERSONA] rimase detenuto fino al 10 giugno 1994, quando ottenne gli arresti domiciliari. Il 20 agosto 1995 fu posto in libertà. La seconda ordinanza fu emessa in data 14 febbraio 1996 dal G.i.p. presso il Tribunale di Venezia e fu eseguita il 19 febbraio 1996. [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura custodiale per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti delitti: - artt. 110, 81, comma 2, e 73 d.P.R. 309/90, reato che egli avrebbe commesso, in concorso col fratello, [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] «in Fossò e Mira dal 1993 a tutt'oggi» (capo 40 dell'imputazione provvisoria); - art. 74 d.p.r. 309/90 per aver costituito insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti «tra Vigonovo e Mira dal 1993 a tutt'oggi» (capo 43 dell'imputazione provvisoria); - artt. 110, 56, 629 cod. pen., reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello, in danno di [OSCURATO:PERSONA] minacciandolo al fine di ottenere da lui il pagamento degli illeciti proventi della vendita di stupefacenti, «in provincia di Venezia, fine del 1994» (capo 46 dell'imputazione provvisoria); - detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, reato che, in ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso, in concorso col fratello Marziano, «in provincia di Venezia, fine del 1994» (capo 47 dell'imputazione provvisoria). Questa ordinanza fu annullata dal Tribunale per il riesame di Venezia in data 12 marzo 1996. Il Tribunale valutò che il quadro indiziario evidenziato nell'ordinanza cautelare non avesse carattere di gravità e [OSCURATO:PERSONA] fu posto in libertà se non detenuto per altra causa. 2.1. Con sentenza del 18 maggio 2015 (irrevocabile il 16 ottobre 2015) il Tribunale di Venezia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] da due accuse: - avere, in concorso col fratello Marziano, ceduto sostanza stupefacente «in ragione di circa 5 grammi a fornitura» a [OSCURATO:PERSONA] che doveva poi rivendere la sostanza a terzi (reato commesso «in Fossò-Mira «dal 1993 a tutt'oggi, salvo il breve periodo detentivo sofferto [...] per la medesima causa»); - avere ceduto eroina a [OSCURATO:PERSONA] («in [OSCURATO:PERSONA] agli inizi del 1995»). La sentenza di assoluzione passata in giudicato si riferisce, dunque: in parte, a un fatto per il quale non è stata applicata misura cautelare (la cessione di eroina a [OSCURATO:PERSONA]); in parte, ai fatti oggetto del capo 40) della seconda ordinanza, nel quale sono compresi - ratione temporis e in virtù del riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] - i fatti di cui al capo A) della prima ordinanza. 2.2. Dall'ordinanza impugnata emerge che le tentate estorsioni contestate al capo B) della prima ordinanza e al capo 46) della seconda ordinanza, così come il porto d'armi contestato al capo 47) della seconda ordinanza, furono oggetto di stralcio e che, in relazione a questi reati, la Procura della Repubblica di Venezia formulò richiesta di archiviazione, accolta dal G.i.p. il 2 settembre 2011. Quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 43 della seconda ordinanza) la Corte territoriale riferisce che, con sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia del 31 ottobre 2001 (irrevocabile il 6 maggio 2003), [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per avere partecipato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere finalizzata all'acquisto e alla distribuzione di sostanze stupefacenti, operante dal 1992 al 1994, ed è stato condannato per questo (e per violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90) alla pena di anni dodici di reclusione. 2.3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando: - da un lato, che il quadro indiziario sulla base del quale le ordinanze cautelari furono emesse era grave; - dall'altro, che le violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 accertate con la sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia del 31 ottobre 2001 (irrevocabile il 6 maggio 2003) integrano comportamenti gravemente colposi che concorsero a determinare la privazione della libertà personale. La Corte territoriale sottolinea in proposito che, nel compendio probatorio valutato ai fini della condanna definitiva, vi sono anche gli atti del procedimento n. 3177/93 r.g.n.r. e che le condotte valutate ai fini di tale condanna sono state commesse in concorso con i medesimi soggetti indagati in quel procedimento e nel medesimo arco temporale. