CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29076/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del Tribunale di Sorveglianza di Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’odierno giudizio è l’ordinanza che il Tribunale disorveglianza di Genova ha emesso in data 4 marzo 2026, su rinvio della Cortedi cassazione (sentenza n.3227, sezione prima, del 21 gennaio 2026). Ilprovvedimento ha reiterato la revoca della misura domiciliare già applicata infavore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Magistrato disorveglianza di Genova del 5 giugno 2025, ex art.1 della legge n.199 del 2010intitolata «Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori adiciotto mesi».1.1. In particolare, il ricorrente si trovava detenuto in carcere inespiazione di un residuo pena di mesi 16 di reclusione di cui al cumulo dellaProcura di Genova n.877 del 2024, quando interveniva l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Genova che sostituiva la «pena detentiva breve»con la misura domiciliare. Mentre il condannato si trovava in espiazionedomiciliare, perveniva al Tribunale di sorveglianza una nota, con cui sisegnalava che, prima dell’applicazione della misura domiciliare e,segnatamente, il 4 giugno, il condannato aveva preso parte attiva a gravissimifatti di rivolta presso l’Istituto di pena.1.2. Con ordinanza del 23 luglio 2025, il Tribunale di Sorveglianza diGenova revocava il regime di esecuzione della pena detentiva presso ildomicilio, evidenziando che la misura era stata data senza che il decidenteconoscesse di un elemento fattuale, idoneo ad incidere in misuradeterminante sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio.Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso in cassazione.1.3. Questa Corte, con sentenza della Sezione Prima, n. 3227, del 21gennaio 2026, ha accolto il ricorso. Annullando il provvedimento con rinvio estatuendo che la decisione di revocare la misura domiciliare sulla base dielementi preesistenti, ma conosciuti dal giudice solo successivamente, èastrattamente consentita, nella misura in cui realizza una valutazione di fattinon noti al momento della emissione dell'ordinanza applicativa della misuraalternativa, ma incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura.Una nuova valutazione «ora per allora» è, quindi, certamente consentita, segli elementi emersi successivamente facciano seriamente dubitaredell'esattezza della valutazione espressa quando ancora essi non erano noti.Peraltro la Corte, in sede di rinvio, ha fissato il principio di diritto secondoil quale il beneficio non può essere revocato per un mero automatismo,dovendosi al contrario condurre una valutazione sulla gravità indiziaria esull'importanza dei fatti emersi successivamente, al fine di valutare se vi siaincompatibilità con le finalità proprie della misura. Nell’adottare la revoca,dunque, il decidente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del sopravvenutovenir meno delle condizioni legittimanti il beneficio.1.4. L’ordinanza che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha emesso insede di rinvio, in data 4 marzo 2026, preliminarmente dà atto di quantoaccaduto presso l’Istituto di pena in data 4 giugno. A seguito di un tentativodi rivolta collettivo, attuato con bastoni e armi improprie, gli agenti eranoriusciti a far rientrare i detenuti nelle rispettive celle. Poiché proseguivano leproteste attive, la Direzione decideva di trasferire immediatamente 17detenuti ritenuti maggiormente facinorosi. Era in questa fase che, secondo lerelazioni di servizio, tutti i sei detenuti della cella n.93, tra cui il ricorrente, sibarricavano all’interno della stanza, bloccando l’ingresso con brande e altromobilio. Gli agenti intervenivano per rimuovere gli ostacoli e prelevare idetenuti ma questi ultimi, armati di mobilio ed oggetti contundenti,aggredivano gli operanti. Ne scaturiva una gravissima colluttazione, nel corsodella quale un giovane assistente della Polizia penitenziaria perdeva la falangedi un dito. Tutti i sei detenuti occupanti la cella n.93, erano stati denunciatiper i gravi delitti configurabili nelle condotte descritte.Il provvedimento, citando le fonti di riferimento, indica la comunicazionetrasmessa dalla Casa circondariale in data 18 giugno ed un successivo elencoallegato, nonché il rapporto disciplinare redatto dalla Polizia penitenziaria.Alla luce di quanto riportato, il Tribunale di sorveglianza ha deciso diconfermare la revoca della misura domiciliare, valutando che «le condotteintegrano fatti di rilevante gravità, costituenti ipotesi di reato e che per taliragioni la prosecuzione della misura concessa […] appare del tuttoincompatibile con un’autentica adesione al percorso rieducativo»; evidenziache «l’applicazione dell’istituto è limitata ai condannati a pene brevi ritenutidi scarsa pericolosità» e che pertanto «nel caso di specie le modalità esecutivedella grave infrazione non solo hanno inciso sulla “buona condotta carceraria”[…], ma sono da valutarsi, in concreto, all’esame del citato rapportodisciplinare, di tale serietà, ancorché dimostrative di aggressività e scarsa opressoché nulla capacità di autodeterminarsi in maniera conforme ai valoridel vivere sociale, tali da modificare il giudizio prognostico sulla pericolositàsociale del condannato , ostativa alla concessione del beneficio, a tutela dellasicurezza pubblica».2. Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Genova in sededi rinvio, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del difensore di fiducia, articolando tre distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di legge conriferimento all’art.1 della legge n.199 del 2010, nonché con riferimento all’art.627cod.proc.pen.In particolare, il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto ai principi fissatidalla Corte né avrebbe applicato correttamente i principi di diritto che governanol’istituto della sostituzione delle pene detentive brevi di cui all’art.1 della leggen.199 del 2010, atteso che avrebbe omesso una valutazione individualizzata, inquanto dagli atti non era possibile verificare quale fosse stata la condotta tenutada ciascun detenuto e, quindi, dal ricorrente. Inoltre, attraverso un’istruttoria piùampia, era emerso che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza degli altri detenuti coinvolti, nonaveva subito alcuna incriminazione per i reati di rivolta, lesioni o devastazionementre, invece, egli aveva tenuto una buona condotta per tutto il periodosuccessivo trascorso in misura domiciliare.2.2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di leggeprocessuale con riferimento all’art. 121 cod.proc.pen.In particolare, la difesa asserisce che, cinque giorni prima dell’udienza delgiudizio di rinvio, in data 26 febbraio 2026, era stata depositata una memoria chedava atto di fatti e circostanze assolutamente rilevanti ai fini del decidere e dellaquale il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto alcuno nel provvedimento.La memoria evidenziava la presenza di elementi positivi di valutazione maturatinelle more del procedimento; inoltre forniva nuovi e diversi elementi di valutazioneper i fatti del 4 giugno, in quanto non solo al ricorrente non erano state mossecontestazioni di reato, ma soprattutto era stato iscritto un altro procedimento, iln.16142/25 RGNR, in cui egli figurava quale persona offesa del delitto di lesioni;la memoria avrebbe altresì allegato documentazione sanitaria attestantenumerose e importanti lesioni sul corpo del detenuto, riconducibili ai fatti del 4giugno.L’ordinanza, decidendo solo sulla base degli atti già presenti al fascicolo,avrebbe violato la norma processuale di cui all’art. 121 cod.proc.pen. che imponedi tener conto delle allegazioni difensive.2.3. Il terzo motivo deduce vizio della motivazione per travisamento dielementi di valutazione sopravvenuti e decisivi.Ribadendo i contenuti della memoria asseritamente depositata al Tribunale disorveglianza il 26 febbraio, la difesa evidenzia come il giudice, nella suavalutazione, avrebbe omesso di valutare elementi di fatto decisivi, tali daconsentire un ribaltamento del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che il Tribunale di sorveglianza, che ha deciso su rinvio dellaCorte di cassazione, oltre ad attenersi al principio di diritto imposto, avrebbedovuto decidere con cognizione piena, sulla base di tutto il materiale a suadisposizione, anche nuovo rispetto al precedente giudizio, compreso quellointrodotto ritualmente dalla parte con memoria difensiva.Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investitodi pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicatointerno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio,sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza diannullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio,in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle delprecedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 -03). In tal caso, infatti, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovocompleto esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudicela cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla leggeconsistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compitoesclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e diapprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01).Essendo dotato di poteri di cognizione pieni, egli può e deve valutare tutti glielementi che, nel corso del procedimento, siano offerti alla sua conoscenza.2.1. Sotto il primo profilo sollevato dal ricorrente, secondo il quale il Giudice delrinvio non si sarebbe adeguato al principio di diritto fissato dalla Corte, il ricorsonon merita accoglimento.La sentenza della Corte aveva infatti imposto che la revoca non venisse dispostaper un mero automatismo, ma sulla base di una valutazione, individualizzata, circail venir meno delle condizioni legittimanti il beneficioIl Tribunale di sorveglianza, dopo aver ricostruito la condotta sulla base degliincartamenti trasmessi dall’Istituto di pena, ha motivato il proprio ragionevoleconvincimento, formulando un giudizio prognostico di pericolosità sociale delcondannato, che ha ritenuto incompatibile rispetto alla misura domiciliaresostitutiva. Ben lungi dal ricalcare il precedente automatismo, il Tribunale haancorato il convincimento a specifici elementi fattuali e ha offerto una motivazionecoerente e logica, aderente ai principi di diritto che governano la materia e allaprevisione contenuta nell’art. 1, comma 2 lett. d) della legge n.199 del 2010,secondo la quale ciò che il giudice valuta al momento in cui venga proposta larevoca della misura sostitutiva già applicata, è se permangano «le ragioni perritenere che il condannato possa commettere altri delitti».Quanto al carattere individualizzato del giudizio, la specifica partecipazione delVillacreses ai disordini è stata ritenuta dal Giudice sulla base dell’indicazione,fornita dall’Istituto di pena, che «tutti e sei gli occupanti della cella n.93» (tra cuiil ricorrente), si erano barricati nella stanza e avevano aggredito gli agentiintervenuti. Anche tale valutazione risulta ragionevole, laddove il giudizio,indiziaria.2.2. Il diverso profilo attinente all’obbligo del giudice di tener conto di tutti glielementi del giudizio sottoposti alla sua valutazione, articolato ai punti secondo eterzo del ricorso, merita, invece, accoglimento.Si è detto, in premessa, del carattere pieno della cognizione del giudice insede di rinvio. Il procedimento, dunque, si articola con le medesime scansioni delprimo giudizio, consentendo alle parti la produzione di memorie e l’allegazione difonti di conoscenza secondo le cadenze temporali previste dal rito.Orbene nel procedimento di sorveglianza attivato dopo il rinvio della Corte, erastata tempestivamente prodotta una memoria e degli allegati che attestavano cheil [OSCURATO:PERSONA], a differenza degli altri detenuti, non aveva subito incriminazioni peri gravi fatti di rivolta e devastazione e che lo stesso risultava essere persona offesadi un parallelo procedimento avviato a carico di taluni appartenenti alla poliziapenitenziaria per il delitto di lesioni. Inoltre, si documentava che, nel periodotrascorso in misura domiciliare, il detenuto aveva dato prova di buona condotta.Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza indica tra le sue fonti diconoscenza le sole relazioni di servizio della Polizia penitenziaria, mentre non si faalcun cenno alla memoria difensiva e ai suoi allegati dei quali, evidentemente, nonsi è tenuto alcun conto.Il Tribunale avrebbe dovuto formare il proprio giudizio anche alla luce deglielementi introdotti dalla difesa – astrattamente idonei a contrastare la valutazioneespressa dal giudice del merito attraverso la motivazione qui censurata - e suimedesimi avrebbe dovuto argomentare, anche solo per confutarli. Non di menoavrebbe dovuto valutare – anche in questo caso rimanendo impregiudicata ogniconclusione sulla sua effettiva incidenza – il comportamento tenuto dal ricorrentesuccessivamente ai fatti posti alla base della decisione impugnata per comedocumentato dalla difesa.3. Alla luce dell’evidenziato deficit motivazione il provvedimento impugnatodeve pertanto essere annullato e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Genova. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]