CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 13923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA del 23/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, ad esito della concorde richiesta delle parti articolata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla sola circostanza aggravante di cui all'art. 56, 628, comma 3, n. 1, cod. pen., con la diminuente per il rito, ha applicato al Capolongo la pena di un anno di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Capolongo deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza del reato contestato in rubrica per difetto del requisito della violenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto dal Capolongo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in modo assai generico ed aspecifico, sostanzialmente richiamando un'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, che sarebbe stato commesso in assenza di violenza. 2. Occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato il principio secondo il quale in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettata dalle parti e recepita dal giudice, è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse, con la conseguenza che, sul punto, è ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 39526 del 17/10/2006,Santoro,Rv. 235389-01). Tuttavia, sempre in tale ambito, si è precisato, con principio costante e ribadito anche di recente, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). La mera lettura della sentenza e del capo d'imputazione allegato, oltre che del verbale di udienza dal quale emerge la formalizzazione dell'accordo intercorso tra le parti, rendono evidente l'assenza di qualsiasi errore manifesto, la mancanza di qualsiasi errore valutativo in diritto direttamente emergente dal testo della motivazione oggetto di censura, proponendo il ricorrente un postumo mero dissenso valutativo certamente non rilevante al fine di allegare l'effettiva ricorrenza di un errore manifesto. Deve, quindi, essere ancora una volta evidenziato che ricorre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, anche atteso che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01). 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Aprile 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]