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato un unico motivo, articolato in più punti, col quale lamenta: violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Con riguardo al primo profilo, il difensore si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto idonee ad integrare la colpa ostativa condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provate escludendone la sussistenza. Osserva, poi, che la seconda ordinanza è stata annullata dal Tribunale per il riesame, sicché, riguardo ad essa, non deve trovare applicazione l'art. 314, comma 1, bensì l'art. 314, comma 2. cod. proc. pen. Sottolinea che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avviene sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare in quanto, in tal caso, la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura. Con specifico riferimento alle condotte valutate come colpose dall'ordinanza impugnata, la difesa lamenta che le stesse siano state desunte dagli atti di un diverso procedimento conclusosi con sentenza di condanna. Osserva che la Corte veneziana ha fondato la propria argomentazione sulle analogie esistenti tra gli elementi di fatto esaminati nei due procedimenti e ha posto in luce che i fatti ritenuti sussistenti nella sentenza definitiva di condanna furono commessi nel medesimo periodo di tempo cui si riferiscono i fatti oggetto delle ordinanze cautelari e in concorso con le medesime persone. Sostiene che l'argomentazione è viziata da errore di diritto perché il giudice della riparazione può tenere conto ai fini della propria decisione solo di quanto emerso nel procedimento in cui sono state adottate le misure cautelari e non anche dell'esito di procedimenti diversi. Sottolinea che il procedimento concluso con la sentenza di condanna cui l'ordinanza impugnata fa riferimento è diverso da quello nel quale [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stato ingiustamente privato della libertà personale e che, quanto accertato con tale sentenza, non può aver avuto rilevanza causale nell'adozione dei provvedimenti privativi della libertà personale cui si riferisce l'istanza di equo indennizzo. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. perché la ricorrenza di una condotta colposa è stata affermata sulla base di documenti «acquisiti dopo che era stata espletata l'udienza pubblica di discussione dell'istanza» e senza che il ricorrente abbia potuto interloquire in proposito. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando che, nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto dei provvedimenti cautelari, [OSCURATO:PERSONA] ebbe frequentazioni ambigue con persone coinvolte in attività di spaccio; un comportamento gravemente colposo che osta al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Con memoria in data 19 ottobre 2022 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. La memoria si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di esaminare i motivi di ricorso è necessario individuare con precisione l'oggetto dell'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione depositata presso la Corte di appello di Venezia in data 27 aprile 2017 che ha dato origine al procedimento. Invero, poiché l'istanza non era corredata di tutta la necessaria documentazione e, in particolare, delle ordinanze cautelari dalle quali sarebbe dipesa l'ingiusta privazione della libertà personale, la Corte di appello ha svolto una attività di integrazione istruttoria che l'ha portata a ricostruire l'intera vicenda processuale. Non tutta la vicenda però era oggetto dell'istanza introduttiva del giudizio, sicché quanto emerge dall'ordinanza impugnata non ha rilievo se non per la parte in cui si riferisce ad essa. Ed invero, poiché il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. è avviato a seguito di una istanza di parte, è questa istanza a determinarne l'oggetto. Ciò trova conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - pur essendo ammesso, in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto, che il giudice si avvalga della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio informazioni scritte su atti e documenti - è tuttavia onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione (tra le tante: Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274353; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Manzi, Rv. 269779). Si è precisato in proposito che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, può procedere a integrarla anche d'ufficio, pur non essendogli consentito «surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Capopardo, Rv. 258424). 2. Tanto premesso si deve osservare: - che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stata formulata con riferimento a due periodi di privazione della libertà personale conseguenti a due diverse ordinanze cautelari; il primo, sofferto dal 13 aprile 1994 al 20 agosto 1995, in forza dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Venezia del 9 aprile 1994; il secondo, sofferto dal 19 febbraio al 12 marzo 1996, sulla base dell' ordinanza in data 14 febbraio 1996 del G.i.p. del Tribunale di Venezia; - che l'istanza è stata proposta il 27 aprile 2017 sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con sentenza del Tribunale monocratico di Venezia del 18 maggio 2015, irrevocabile il 16 ottobre 2015, dalle imputazioni in relazione alle quali, con le ordinanze sopra indicate, era stato sottoposto a misura privativa della libertà personale. All'istanza non erano allegate le ordinanze cautelari. Secondo quanto riferito dal difensore, il lungo tempo trascorso tra la privazione della libertà personale e la sentenza di assoluzione, non aveva consentito di acquisirle. Per questo l'istante chiese alla Corte di appello di provvedere in tal senso e di indicare «eventuali necessità di integrazione della documentazione già depositata». 2.1. Tale essendo il contenuto dell'istanza, la Corte di appello ha correttamente provveduto a comparare le imputazioni provvisorie contenute nelle due ordinanze (che ha acquisito d'ufficio) e le imputazioni dalle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con sentenza definitiva. Da tale comparazione si desume che la sentenza di proscioglimento riguarda la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una quantità di eroina, contenuta in un involucro avente le dimensioni di un pacchetto di sigarette accartocciato, avvenuta all'inizio del 1995; dunque un fatto ben delineato, diverso rispetto a quelli oggetto delle ordinanze cautelari. La sentenza di assoluzione riguarda anche cessioni di stupefacenti «in ragione di circa 5 grammi a fornitura» a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in ipotesi accusatoria, provvedeva poi a smerciare la sostanza a terze persone. Secondo l'accusa, tale condotta sarebbe stata commessa «dal 1993 a tutt'oggi, salvo il breve periodo detentivo sofferto». Il riferimento al «periodo detentivo sofferto» rende evidente che la contestazione si riferisce anche ai fatti di cui al capo A) della prima ordinanza. Poiché si parla di cessioni realizzate «in Fossò e Mira dal 1993 a tutt'oggi» in concorso, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con [OSCURATO:PERSONA], la contestazione può essere riferita anche ai fatti di cui al capo 40) della seconda ordinanza, che, per questa parte, si esaurisce in un'estensione temporale della prima contestazione (non più solo fino al marzo 1994, ma anche dal marzo 1994 al febbraio 1996). 2.2. Poiché questi sono i fatti cui si riferisce la sentenza di assoluzione sulla quale si fonda l'istanza, solo questi fatti sono oggetto del presente giudizio. La circostanza che, come emerge dall'ordinanza impugnata, in relazione ad altri fatti oggetto delle ordinanze cautelari sia stato eseguito uno stralcio e pronunciato decreto di archiviazione non può rilevare in questa sede perché non è noto se e quando il decreto di archiviazione sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, perché l'istanza da lui formulata non faceva riferimento a tale decreto, bensì alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Venezia. 3. Poiché l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione depositata presso la Corte di appello di Venezia ha ad oggetto i reati dai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con la sentenza del Tribunale di Venezia del 18 maggio 2015, il giudizio per equa riparazione dell'ingiusta detenzione e - di conseguenza - il presente ricorso hanno ad oggetto soltanto il capo A) dell'imputazione provvisoria della prima ordinanza cautelare e il capo 40) della imputazione provvisoria della seconda ordinanza cautelare. Il capo A) della prima ordinanza si riferiva a cessioni di stupefacente realizzate fino al marzo 1994 e tale ordinanza (eseguita il 13 aprile 1994) è stata confermata dal Tribunale per il riesame in data 29 aprile 1994, sicché non può parlarsi di ingiustizia formale della detenzione ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. Di ingiustizia formale potrebbe parlarsi, invece, con riferimento al capo 40) della seconda ordinanza, che fu annullata dal Tribunale per il riesame di Venezia il 12 marzo 1996; ma la privazione della libertà personale sofferta in forza di quella ordinanza (dal 19 febbraio al 12 marzo 1996) riguarda anche altri titoli di reato che, per quanto è dato comprendere, sono stati oggetto di un decreto di archiviazione sicché la riparazione per ingiusta detenzione avrebbe dovuto essere richiesta con riferimento a quel decreto ai sensi dell'art. 314 comma 3 cod. proc. pen. e il tema è estraneo al presente giudizio. Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile nella parte in cui sostiene che, nel caso in esame, dovrebbe trovare applicazione l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. 4. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. perché la ricorrenza di una condotta colposa è stata affermata sulla base di documenti «acquisiti dopo che era stata espletata l'udienza pubblica di discussione dell'istanza» e senza che il ricorrente abbia potuto interloquire in proposito. Le circostanze riferite dal ricorrente sono confermate dall'esame degli atti. L'udienza camerale si è tenuta, infatti, il 4 maggio 2021 e la lettera con la quale è stata disposta l'acquisizione dei documenti reca la data del 10 maggio 2021. Si deve osservare però che fu lo stesso ricorrente a chiedere alla Corte di appello di attivarsi per acquisire gli atti necessari alla decisione. Già al momento della presentazione dell'istanza, infatti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] segnalò che non aveva potuto corredare la propria richiesta con tutta la necessaria documentazione e chiese che «prima di provvedere alla decisione» la Corte di appello acquisisse le ordinanze di custodia cautelare e «tutti i fascicoli del procedimento» n. 3177/93 r.g.n.r. Ai poteri officiosi della Corte si rimise anche il Procuratore generale che, come risulta dal verbale d'udienza, chiese alla Corte di verificare se i periodi di detenzione in relazione ai quali era stata presentata domanda di riparazione fossero stati valutati ai fini della fungibilità. La difesa non sollevò obiezioni sul punto e si limitò a depositare un certificato storico di detenzione senza chiedere di poter interloquire sul contenuto della documentazione che non solo lui, ma anche il Procuratore generale, aveva chiesto alla Corte di acquisire. Quand'anche una nullità vi sia stata, dunque, trattandosi di una nullità di ordine generale, ma non di una nullità assoluta, dovrebbe trovare applicazione l'art. 182 cod. proc. pen. in base al quale le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, la difesa si lamenta di non aver potuto interloquire sull'acquisizione di una sentenza di condanna definitiva che le era ben nota, della quale aveva disponibilità, e la cui rilevanza ai fini della decisione era evidente, trattandosi di condanna a pena detentiva pari a dodici anni di reclusione che era stata eseguita e dalla quale ben poteva essere stata detratta, per fungibilità, la privazione della libertà personale oggetto della domanda di riparazione. Si deve ricordare allora che, secondo un recente approdo giurisprudenziale, cui si deve dare continuità in questa sede: «fatti costitutivi del diritto all'equo indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., oggetto di necessaria allegazione da parte del richiedente quali condizione dell'azione e quindi ai fini di un giudizio di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, sono sia quelli positivi, tra cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile o l'accertamento irrevocabile dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare (di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), sia quelli negativi. Tra questi ultimi, come emerge dal comma 4 dello stesso citato art. 314, vi sono il computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero l'aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia anche in forza di altro titolo». Muovendo da queste premesse si è ritenuto che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il temperamento del principio dispositivo che consente al giudice di merito di esercitare poteri istruttori, incontri un limite nell'impossibilità di surrogarsi alla parte, non solo riguardo alla prospettazione e allegazione dei fatti costitutivi del diritto, ma anche riguardo alla prospettazione e allegazione dei fatti che escludono la configurabilità di quel diritto (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 pag. 4 della motivazione). Applicando questi principi al caso che ci occupa, si deve concludere che la Corte territoriale, lungi dal recare lesione ai diritti della difesa, si è adoperata per acquisire documentazione che l'istante sarebbe stato tenuto a produrre. Per quanto esposto il motivo di ricorso è infondato. 5. Si deve esaminare a questo punto il principale motivo di ricorso col quale si censura: - il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto idonee ad integrare la colpa ostativa condotte che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sufficientemente provate escludendone la sussistenza; - il fatto che la colpa ostativa sia stata desunta dal contenuto degli atti di un procedimento concluso con sentenza di condanna definitiva, ma diverso da quello cui si riferisce l'istanza di riparazione. 