CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624 - bis, 625, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, proposto da entrambi gli imputati nei rispettivi ricorsi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/