CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 03081/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 3/10/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino in ordine al delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, che si assume non potersi rinvenire nella mera richiesta, effettuata con un'unica telefonata alla persona offesa, di un "regalo, tre volte l'anno, agli amici", senza alcuna specificazione né dei beneficiari né dell'entità del regalo o dei regali. Assume anche il ricorrente che l'informativa di P.G. secondo cui il Brucci "si adopera o si sarebbe adoperato a favore dell'organizzazione cd. Marcianisielli" non confermerebbe in alcun modo la sussistenza dell'aggravante in parola. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi degli artt.56 e 629 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640 comma 2 cod. pen., con conseguente declaratoria di prescrizione dei reati. 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Con conclusioni scritte del 27/9/2023 la difesa ha insistito nel ricorso chiedendone l'accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. Il primo motivo del ricorso è inammissibile non solo perché manifestamente infondato, ma anche perché aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che, peraltro, ai fini della valutazione della congruità della motivazione, va valutata congiuntamente con la sentenza di primo grado, con la quale si integra a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617). Mentre nessuna delle sentenze di merito menziona l'informativa di P.G. evocata dal ricorrente, infatti, contrariamente all'assunto difensivo dalla lettura integrata delle due sentenze emerge inequivocabilmente che le telefonate con le quali è stato esercitato il cd. metodo mafioso nella vicenda in esame sono state due, dovendosi considerare non solo quella con la quale il Brucci evidenziava la necessità di fare più volte l'anno un "regalo., agli amici", ma anche altra, con la quale, ancor più esplicitamente, formulava la minaccia "allora salterai in aria tu e il locale", senza alcuna illogicità evidente ritenuta configurare, insieme all'altra, l'aggravante del metodo mafioso, in quanto condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di tipo mafioso (cfr. Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Rv. 197430). L'inequivocabile minaccia insita nella prospettazione di far "saltare in aria" la persona offesa ed il suo locale rendono anche evidente la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, volto a contestare la qualificazione giuridica della condotta oggetto dell'imputazione ai sensi dell'art. 640 comma 2 cod. pen., anziché quale tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. 5. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]