5.1. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione ai presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dall'esistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).L' autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. In particolare, si è affermato che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Questi principi sono coerenti con l'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U.n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione - che deve essere compiuta ex ante - non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 6. La motivazione dell'ordinanza impugnata presenta un difetto di impostazione nella parte in cui critica la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Venezia facendo riferimento a quanto risultava dall'ordinanza cautelare. Come si è detto, infatti, la colpa grave ostativa non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate. L'ordinanza, tuttavia, non si limita a questo. Osserva che, come è stato accertato con sentenza definitiva di condanna della Corte di assise di appello di Venezia del 23 novembre 2020, proprio nel periodo in cui fu sottoposto a misura cautelare, [OSCURATO:PERSONA] si era associato con altre persone (oltre al fratello Marziano, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti e considera questa condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Osserva, in proposito, che i provvedimenti privativi della libertà personale di cui si tratta furono adottati nell'ambito di un diverso procedimento, ma sulla base delle medesime indagini che hanno poi portato alla formulazione dell'imputazione per violazione dell'art. 74 d. p.r. 309/90. 6.1. Il difensore sostiene che tale argomentazione sarebbe viziata da errore di diritto perché il giudice della riparazione può tenere conto ai fini della propria decisione solo di quanto emerso nel procedimento in cui sono state adottate le misure cautelari e non anche dell'esito di procedimenti diversi. L'argomento potrebbe essere condiviso se le frequentazioni dalle quali la Corte territoriale ha desunto la colpa ostativa non fossero state note ai giudici che applicarono la misura cautelare per le imputazioni contenute nel capo A) della prima ordinanza e nel capo 40) della seconda ordinanza (le uniche in relazione alle quali, come si è detto, è stata pronunciata sentenza di assoluzione), atteso che, in tal caso, si tratterebbe di condotte ininfluenti sull'adozione della misura. In realtà così non è perché, come emerge dall'ordinanza impugnata, il giudice che emise la prima ordinanza tenne conto dei contatti esistenti tra Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] e della consapevolezza da parte del primo delle attività illecite svolte dal secondo. Ciò è ancor più evidente con riferimento alla seconda ordinanza, atteso che il giudice fu chiamato a valutare i rapporti esistenti tra l'odierno ricorrente, il fratello Marziano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva del reato associativo. Come noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le «frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti» (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata spiega - con motivazione non carente e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità - che dalle ordinanze cautelari emergevano contatti finalizzati al traffico di stupefacenti, non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altre persone coinvolte in attività di spaccio. Tali «frequentazioni ambigue» erano oggettivamente idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, erano note ai giudici della cautela e influirono sulla adozione del provvedimento restrittivo. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, infatti, che, in presenza di una relazione di concausalità con il provvedimento cautelare, le «frequentazioni ambigue» possono essere ostative al risarcimento anche se sono intercorse con soggetti condannati in un diverso procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565). Non rileva in contrario, come sostiene il ricorrente, il rapporto di parentela che legava [OSCURATO:PERSONA] al fratello Marziano. La commercializzazione di stupefacenti, infatti, non era estranea ai rapporti tra i due fratelli e, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547). Inoltre, «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate» (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla par
Sentenza Cassazione n. 45948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris