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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16599/2026

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ato- ricorrente -controS.R.L., rappresentate e difese dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] MOLISE n. 133/2024, depositata il 27/6/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 133/2024, depositata il 27/6/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Molise, in accoglimento dell’appello dellaNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 12, comma 7, della leggen. 212 del 2000, l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2017IT001487000,con cui l’ufficio, previa riqualificazione dell’atto portato alla registrazionecome cessione d'azienda ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, aveva applicatol’imposta di registro in misura pari a euro 5.982,00 (oltre sanzioni pereuro 5.983,00), mentre ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria, mentreresistono mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente ritenutoche la controversia riguardasse l’imposta sul valore aggiunto e nonl’imposta di registro, fornendo di conseguenza una motivazione soltantoapparente.1.1.

La doglianza è infondata.1.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/20261.3.

Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4.

Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5.

Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appelloprincipale, che è stato idoneamente giustificato dalla ritenuta “illegittimitàdel provvedimento accertativo in conseguenza dell’emissione di taleprovvedimento senza il rispetto dei termini fissati dall’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000”.1.6.

La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, al di là della sua condivisibilità, sicché si impone il rigettodella censura.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 41 Carta deiNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026diritti fondamentali dell’UE, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto applicabile il c.d obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale generalizzato sulla base dell’erroneopresupposto che la controversia in esame riguardi l’applicazionedell’imposta sul valore aggiunto (tributo “armonizzato”), laddove invece sicontroverte di un tributo non armonizzato (quale l’imposta di registro).2.1.

La censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata.2.2.

La pronuncia, dopo un ampio excursus in tema di diritti e garanziedel contribuente, giunge, alla fine, ad affermare l’illegittimità delprovvedimento per inosservanza del termine ex art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000 e dunque non tanto – come ritenuto dalla ricorrente– per violazione di un generalizzato obbligo di preventivo contraddittorioendoprocedimentale, focalizzando invece il nucleo concettuale essenzialedella decisione sulla testuale affermazione di “illegittimità delprovvedimento accertativo in conseguenza dell’emissione di taleprovvedimento senza il rispetto dei termini fissati dall’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000”.Ciò implicitamente reputando che la previsione del triplice caso diaccesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività dicui alla predetta disposizione integri una valutazione ex ante in merito alrispetto del contraddittorio operata dal legislatore attraverso la previsionedi nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio,senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati, come ritenutoda questa Corte (v.

Cass. 16481/2022 e la giurisprudenza ivi indicata).3.

Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che l’avviso diliquidazione non rispettasse le condizioni previste dall’art. 12, cit., senzaconsiderare che “l’attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza haNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026riguardato soltanto Viveber e solo a quest’ultima è stato rilasciato ilprocesso verbale di constatazione”, non anche alla società F.lli Grimaldialla quale soltanto è stato notificato l’avviso.Inoltre, secondo la ricorrente, ricorreva la situazione di urgenzaprevista dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, essendo in scadenza iltermine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione.3.1.

La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.3.2.

Innanzitutto, perché la ricorrente spinge la Corte sul terrenodell’accertamento di fatto in ordine alla circostanza che la verifica fiscale ela conseguente notifica del processo verbale di constatazione non avevanoriguardato la società F.lli Grimaldi, peraltro in termini contestati daicontroricorrenti, insistendo su una diversa ricostruzione fattuale, nonconsentita in sede di legittimità.3.3.

Quanto poi al secondo profilo di censura, la CGT ha richiamatol’arresto di questa Corte (Cass. n. 15755/2020) secondo cui, “in tema didiritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine didecadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenzavalida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cuiall'art. 12, comma 7, st.contr., previsto a seguito della proposizionedell'accertamento con adesione da parte del contribuente, spettandopiuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza laprova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso inprossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori adessa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunquenecessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione dellafinalità di recupero delle imposte non versate”.3.4.

Tuttavia, la ricorrente, nel censurare tale statuizione, si limita adaffermare in modo assertivo, riproponendo quanto già detto nei gradi dimerito, che ricorra la situazione di urgenza di cui all’art. 12, comma 7,Numero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026legge n. 212/2000 ove stia per scadere il termine di decadenza perl'accertamento relativo al periodo d'imposta.3.5.

La censura, per come formulata, è, quindi, inammissibile,violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num.4, cod. proc. civ., non confutando le ragioni della decisione per mezzo diuna critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere lequestioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifichee puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata” (così, Cass. 1811/2019; cfr. anche Cass.33827/2023; 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014, cui addeCass. n. 4905/2020, per la quale non è sufficiente un’affermazioneapodittica non seguita da alcuna dimostrazione).3.6.

Spettava, quindi, alla ricorrente argomentare per quale ragionel’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, secondo cuila scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa nonrappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza deltermine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sarebbein contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dallagiurisprudenza di legittimità.3.7.

Non avendolo fatto, la censura è inammissibile.4.

Col quarto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CGT rigettato l’appelloincidentale senza motivazione.5.

Col quinto motivo si censura la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., deducendo che il rigetto dell’appelloNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026incidentale non è sostenuto da alcuna motivazione, sicché risulterebbeconfermata la statuizione di primo grado unicamente sulla base didichiarazioni (rese stragiudizialmente dalla contribuente e da terzi) divalore solo indiziario.6.

Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse,sono infondate e vanno, perciò, respinte.6.1.

L’accoglimento dell’appello principale e la dichiarata illegittimitàdell’avviso di liquidazione assorbivano ogni prospettiva di esamedell’appello incidentale, in quanto fondato sul presupposto antitetico chel’atto impugnato fosse stato legittimamente adottato, avendo l’Agenziadelle Entrate contestato la quantificazione dell’imposta di registro operatadal giudice di primo grado (ritenendo corretta quella – maggiore – operatadall’ufficio).6.2.

In definitiva, tra i due appelli ricorreva un nesso di implicazionenecessaria, tale per cui l’accoglimento di quello principale, per il suocarattere tombale (giusta la ritenuta nullità dell’avviso), implicavanecessariamente l’assorbimento dell’appello incidentale (più che condurreal suo rigetto, come impropriamente statuito dal giudice di appello) senzaincorrere nel vizio di omessa pronuncia (cfr., ex multis, Cass. 8177/2026,che cita Cass. 28078/2024), sicchè la censura in oggetto, volta arappresentare il deficit di pronuncia e/o di motivazione e la violazionedell’art 116 c.p.c., non può ricevere seguito.7.

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.8.

Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, unNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022;19747/2022; 29956/2023; 26720/2024).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato- ricorrente -controS.R.L., rappresentate e difese dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] MOLISE n. 133/2024, depositata il 27/6/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 133/2024, depositata il 27/6/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Molise, in accoglimento dell’appello dellaNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 12, comma 7, della leggen. 212 del 2000, l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2017IT001487000,con cui l’ufficio, previa riqualificazione dell’atto portato alla registrazionecome cessione d'azienda ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, aveva applicatol’imposta di registro in misura pari a euro 5.982,00 (oltre sanzioni pereuro 5.983,00), mentre ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato con memoria, mentreresistono mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente ritenutoche la controversia riguardasse l’imposta sul valore aggiunto e nonl’imposta di registro, fornendo di conseguenza una motivazione soltantoapparente.1.1. La doglianza è infondata.1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/20261.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).1.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).1.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appelloprincipale, che è stato idoneamente giustificato dalla ritenuta “illegittimitàdel provvedimento accertativo in conseguenza dell’emissione di taleprovvedimento senza il rispetto dei termini fissati dall’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000”.1.6. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, al di là della sua condivisibilità, sicché si impone il rigettodella censura.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 41 Carta deiNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026diritti fondamentali dell’UE, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto applicabile il c.d obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale generalizzato sulla base dell’erroneopresupposto che la controversia in esame riguardi l’applicazionedell’imposta sul valore aggiunto (tributo “armonizzato”), laddove invece sicontroverte di un tributo non armonizzato (quale l’imposta di registro).2.1. La censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata.2.2. La pronuncia, dopo un ampio excursus in tema di diritti e garanziedel contribuente, giunge, alla fine, ad affermare l’illegittimità delprovvedimento per inosservanza del termine ex art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000 e dunque non tanto – come ritenuto dalla ricorrente– per violazione di un generalizzato obbligo di preventivo contraddittorioendoprocedimentale, focalizzando invece il nucleo concettuale essenzialedella decisione sulla testuale affermazione di “illegittimità delprovvedimento accertativo in conseguenza dell’emissione di taleprovvedimento senza il rispetto dei termini fissati dall’art. 12, comma 7,della legge n. 212 del 2000”.Ciò implicitamente reputando che la previsione del triplice caso diaccesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività dicui alla predetta disposizione integri una valutazione ex ante in merito alrispetto del contraddittorio operata dal legislatore attraverso la previsionedi nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio,senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati, come ritenutoda questa Corte (v. Cass. 16481/2022 e la giurisprudenza ivi indicata).3. Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che l’avviso diliquidazione non rispettasse le condizioni previste dall’art. 12, cit., senzaconsiderare che “l’attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza haNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026riguardato soltanto Viveber e solo a quest’ultima è stato rilasciato ilprocesso verbale di constatazione”, non anche alla società F.lli Grimaldialla quale soltanto è stato notificato l’avviso.Inoltre, secondo la ricorrente, ricorreva la situazione di urgenzaprevista dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, essendo in scadenza iltermine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione.3.1. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.3.2. Innanzitutto, perché la ricorrente spinge la Corte sul terrenodell’accertamento di fatto in ordine alla circostanza che la verifica fiscale ela conseguente notifica del processo verbale di constatazione non avevanoriguardato la società F.lli Grimaldi, peraltro in termini contestati daicontroricorrenti, insistendo su una diversa ricostruzione fattuale, nonconsentita in sede di legittimità.3.3. Quanto poi al secondo profilo di censura, la CGT ha richiamatol’arresto di questa Corte (Cass. n. 15755/2020) secondo cui, “in tema didiritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine didecadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenzavalida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cuiall'art. 12, comma 7, st.contr., previsto a seguito della proposizionedell'accertamento con adesione da parte del contribuente, spettandopiuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza laprova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso inprossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori adessa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunquenecessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione dellafinalità di recupero delle imposte non versate”.3.4. Tuttavia, la ricorrente, nel censurare tale statuizione, si limita adaffermare in modo assertivo, riproponendo quanto già detto nei gradi dimerito, che ricorra la situazione di urgenza di cui all’art. 12, comma 7,Numero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026legge n. 212/2000 ove stia per scadere il termine di decadenza perl'accertamento relativo al periodo d'imposta.3.5. La censura, per come formulata, è, quindi, inammissibile,violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num.4, cod. proc. civ., non confutando le ragioni della decisione per mezzo diuna critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere lequestioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifichee puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata” (così, Cass. 1811/2019; cfr. anche Cass.33827/2023; 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014, cui addeCass. n. 4905/2020, per la quale non è sufficiente un’affermazioneapodittica non seguita da alcuna dimostrazione).3.6. Spettava, quindi, alla ricorrente argomentare per quale ragionel’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata, secondo cuila scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa nonrappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza deltermine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sarebbein contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dallagiurisprudenza di legittimità.3.7. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile.4. Col quarto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132,secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CGT rigettato l’appelloincidentale senza motivazione.5. Col quinto motivo si censura la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., deducendo che il rigetto dell’appelloNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026incidentale non è sostenuto da alcuna motivazione, sicché risulterebbeconfermata la statuizione di primo grado unicamente sulla base didichiarazioni (rese stragiudizialmente dalla contribuente e da terzi) divalore solo indiziario.6. Le due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse,sono infondate e vanno, perciò, respinte.6.1. L’accoglimento dell’appello principale e la dichiarata illegittimitàdell’avviso di liquidazione assorbivano ogni prospettiva di esamedell’appello incidentale, in quanto fondato sul presupposto antitetico chel’atto impugnato fosse stato legittimamente adottato, avendo l’Agenziadelle Entrate contestato la quantificazione dell’imposta di registro operatadal giudice di primo grado (ritenendo corretta quella – maggiore – operatadall’ufficio).6.2. In definitiva, tra i due appelli ricorreva un nesso di implicazionenecessaria, tale per cui l’accoglimento di quello principale, per il suocarattere tombale (giusta la ritenuta nullità dell’avviso), implicavanecessariamente l’assorbimento dell’appello incidentale (più che condurreal suo rigetto, come impropriamente statuito dal giudice di appello) senzaincorrere nel vizio di omessa pronuncia (cfr., ex multis, Cass. 8177/2026,che cita Cass. 28078/2024), sicchè la censura in oggetto, volta arappresentare il deficit di pronuncia e/o di motivazione e la violazionedell’art 116 c.p.c., non può ricevere seguito.7. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.8. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, unNumero registro generale 1594/2025Numero sezionale 4029/2026Numero di raccolta generale 16599/2026Data pubblicazione 27/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovareapplicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, medianteil meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamentodelle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.1778/2016; 2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022;19747/2022; 29956/2023; 26720/2024). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteUgo Candia