CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 46205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e secondo motivo dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla identificazione dell'imputato al momento del fatto, considerata la riconosciuta attendibilità delle indicazioni fornite al riguardo dagli agenti operanti, mentre sulla integrazione del reato, sono state evidenziate le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dallo stesso durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo è generico rispetto al consolidato orientamento, seguito dalla Corte di merito, secondo cui in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ordinanza n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 202