CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39524/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ ert`f le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce in funzione di riesame, con il provvedimento impugnato ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Lecce aveva rigettato l'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1 della contestazione), nonché a specifici reati fine (con esclusione del capo 43): cfr. Dap). 1.1. Il Tribunale ha escluso che fossero emersi elementi che potevano denotare la recisione del legame di Trombacca, rispetto al sodalizio criminale in relazione al quale aveva riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in primo e secondo grado. Si evidenzia, inoltre, che il sodalizio in questione è una frangia della sacra corona unita, più ampia struttura di riferimento, ancora operante, anche in periodo successivo al 2014. Sicché dalla quiescenza di una costola non si sarebbe potuta trarre la dedotta cessazione del periculum. Infine, si rileva che sebbene sia stata irrogata la pena detentiva di anni cinque mesi uno di reclusione, anche per altri reati (capi 1, 19, 21 e 43) non si poteva, diversamente da quanto dedotto, tenere conto del periodo presofferto, di oltre tre anni, imputandolo al solo reato ostativo, tenuto conto che la pena irrogata andava considerata unitariamente, ai fini della presunzione di esistenza delle esigenze cautelari di cui all'indicato reato associativo. Da ultimo, si è escluso che il mero decorso del tempo potesse integrare il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura e che il tempo cd. silente potesse essere valutato, considerata la natura di mafia storica del sodalizio per la cui appartenenza il ricorrente ha riportato condanna, escludendo, inoltre, che le condizioni di salute del detenuto rappresentassero situazioni di incompatibilità con il regime detentivo in atto. 2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, il Trombacca, denunciando con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistenti le esigenze di cautela sebbene il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso sia stato ritenuto commesso, con contestazione "chiusa", fino al 2014. La misura, dunque, sarebbe in atto a distanza di sette anni dalla cessazione della condotta e, comunque, la durata della custodia già subita è superiore a tre anni, essendo stata applicata nel mese di luglio del 2017. Sarebbe, quindi, trascorso un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte all'imputato e l'applicazione della misura e da quest'ultima all'attualità senza alcuna manifestazione sintomatica di perdurante pericolosità sociale. Si richiama il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che attiene ai casi in cui la misura sia applicata per reati non permanenti o a contestazione chiusa che, peraltro, valorizza la necessità di valutare, in concreto, l'attualità del pericolo nonché il cd. temo silente, cioè quello non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, capace di incidere sul quadro presuntivo di cui alla previsione, ex art. 295, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2.Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende, per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi, puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). 2.1.Nel caso in esame, si osserva che nel provvedimento censurato, il Tribunale ha valutato il cd. tempo silente intercorrente tra la data di cessazione della contestazione (2014 e l'esecuzione della misura (2017), considerando anche quello trascorso all'attualità, escludendo, comunque, che questo abbia neutralizzato il menzionato pericolo di recidiva, reputato adeguatamente assicurato esclusivamente con la misura di maggior rigore in esecuzione. Si è, infatti, dato rilievo all'elemento significativo, dell'esclusione dell'intervenuta disarticolazione della struttura criminale di riferimento del Trombacca, di cui la cosca per la cui appartenenza il ricorrente è stato condannato con doppia conforme affermazione di responsabilità, è soltanto una costola. Inoltre, si è sottolineato che la custodia sofferta risulta riferita anche ad altri reati satellite, che dunque vanno considerati, rispetto all'entità della pena irrogata, non solo con riferimento al associativo, onde valutare la proporzionalità della misura in atto. Infine, si è sottolineato come le condizioni di salute dell'appellante non siano tali da denotare un'incompatibilità con la più grave misura in esecuzione. A fronte di tali puntuali rilievi, il ricorso, in sostanza, reitera le censure devolute con il gravame, senza indicare come i parametri sopra esposti debbano essere suscettibili di positiva valutazione, onde confutare le argomentazioni logiche del Tribunale e trarre da essi elementi tesi a dimostrare, attraverso concreti segnali di rescissione, il superamento della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari all'attualità (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; Sez. 5, 11/06/2018, n. 35848, Rv. 273631). Del resto logica e rispondente a massime di esperienza appare la motivazione, nella parte in cui sottolinea come i delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso siano caratterizzati dalla stabilità del sodalizio criminale e del relativo vincolo di appartenenza, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo, non potendo trarsi detto recesso nemmeno dallo stato detentivo di lunga durata dell'aderente (Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8461, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). Nel caso al vaglio, il provvedimento impugnato, ha dato conto che la costola dell'organizzazione di riferimento dell'imputato, pur a fronte di una contestazione cd. chiusa (in quanto la permanenza è stata ritenuta cessata al 2014) risulta collegata ed inserita a pieno titolo nel più articolato sodalizio, noto come sacra corona unita, mafia storica, struttura rispetto alla quale, secondo il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici della cautela, l'imputato non ha dimostrato di aver rescisso ogni legame, pur nella vigenza dello stato detentivo. 3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1. Non seguendo alla presente pronuncia, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma